Demolizione e ricostruzione: la SCIA non può essere negata

Il principio è valido anche se le opere erano state già autorizzate con il permesso di costruire poi annullato in autotutela

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Dopo l’annullamento in sede giurisdizionale della variante alle Nta del Prg, il Comune aveva annullato in autotutela il permesso di costruire già rilasciato a una società immobiliare per lavori di ristrutturazione. La società ha quindi impugnato il provvedimento, con esito negativo. A quel punto il Comune ha emesso l’ordine di demolizione delle opere abusive. Il provvedimento viene impugnato con esito positivo dalla società, che di conseguenza presenta una Scia per lavori di demolizione e ricostruzione. Ma il Comune blocca le attività. Durante il processo, la società evidenzia che aveva presentato una domanda di permesso di costruire per errore, perchè i lavori potevano essere eseguiti con una Scia.

Consiglio di Stato: in base al 380/2001 ha ragione la società

Il Consiglio di Stato (sentenza 4835 del 18 ottobre 2017), in seguito a un’analisi del dPR 380/2001, ha ritenuto non legittimo il diniego dell’amministrazione comunale alla Scia presentata dalla società.

L’art. 3, comma 1, let. d) del dPR 380/2001 considera come interventi di ristrutturazione edilizia quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, con la sola eccezione delle innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.

L’art. 10, comma 1, let. c), individua gli interventi per cui è necessario il permesso di costruire, tra i quali quelli di ristrutturazione edilizia “che portino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modifiche della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”.

Cruciale è l’articolo 22 che, al comma 1, let. c), dispone che sono assoggettati a Scia anche “gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d)” diversi da quelli indicati sopra contenuti nell’articolo 10.

L’intervento richiesto dalla società immobiliare, relativo alla demolizione e ricostruzione di un fabbricato, rientrano tra quelli per cui basta, ai sensi del citato art. 22 del dPR 380/2001, la segnalazione certificata di inizio attività. È illegittimo il divieto da parte del Comune di proseguire con i lavori.

L’intervento non creare nuove volumetrie

Il Consiglio di Stato sottolinea che l’annullamento della variante urbanistica, che ha spinto l’amministrazione ad annullare in autotutela il permesso di costruire, non riguarda l’intervento in questione perché l’intervento non punta a creare nuove volumetrie. L’annullamento giurisdizionale della variante al Prg non può portare alla sospensione dei lavori di demolizione e ricostruzione senza aumento di volumetria autorizzati tramite Scia anche se le opere erano state già autorizzate con un permesso di costruire poi annullato in autotutela.

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