Autorizzazione paesaggistica, quando la Soprintendenza è sindacabile

Quali sono i motivi per cui un parere della Soprintendenza potrebbe negare un’autorizzazione paesaggistica? Quali sono i limiti della Soprintendenza?

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La Soprintendenza ha molta discrezionalità nell’esprimere i pareri di compatibilità sull’autorizzazione paesaggistica. Il suo potere di valutazione tecnica esercitato è sindacabile in sede giurisdizionale solo se non è appoggiato da una motivazione, solo se è chiaramente illogico o se è un errore di fatto. Se ne parla nella sentenza 197/2018 del Consiglio di Stato.

Autorizzazione paesaggistica, cosa rende valido il parere

Per le autorizzazioni paesaggistiche, la motivazione della Soprintendenza è adeguata se risponde a un modello che comprenda il punto a, b e c:
a) la descrizione dell’edificio con indicazioni di dimensioni, forme, colori e materiali impiegati;
b) indicazione del contesto paesaggistico in cui si colloca l’edificio, anche con, eventualmente, l’indicazione di altri immobili esistenti, della loro posizione e dimensioni;
c) del rapporto tra edificio e contesto, anche mediante l’indicazione dell’impatto visivo al fine di stabilire se esso si inserisca in maniera armonica nel paesaggio.

Un’opinione della Soprintendenza che non comprende anche solo uno di questi requisiti, è sindacabile. La sentenza di riferimento è quella del Consiglio di stato, del 15 gennaio 2018, n. 197.

Aggiungiamo che le ragioni del dinego dell’autorizzazione paesaggistica devono basarsi su elementi di fatto obiettivamente riscontrabili come: l’aumento volumetrico, il prolungamento dello sviluppo lineare sul fronte mare, il maggior consumo di suolo, il mutamento del declivio naturale, la distruzione di vegetazione mediterranea, la necessità di nuove piantumazioni o altri elementi che non possono essere oggetto di un’autonoma valutazione in sede giurisdizionale. Altrimenti, il giudizio è sindacabile in sede giursdizionale. La sentenza di riferimento per quest’ultimo paragrfo è: Consiglio di Stato, 6165/2017.

Autorizzazione paesaggistica semplificata: ruolo delle PA

Ricordiamo che con la circolare applicativa n. 42 del 21/07/2017 la direzione generale archeologia del ministero dei Beni culturali intende chiarire i dubbi interpretativi emersi nei primi mesi di applicazione del Dpr 31/2017. Ricordiamo che il decreto riguarda gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata. Leggi tutto l’articolo.

Autorizzazione paesaggistica semplificata, nuove indicazioni del Ministero

Il Ministero dei beni culturali ha fornito chiarimenti per mettere in pratica il regolamento dell’autorizzazione paesaggistica semplificata (Dpr 31/2017). La circolare è la n. 42/2017 e si apre con una precisazione sul ruolo del professionista rispetto agli interventi liberi e quelli non liberi. Per quelli non liberi, è necessario un professionista, incaricato dal privato, che asseveri il rispetto delle condizioni e dei presupposti a fini edilizi, e lo stesso professionista deve poter asseverare anche la ricorrenza ai fini paesaggistici. Per gli interventi liberi, in generale non è previsto nessun adempimento formale, ma per gli interventi più complessi, il Ministero suggerisce di presentare domanda per l’autorizzazione paesaggistica sulla base dell’allegato B del regolamento. Leggi tutto l’articolo.

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Redazione Tecnica

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