Autorizzazione sismica, la zona 3 non è a basso rischio

Solo la zona 4 è a basso rischio sismico, per fare i lavori in zona 3 serve l’autorizzazione sismica: lo dice la Cassazione.

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Per poter fare i lavori in zona sismica 3 serve l’autorizzazione sismica: solo la zona 4 è a bassa sismicità e in quanto tale esentata dall’obbligo di legge di cui al d.P.R. 380/2001. Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza 56040/2017 del 15 dicembre.

L’art. 94 d.P.R. 380/2001 esclude la necessità della preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio regionale per le opere da realizzare in località a bassa sismicità, località indicate nei decreti di cui all’articolo 83 dello stesso d.P.R. 380/2001.

Autorizzazione sismica, individuazione delle zone

Il secondo comma prevede la definizione dei criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere in considerazione per la determinazione delle azioni sismiche e di quant’altro specificato dalle norme tecniche. Sono stati dettati i principi generali sulla base dei quali le Regioni, a cui lo Stato ha delegato l’adozione della classificazione sismica del territorio. È stato inoltre redatto l’elenco dei comuni con la relativa attribuzione a una delle quattro zone, a pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale. È stato eliminato il territorio “non classificato” ed è stata introdotta la zona 4, nella quale è facoltà delle Regioni prescrivere l’obbligo della progettazione antisismica. A ogni zona è stato attribuito un valore dell’azione sismica utile per la progettazione, espresso in termini di accelerazione massima su roccia (zona 1=0.35 g, zona 2=0.25 g. zona 3=0.15 g, zona 4=0.05 g).

Per questo è stata emanata l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3274 del 20 marzo 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 105, 8 maggio 2003).

Autorizzazione sismica, solo la zona 4 è a bassa sismicità

La Cassazione scrive: “alla luce dell’eliminazione del territorio non classificato e della previsione della facoltatività della prescrizione dell’obbligo della progettazione antisismica per le opere rientranti nella zona 4, pare evidente, in mancanza di altre definizioni normative, come le aree a bassa sismicità, di cui al combinato disposto degli artt. 83 e 94 d.P.R. 380/2001, debbano essere considerate solamente quelle rientranti nella zona 4, cioè quella di minor rischio sismico, per le quali è facoltativo l’obbligo di prescrivere la progettazione antisismica”. Scarica qui la sentenza completa.

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Redazione Tecnica

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