Rimborso TARI, la Circolare del Mef non era necessaria

La circolare del Mef scopre l’acqua calda: spiega un algoritmo che era già inequivocabile

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La circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.1/DF del 20 novembre 2017 interviene ancora, dopo un grande battage massmediatico, sul calcolo della parte variabile della Tari (più esattamente della tariffa “normalizzata”). Dopo l’oramai famoso (e gettonato in ogni sede e dove) “Atto Camera – Interrogazione dell’On. L’Abbate Giuseppe e Emanuele Scagliusi” [nota 1], con relativa risposta ministeriale, sembrava essersi scoperchiata una situazione che era stata trascurata da sempre, di più sembra emergere davvero una diffusa ignoranza (vogliamo credere che non sia… intenzionale) sulla disciplina tariffaria per la gestione dei rifiuti urbani e sul sistema di calcolo e applicativo del cosiddetto “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 ss.mm. ii.

Tari: quota fissa e quota variabile

Tralasciamo gli aspetti noti o comunque già illustrati, per limitarci qui anzitutto a ricordare che la tariffa “normalizzata” contempla due componenti: 1) la quota fissa espressa in €/metri quadrati (mq) e 2) la quota variabile espressa (più o meno) in €/numero persone  per le utenze domestiche (€/kg per le utenze non domestica). La Tari è la somma tra le due quote dietro alle quali sta la determinazione e articolazione tariffaria stabilita sia in sede di approvazione (piano economico finanziario e scelte di fiscalità locale più o meno implicite) sia in sede regolamentare (nel puzzle delle disseminate clausole sulle riduzioni, agevolazioni, esclusioni, assimilazione, etc.).

Però, ancora sembra essere oggetto di interpretazione la situazione che vede (si badi: per scelta “postulata” dal DPR 158/1999) la quota variabile riferita all’utenza domestica rapportata alla quantità “media” di rifiuti (indifferenziati e differenziati) cosiccome “potenzialmente” prodotti (attenzione: il che non significa conferiti al servizio pubblico) da un utente “titolare” diciamo “X” appartenente a una delle sei classi di utenza domestica (tanto che si ricorre al numero componenti: “nc”). Perché la quota variabile delle utenze domestiche prescinde dalla superficie del locale o dell’area di cui trattasi. Infatti, la quota variabile è correlata solamente, appunto, al famoso elemento dello “nc”.

Tari: per il calcolo non servono interpretazioni

È l’algoritmo tariffario del D.P.R. n.158/1999 che qui fa riferimento ai soli costi; al numero di utenti e ai chilogrammi dei rifiuti. Si tratta di una misurazione del quantum dei rifiuti che vengono assunti come “potenziali” (produzione) che è parametrica e media per tutti gli utenti appartenenti allo stesso nucleo familiare. Null’altro che riguardi la superficie.  

Rimane che il costo unitario in €/kg è determinato dal rapporto fra i costi variabili totali attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale dei rifiuti prodotti dalle medesime utenze (come rifiuti differenziati e indifferenziati), il che ci riporta “dietro” alla quota fissa e alla quota variabile. Tema che non possiamo affrontare nell’economia del presente commentino.

Invero, il calcolo della tariffa per l’utenza domestica ha una quota fissa che è “variabile” in base alla superficie (per motivi riconducibili proprio alla sua funzione e logica redistributiva e delle esternalità o dei servizi uti cives) e alla quota variabile della tariffa che è invece (paradossalmente) “fissa” (cioè costante) in base al nucleo familiare (“nc” delle sei classi).

Quindi, ripetiamo, è proprio l’algoritmo del D.P.R. 158/1999 che afferma questo sistema di calcolo e applicativo. Non servono cioè interpretazioni… Per cui, che il sostegno logico-giuridico o argomentativo sia del Ministero serve qui solo a “tranquillare” e arginare il malumore di tanti cittadini-utenti e delle loro associazioni insorte e che reclamano a gran (e giusta voce) di riportare a correttezza il tutto. Ma la circolare ministeriale non era necessaria per giustificare o per spiegare (addirittura, come si sul dire impropriamente “interpretare”) una tematica che è peraltro chiara (da lustri) agli addetti ai lavori. Nell’algoritmo di cui al D.P.R. n.158/1999 la logica informatica e matematica è (piaccia o non piaccia) implacabile.

Quindi le previsioni regolamentari e i software gestionali per la tariffa rifiuti, come approntati e utilizzati, ove abbiamo comportato l’effetto del calcolo “multiplo” della quota variabile della tariffa (sommandola per abitazione e pertinenze, riferite al titolare della utenza domestica) hanno errato ancora “a monte”, forse con colpa (scusabile?), allargando la platea dei soggetti che dovevano, quantomeno “a valle”, avvedersi di una siffatta situazione (e del maggior gettito conseguente a quello previsto o budgettato). Ora gli utenti (come lapalissianamente ricorda la circolare ministeriale) potranno chiedere (con una semplice istanza) i rimborsi delle somme erroneamente applicate, ma solo riferite alla Tari.

La domanda è, ancora una volta (sconfessando chi in televisione paventa un boomerang autolesionistico) se a pagare sarà solo il comune (o soggetto da egli delegato) per questi cosiddetti “buchi” derivanti dai rimborsi non preventivati anzitempo, oppure se ……

Nota. [1] Indirizzata ai Ministeri dell’economia e delle finanze; dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – Risposta (pubblicata il 18 ottobre 2017) del Sottosegretario di Stato economia e finanze Pier Paolo Baretta – Commissione VI (Finanze) 5/10764

di Alberto Perobon

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La Tassa Rifiuti: aspetti economici, ambientali e tributari a carico delle imprese e dei cittadini

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Redazione Tecnica

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