Roulotte e tende sono rilevanti ai fini paesaggistici

Tende e altri mezzi autonomi di pernottamento, quali roulotte, maxi caravan e case mobili richiedono autorizzazione paesaggistica

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Vediamo perchè sono rilevanti ai fini paesaggistici le tende e altri mezzi autonomi di pernottamento, come roulotte, maxi caravan e case mobili, anche se si trovano entro il perimetro delle strutture ricettive.

Roulotte e autorizzazione paesaggistica: decide la legge statale

Con la sentenza 246/2017, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 129, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, nella parte in cui sostituisce l’art. 2 della legge della Regione Campania 26 marzo 1993, n. 13 (Disciplina dei complessi turistico-ricettivi all’aria aperta).

Con l’ordinanza del 2 febbraio 2015, il Consiglio di Stato aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 129, della stessa legge della Regione Campania (la 4/2011), per gli artt. 3, 9, 32 e 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione.

La 4/2011 dispone che non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici i mezzi autonomi di pernottamento collocati all’interno dei campeggi, se conserviano i meccanismi di rotazione in funzione, se non possiedono nessun collegamento permanente al terreno e se presentano gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze, che devono essere rimovibili in ogni momento.

Secondo la Consulta “il potere di intervento delle Regioni in materia di governo del territorio non si estende alla disciplina della rilevanza paesaggistica degli allestimenti mobili ed è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente: la legislazione statale deve determinare presupposti e caratteristiche dell’autorizzazione paesaggistica, esenzioni e semplificazioni della procedura. E l’autorizzazione paesaggistica è assoggettata a una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale“.

Se la Legge Regionale della Campania in questione (15 marzo 2011, n. 4) fosse legittima, la competenza esclusiva statale sarebbe vanificata dall’intervento di una normativa regionale che sancisce in via indiscriminata l’irrilevanza paesaggistica di determinate opere, così sostituendosi alla legislazione statale.

In conclusione, secondo la Consulta deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 129, della legge regionale n. 4 del 2011, dove prevede che non costituiscono attività rilevanti ai fini paesaggistici le installazioni “quali tende e altri mezzi autonomi di pernottamento, quali roulotte, maxi caravan e case mobili”, anche se “collocate permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive regolarmente autorizzate”.

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Redazione Tecnica

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