RC professionale: l’obbligo di polizza non esclude gli ingegneri

I professionisti hanno l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile: come funziona per gli ingegneri?

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Grazie alle nuove norme di legge, che coinvolgono medici ed avvocati, la sottoscrizione di una polizza di Responsabilità Civile Professionale è a conti fatti un obbligo per tutti i professionisti. L’onere per i professionisti in realtà nasce in seno al Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modifiche nella legge 148/2011 ed entrato in vigore nel 2013.

Entrambi hanno un legame forte con quanto stabilito dal testo sulla riforma delle professioni, meglio conosciuta come  d.P.R. 137/2012. Dal 13 agosto 2013, per la precisione, il dovere di sottoscrivere una polizza comunque interessa tutte le categorie di professionisti iscritti ad ordini o albi professionali, ad eccezione dei giornalisti.

Di assicurazione si parla espressamente fra le righe dell’art.3 comma 5 del DL 138/11 che considera norma di legge l’obbligo per i professionisti, di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile a tutela della propria clientela nel caso in cui venga arrecato danno, o si procurino lesioni (nella peggiore delle ipotesi anche la morte) con dolo o colpa lieve o grave. La copertura assicurativa considera anche danni o lesioni provocate in caso di imprudenza, imperizia o negligenza di cui si macchia il professionista.

Se da un lato la norma presuppone la copertura a tutela della clientela, nel caso in cui venga arrecato danno o lesioni, dall’altro si evidenzia anche un secondo obiettivo quello della tutela del patrimonio personale del professionista, a rischio nel caso in cui il cliente dovesse avanzare richieste di risarcimento o avviare procedure giudiziarie a carico del professionista. L’assicurazione RC professionale obbligatoria coinvolge anche i professionisti tecnici, ingegneri, architetti, geometri.

Cosa copre la RC professionale ingegneri?

Come per altri professionisti anche gli ingegneri grazie alla sottoscrizione della polizza Rc si tutelano da eventuali errori o negligenze commessi nell’ambito dell’attività lavorativa. Grazie all’assicurazione Rc per ingegneri il professionista può ricevere regolare rimborso nel caso di perdite generate da richieste di risarcimento avanzate da terzi anche per le spese legali eventualmente sostenute, come spiegato su questo portale.

Parliamo di errori potenziali fra cui si annoverano più frequentemente: calcolo errato dell’altezza dei pilastri di un edificio industriale; presunte mancanze ascrivibili all’attività di direzione dei lavori; responsabilità in merito all’osservanza delle disposizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Polizza RC professionale ingegneri, chi la sottoscrive?

Come evidenzia il Centro studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri l’obbligo di sottoscrizione della polizza è tale soltanto nel caso in cui l’iscritto all’Ordine eserciti realmente la professione e in forma autonoma.

La norma vuole che sia soggetto a obbligo chi pone la firma su un progetto, ma esclude chi  ha un rapporto di lavoro dipendente in forma pubblica o privata. Infatti nel caso di attività svolta alle dipendenze sarà il datore di lavoro ad assumersi  l’onere della copertura assicurativa.

Se il collaboratore viene assunto dallo studio grazie ad un contratto di lavoro subordinato “non avrà alcun obbligo di stipulare una polizza personale e autonoma”, in questo caso infatti le prestazioni coinvolgono in prima persona la struttura organizzativa dello studio e “saranno perciò coperte dall’assicurazione stipulata dal titolare”.

Nel caso in cui il rapporto di collaborazione coinvolge il titolare di una Partita IVA o un consulente esterno vige l’obbligo per il professionista, che presta la propria attività, di sottoscrivere una polizza individuale che lo preservi dai “danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale”.

Per saperne di più vale la pena di scorrere le linee guida redatte dal CNI soprattutto laddove si specifica che “Ai fini dell’assunzione dell’obbligo di assicurazione, la posizione dei collaboratori e dei consulenti di studi professionali varia in funzione della tipologia contrattuale che caratterizza il rapporto di collaborazione o di consulenza”.

Per tutti coloro che sono soggetti alla sottoscrizione di una polizza è buona norma essere in regola prima dell’assunzione di un qualsiasi incarico. Come stabilisce la legge infatti è un diritto del cliente chiedere di poter prendere visione della polizza prima di affidare definitivamente l’incarico al professionista. La polizza garantisce una regolare copertura a favore di liberi professionisti, studi associati, ma anche dipendenti, praticanti e collaboratori.

Prima di sottoscrivere una polizza…

La sottoscrizione di una polizza professionale Rc ingegneri comporta un’analisi preventiva ed una lettura attenta della documentazione prima di apporre la firma sul contratto. È inoltre importante fare estrema attenzione alla compilazione del questionario, allegato al fascicolo della polizza, e considerare attentamente elementi quali il massimale, la franchigia, le spese legali, la presenza eventuale di una doppia polizza.

Redazione Tecnica

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