Gli indumenti di lavoro per garantire la sicurezza dei lavoratori

Indumenti da lavoro per garantire la sicurezza dei lavoratori: chi li fornisce? Quale la normativa di riferimento?

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Nonostante l’impegno alla sicurezza sul lavoro intrapreso da molte aziende, purtroppo il numero di incidenti che si verificano ogni anno sono ancora troppi. Una volta valutati i rischi e compilato il DVR (Documento di valutazione dei rischi) è il datore di lavoro che deve fornire ai lavoratori delle attrezzature tali da ridurne il rischio specifico. In particolare devono essere valutati i rischi correlati a:
– rumore;
– stress-lavoro correlato;
– sostanze chimiche;
– vibrazioni;
– campi elettromagnetici – radiazioni ottiche.

Sicurezza sul lavoro: DPI e obblighi del datore

Il datore di lavoro in base al D.Lgs. 81/08 ha l’obbligo di:
– fornire ai lavoratori Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi e adeguati ai rischi;
– mantenere in efficienza i dispositivi di protezione individuale DPI e assicurarne le condizioni di igiene, mediante la manutenzione, la riparazione e le sostituzioni necessarie;
– provvedere che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti;
– fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori, anche nelle diverse lingue;
– informare preventivamente il lavoratore dei rischi dai quali lo specifico DPI lo protegge;
– assicurare una formazione adeguata ed organizza, se necessario, uno specifico addestramento sull’uso corretto dei DPI consegnati.

Indumenti da lavoro per la sicurezza: chi li fornisce

Tra le attrezzature di protezione l’importanza degli indumenti da lavoro non è da sottovalutare soprattutto nei luoghi in presenza di fiamme libere e temperature elevate o in presenza di macchinari in funzione.

Se il vestiario uniforme viene imposto per ragioni di sicurezza e protezione durante la prestazione dell’attività lavorativa, il datore di lavoro è per certo tenuto a fornire ai lavoratori tutto il necessario secondo il D.Lgs. 81/2008, articoli 74 e seguenti. Se invece l’obbligo di divisa dipende solo da ragioni gerarchiche e organizzative, è previsto che quest’ultimo non debba pesare sui lavoratori né economicamente né dal punto di vista temporale, in quanto il tempo impiegato per mettersi la divisa è stato stabilito dai giudici incluso nell’orario di lavoro in quanto funzionale alla prestazione dell’attività. Il datore di lavoro non può pretendere che i dipendenti si rechino a lavoro già cambiati perché la divisa può essere imposta solo durante l’orario lavorativo.

Dalla circolare del Ministero del Lavoro 34 del 29/04/1999 si evince che “qualora l’indumento assolva anche ad una funzione protettiva viene equiparato ad un dispositivo di protezione individuale (DPI)” e in quanto tale per legge l’obbligo di lavaggio di tute da lavoro e divise in genere spetterebbe al datore di lavoro; in caso contrario il lavoratore è tenuto quantomeno al rimborso spese. Per quanto riguarda abiti da lavoro con scopo di protezione quindi l’obbligo di lavare, a proprie spese e cura, gli indumenti spetterebbe al datore di lavoro come specificato dalla circolare ministeriale n. 34/1999 e sancito anche dalla sentenza n.18573/2007 della Corte di Cassazione; tuttavia questo obbligo non viene eseguito da tutti i datori di lavoro in quanto molti di loro vedono la divisa come un indumento utile per preservare l’abito del lavoratore dallo sporco e dall’usura e non come un mezzo di protezione.

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L’indumento è un DPI: cosa significa?

Essendo considerato a tutti gli effetti un DPI, l’indumento di protezione deve essere lavato in azienda, direttamente all’interno della stessa o ricorrendo ad imprese esterne specializzate, questo deve avvenire anche per motivi ambientali, in quanto se inseriti nelle lavatrici e mescolati alla biancheria domestica, inquinerebbero gli stessi indumenti domestici ed inoltre finirebbero negli scarichi urbani, pur trattandosi di sostanze che dovrebbero essere trattate come rifiuti speciali.

Già nell’art. 40 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, gli indumenti rientravano tra i dispositivi di sicurezza che assolvevano alla funzione di protezione dai rischi; oggi sono catalogati tra i DPI gli indumenti fluorescenti che segnalano la presenza di lavoratori a rischio di investimento, gli indumenti per evitare il contatto con sostanze nocive, tossiche, corrosive o con agenti biologici, quelli di protezione contro il caldo od il freddo, ecc, e, come specificato in precedenza, è il datore di lavoro che deve assicurare le condizioni igieniche e l’efficienza dei DPI e quindi il mantenimento nel tempo delle loro caratteristiche specifiche.

Se questo affidasse la pulizia a una ditta esterna deve informarla dei rischi legati agli indumenti contaminati da particolari sostanze nocive e cancerogene, come per esempio l’amianto o il piombo (per cui valgono delle leggi specifiche), sarà poi la stessa ditta esterna ad essere responsabile della sicurezza dei propri dipendenti e dovrà pertanto provvedere alla valutazione dei rischi ed alle conseguenti misure di prevenzione e protezione anche sulla base delle informazioni fornite dal datore di lavoro che ha conferito l’incarico della pulizia degli indumenti. Il trasporto di questi indumenti dovrà essere effettuato in imballaggi chiusi, opportunamente etichettati e separati dagli abiti civili dei lavoratori.

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Redazione Tecnica

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