Vizi e difformità delle opere: ognuno si prenda le proprie responsabilità

Ance fa il punto sulle responsabilità del progettista, dell’impresa e del direttore dei lavori nei casi di opere che presentino, nei dieci anni successivi all’esecuzione dei lavori edilizi, vizi o gravi difetti

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Con una nota l’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) analizza le responsabilità specifiche di progettista, imprese e direttore dei lavori nel caso di opere che presentino, nei dieci anni successivi all’esecuzione dei lavori edilizi, vizi o gravi difetti. Si parte con una rassegna della giurisprudenza sulle controversie nate dopo la fine dei lavori ed in particolare proprio con l’articolo 1669 del Codice Civile che stabilisce:

“Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”. Quindi responsabilità dell’impresa, del progettista ma anche del committente.

Quando l’impresa non è responsabile

Nella maggioranza dei casi responsabile dei vizi delle opere è l’impresa ma ci sono alcune eccezioni: quando il vizio non è rilevabile secondo l’ordinaria diligenza, perché, per esempio, non si hanno le sufficienti conoscenze, oppure nel caso in cui l’errore venga segnalato al committente ma questo richiesta di procedere comunque con la realizzazione dell’opera, quando i danni sono dovuti al caso fortuito e quando l’impresa non ha alcuna autonomia nella realizzazione dell’opera in quanto mero esecutore.

La responsabilità dell’impresa…

Per decidere a chi vanno imputate le maggiori responsabilità, secondo le pronunce della giurisprudenza, bisogna individuare il soggetto che ha potere direttivo o di controllo dell’operato altrui. Generalmente l’impresa, anche nel caso di un progetto fornito dal committente e della presenza di un direttore lavori, mantiene una certa autonomia e può valutare in modo critico sia il progetto che le istruzioni fornire dal committente.

Mentre il progettista risponde per la progettazione errata, nel caso di vizi delle opere l’impresa è responsabile sia nel caso in cui si sia accorta degli errori e non li abbia denunciati in modo tempestivo, sia quando si ritenga che avrebbe dovuto accorgersi ma non lo ha fatto. Ricordiamo che l’impresa deve operare seguendo scrupolosamente le regole dell’arte e deve garantire un risultato tecnico conforme alle esigenze eliminando le cause che possono inficiare la riuscita della realizzazione dell’opera. L’impresa ha un obbligo di risultato quindi deve anche controllare la validità tecnica del progetto, pertanto Ance consiglia di inserire nei contratti delle specifiche che prevedano la responsabilità dell’impresa in caso di vizi e difetti derivanti dalla realizzazione del progetto fornito dal committente.

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…e quelle del direttore dei lavori

Il direttore dei lavori ha l’obbligo di vigilare sulla realizzazione dell’opera affinché questa sia regolare. Non occorre che sia sempre presente in cantiere ma deve comunque verificare tutte le fasi dei lavori visitando regolarmente il cantiere e stando in contatto diretto con gli organi tecnici dell’impresa e con le ditte esecutrici.

Il direttore dei lavori deve informare il committente nel caso in cui non siano rispettate le regole dell’arte e ci siano delle incongruenze tra il progetto e l’opera realizzata. Anche in questo caso Ance consiglia di inserire nei contratti delle clausole che circoscrivano le sue responsabilità.

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