L’equo compenso è legge. Le novità del decreto fiscale per l’edilizia

Il decreto fiscale è legge. E con lui l’equo compenso. Ma vediamo anche le altre novità sulla cogenerazione e la ricostruzione dopo il terremoto

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La conversione in legge del decreto fiscale collegato alla Manovra 2018 è in vigore da oggi 6 dicembre 2017. Si tratta della Legge 4 dicembre 2017, n. 172. Quindi, è legge anche l’equo compenso.

Equo compenso per tutti i professionisti è la novità del decreto fiscale più grande per noi, la fine (forse) di una battaglia di principio. Novità importante anche la possibilità per gli interventi di cogenerazione che incrementano la producibilità termica di accedere a determinate misure di sostegno. Ma ce ne sono altre, che analizziamo qui sotto. Con il decreto fiscale un maxi-emendamento ha interamente sostituito il ddl 2942, che era già stato pubblicato in Gazzetta ed era entrato in vigore ma doveva essere convertito in legge. Il Senato aveva recepito le modifiche apportate dalla Commissione Bilancio. Scarica il decreto fiscale .

Equo compenso per tutti i professionisti

L’equo compenso è stato esteso a tutti i professionisti, anche quelli senza Ordini, determinato proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione. Approfondisci questa novità.

Cogenerazione: cosa cambia

Le misure di sostegno a cui possono accedere gli impianti di cogenerazione che aumentano la producibilità termica sono quelle misure di sostegno dell’articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 20 del 2007.

Gli interventi su unità di cogenerazione che non rientrano nella definizione di rifacimento ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, ma che comportano un incremento della producibilità termica finalizzato al mantenimento o raggiungimento di un assetto di sistema di teleriscaldamento efficiente (ai sensi dell’articolo 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dall’articolo 39-bis della legge 11 novembre 2014, n. 164), e che si abbinano a un’estensione della rete in termini di aumento della capacità di trasporto, accedono al regime di sostegno di cui al 20/2007, secondo i valori di rendimento fissati nel Regolamento Delegato (UE) 2015/2402. Il Ministro dello sviluppo economico definisce criteri e modalità di accesso al regime di sostegno con specifico decreto che dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Risorse per la Legge di Bilancio 2018

Il ddl Fiscale contribuisce a reperire risorse per la Legge di Bilancio 2018. Il testo prevede diversi interventi, tra i quali: gli interventi fiscali in favore dei soggetti colpiti da eventi meteorologici dello scorso mese di settembre; il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, aumentato di 350 milioni di euro per il 2017 e di 200 milioni di euro per il 2018. Per sostenere le piccole e medie imprese di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, c’è il Fondo imprese Sud, con una dotazione di partenza di 150 milioni di euro; misure per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana. Il Senato ha approvato modifiche e integrazioni anche per l’ampliamento degli interventi per le calamità naturali e l’ampliamento dell’accesso ai confidi per i professionisti.

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Ricostruzione del centro Italia

Articolo 2-bis. Viene superato il monopolio di Invitalia nella pubblicazione delle gare, con allargamento a diocesi, Agenzia del Demanio e potenziamento dello stesso ruolo delle Regioni, che potranno delegare i Comuni. Corsia veloce per le opere pubbliche più urgenti, con ricorso alla procedura negoziata a inviti e senza bando di gara per gli interventi fino a 5,22 milioni di euro. Correzioni che intervengono anche sulla gestione delle iniziative autopromosse da famiglie e imprese nella ricostruzione privata. Giro di vite sul completamento delle schede Aedes e semplificazioni per gli edifici con danni minori.

Le altre novità. 1) Tutti gli oneri relativi agli incarichi di progettazione delle opere pubbliche post-sisma sono a carico del Commissario, non delle stazioni appaltanti. 2) Procedure accelerate per la riparazione con rafforzamento locale degli edifici che hanno subito danni lievi non classificati agibili secondo la procedura Aedes. 3) Regolarizzazione temporanea degli immobili realizzati senza titolo abilitativo da chi, dopo il terremoto, ha avuto necessità di reperire una soluzione abitativa alternativa. 4) Modi più veloci per definire le pratiche di contributo per la ricostruzione degli edifici in Abruzzo. 5) Incremento del numero delle stazioni appaltanti per velocizzare il processo di ricostruzione. Incrementate anche le centrali di committenza. 6) Slittamento al 31 dicembre 2018 del termine di sospensione dei pagamenti per le attività economiche e per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta; differimento al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione dei pagamenti per le attività economiche e per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una “zona rossa” istituita con apposita ordinanza sindacale. 7) Possibilità per i beneficiari dei mutui e dei finanziamenti di optare per la sospensione del pagamento dell’intero importo delle rate in scadenza. 8) Per tutto il 2018 vengono sospesi i pagamenti delle bollette di acqua, luce e gas per chi dichiara l’inagibilità di imprese, case o uffici. Gli enti erogatori devono rateizzare (almeno in 36 rate) i pagamenti.

Ischia, ricostruzione post-sisma

Articolo 2, comma 6-ter-6-quinques. 30 milioni per la riparazione dei danni del terremoto dell’agosto scorso, da ripartire con uno specifico Dpcm. Dieci milioni alle imprese per la ripresa dell’attività.

Fondo per la progettazione

Articolo 17 quater. Un nuovo fondo dedicato alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e al contrasto del dissesto idrogeologico. Vengono assegnati ai Comuni contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per il 2017. Fino al 2017, l’emendamento al decreto fiscale riprende tale e quale la manovrina che cambia a partire dal 2018. Per il 2018 e il 2019, infatti, potranno accedere al bonus anche i sindaci delle zone a rischio sismico 2, sempre “per spese di progettazione definitiva ed esecutiva” ma “relativa a interventi di miglioramento e adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico”. Il limite viene incrementato di 20 milioni, tra il 2018 e il 2019.

Spese di progettazione

Articolo 1-bis. Per i costi delle progettazioni di opere pubbliche si potrà attingere dal primo gennaio 2018 alle risorse derivanti dagli oneri di urbanizzazione e dalle eventuali sanzioni per il mancato rispetto di norme edilizie e urbanistiche.

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Redazione Tecnica

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