Consiglio di Stato, senza requisiti in gara va indicato il subappaltatore

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Nel caso in cui il ricorso al subappalto si renda necessario a causa del mancato possesso autonomo dei requisiti di qualificazione da parte del concorrente, la dichiarazione di subappalto deve contenere anche l’indicazione dell’impresa subappaltatrice qualificata (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con la Sentenza Consiglio Stato 2 maggio 2012 appalti subappalti).

Con tale sentenza è stato respinto l’appello proposto di una società del settore costruzioni contro una sentenza del Tar Lazio relativamente a un appalto di lavori per la manutenzione degli Uffici del Rettorato dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza.

Il Consiglio di Stato è d’accordo con il Tar Lazio: secondo i giudici amministrativi, ai fini dell’applicazione dell’articolo 118 del Codice dei contratti, occorre distinguere fra:
– le ipotesi in cui il concorrente sia autonomamente in possesso di tutti i requisiti di partecipazione, a prescindere dalla conclusione di un subappalto (ipotesi definibile come di subappalto facoltativo);
– le ipotesi in cui il concorrente sia privo di un requisito di qualificazione e pertanto intenda avvalersi di altra impresa non solo ai fini dell’esecuzione, ma – più a monte – ai fini della stessa qualificazione per l’ammissione alla gara (ipotesi definibile come di subappalto necessario).

Secondo il Tar Lazio, se il concorrente non è in possesso della qualificazione per svolgere le lavorazioni oggetto del subappalto, il subappalto si configura come una sorta di avvalimento sostanziale. In tal caso, l’impresa non potrà effettuare le dichiarazioni relative al subappalto nella fase esecutiva, ma dovrà anticipare tali dichiarazioni (comprese quelle del soggetto indicato come esecutore delle lavorazioni subappaltabili) nella fase di presentazione dell’offerta.

Allo stesso modo, secondo il Consiglio di Stato, l’indicazione dell’impresa qualificata che svolgerà i lavori va anticipata alla fase di gara quando il subappalto è dettato dall’assenza di requisiti e quindi si configura come avvalimento sostanziale. “Nelle ipotesi di subappalto necessario – si legge nella sentenza di Palazzo Spada – il richiamo ad altro operatore risulta assimilabile sotto ogni profilo ad un’ipotesi di avvalimento, con la conseguenza che, similmente a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 49 del ‘codice dei contratti’, il concorrente dovrà necessariamente allegare, già in occasione della domanda di partecipazione, il possesso da parte del soggetto avvalso (il quale dovrà essere puntualmente individuato) dei necessari requisiti di qualificazione”.

Redazione Tecnica

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