Distanze tra fabbricati, quando la ristrutturazione edilizia deve rispettarle?

La sentenza del Consiglio di Stato 4728/2017 rimette in gioco la definizione di ristrutturazione edilizia e il suo rapporto con le distanze tra fabbricati

Scarica PDF Stampa

Se l’edificio viene ricostruito senza rispettare la sagoma preesistente, bisogna comunque rispettare comunque le distanze prescritte. La sentenza del Consiglio di Stato, n. 4728/2017 del 12 ottobre, ricorda che attualmente sono “interventi di ristrutturazione edilizia” quelli che trasformano l’edificio del tutto o anche solo in parte. Sono interventi di questo tipo il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Tra gli interventi ristrutturazione edilizia ci sono anche la demolizione e la ricostruzione con la stessa volumetria degli edifici preesistenti, le innovazioni per l’adeguamento alla normativa antisismica e gli interventi per il ripristino di edifici crollati o demoliti, purché sia possibile accertarne la consistenza preesistente. Per quanto riguarda gli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 42/2004 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia solo se viene rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente.

Leggi anche Distanze tra fabbricati, 10 metri valgono solo per le nuove costruzioni

Le distanze tra fabbricati per la ristrutturazione ricostruttiva

In riferimento alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva, il Consiglio di stato scrive che l’unico limite ora previsto è quello della identità di volumetria, rispetto al manufatto demolito, fatte salve innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e fatta eccezione per gli immobili sottoposti a vincolo ex del dlgs 42/2004, per i quali è richiesto il rispetto della “medesima sagoma di quello preesistente”.

Come definizione di ristrutturazione edilizia, il Consiglio di Stato aggiunge questa novità: il nuovo manufatto può sottrarsi ai limiti, precedentemente previsti, del rispetto dell’area di sedime e della sagoma, ma deve rispettare il limite delle distanze dal confine e/o le distanze tra fabbricati.

Distanze e ristrutturazione con sagoma diversa

Se il manufatto viene ricostruito nella stessa area di sedime e con la stessa sagoma, se sostitutivo di un precedente manufatto che già non rispettava dette distanze, può sottrarsi al rispetto delle norme sulle distanze. Come una precedente sentenza del Consiglio di Stato ha osservato (quella del 14 settembre 2017 n. 4337), “la disposizione dell’art. 9 n. 2 D.M. n. 1444 riguarda nuovi edifici costruiti per la prima volta e non già edifici preesistenti, per i quali, in sede di ricostruzione, non avrebbe senso prescrivere distanze diverse.

Distanze e ristrutturazione con la stessa sagoma

Se invece il manufatto viene ricostruito senza il rispetto della sagoma preesistente e dell’area di sedime è necessario il rispetto delle distanze prescritte, proprio perché per la sua collocazione fisica rappresenta un novum, e perciò deve rispettare le norme sulle distanze.

Ti potrebbe interessare Distanze tra fabbricati, i balconi devono essere calcolati?

Approfondisci il tema delle distanze tra fabbricati..

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento