Autorizzazione paesaggistica semplificata, nuove indicazioni del Ministero

Precisazioni sul ruolo del professionista, il rapporto tra autorizzazione peasaggistica semplicata e regolamenti locali, tipologia di regime da adottare e natura degli immobili privi di interesse storico

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Il Ministero dei beni culturali ha fornito chiarimenti per mettere in pratica il regolamento dell’autorizzazione paesaggistica semplificata (Dpr 31/2017). La circolare è la n. 42/2017 e si apre con una precisazione sul ruolo del professionista rispetto agli interventi liberi e quelli non liberi. Per quelli non liberi, è necessario un professionista, incaricato dal privato, che asseveri il rispetto delle condizioni e dei presupposti a fini edilizi, e lo stesso professionista deve poter asseverare anche la ricorrenza ai fini paesaggistici. Per gli interventi liberi, in generale non è previsto nessun adempimento formale, ma per gli interventi più complessi, il Ministero suggerisce di presentare domanda per l’autorizzazione paesaggistica sulla base dell’allegato B del regolamento.

Nella Circolare ci sono anche altre precisazioni, sul rapporto tra l’autorizzazione peasaggistica semplicata e i regolamenti locali, sulla tipologia di regime da adottare per l’autorizzazione paesaggistica e la natura degli immobili privi di interesse storico. Ma vediamo tutti i punti della Circolare 42/2017.

Autorizzazione paesaggistica e regolamenti locali

La previsione delle modalità di realizzazione degli interventi, come la sottoposizione all’autorizzazione paesaggistica semplificata, non preclude la possibilità di divieti e di limiti sostanziali posti alla realizzabilità degli interventi in precise aree territoriali e stabiliti in sede di realizzazioni dei vincoli o del piano paesaggistico, ovvero dagli strumenti urbanistici locali che prevedano anche zone a tutela integrale.

Regime rigido o ampio

Erano poi giunte alcune segnalazioni da parte di alcuni Comuni, dubbi che riguardano l’identificazione della tipologia del vincolo paesaggistico nell’ambito di quelle previste dall’articolo 136 del Codice. Il ministero si è espresso sul regime di semplificazione da applicare, che deve essere rigido in riferimento ai complessi con aspetto e con valore estetico o tradizionale, inclusi i centri storici; può essere più ampio in riferimento alle bellezze panoramiche. Se gli immobili e le aree risultano ricompresi in entrambe le tipologie di vincolo si dovrà applicare il regime più restrittivo.

La natura degli immobili

Un’altra questione esaminata è quella della questione dell’identificazione degli immobili privi di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale: ci si può arrivare a identificazione in base a considerazioni generali e criteri atti a definire il carattere di storicità (o avvenuta storicizzazione) del patrimonio architettonico-edilizio in questione.

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Redazione Tecnica

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