Ddl Abusi edilizi: quali edifici vanno abbattuti per primi?

I contenuti del ddl Falanga sugli abusi edilizi, che dovrebbe essere votato alla Camera questa settimana ma potrebbe anche saltare perchè non trova adesioni

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Il ddl Falanga, quello sulle demolizioni degli edifici abusivi, è arrivato alla Camera, in cui dovrebbe essere votato in settimana, ma il voto potrebbe anche essere rinviato. Le modifiche approvate, secondo alcuni del PD, sarebbero sufficienti a evitare un nuovo condono. Altre voci di maggioranza e di governo dicono che le misure così come sono non vanno bene né al Pd né all’esecutivo.

Il Pd alla Camera conta su una maggioranza ampia e potrebbe approvare le modifiche in Aula, obbligando il ddl a un passaggio in Senato che potrebbe decretarne l’affossamento anche per mancanza di tempo visto. In alternativa, il governo potrebbe cercare l’appoggio di tutte le forze politiche in vista di un definitivo esame a Palazzo Madama. Ma la seconda è la strada più difficile. I pareri infatti sono discordanti. I contrari sostengono che il ddl sugli abusi edilizi sia “un condono permanente”. Secondo i Gruppi parlamentari favorevoli, invece, il provvedimento rende più fluide le procedure di demolizione.

Abusi edilizi nel nuovo ddl: la classifica delle demolizioni

Uno dei punti più controversi è senza dubbi la “classifica” delle demolizioni: il ddl sugli abusi edilizi stabilisce infatti una scala di priorità degli edifici, quelli da abbattere per primi, per secondi e per terzi. Molta polemica ha suscitato il discorso relativo ai “famigliari”: edifici di proprietà di mafiosi vanno abbattuti, ma non se sono abitati dai loro famigliari.

Ecco la scale di priorità per l’abbattimento degli abusi edilizi stabiliti dal decreto così com’è oggi:

  • per la demolizione viene data la precedenza agli abusi edilizi non ultimati e non abitati. Dopo, vengono quelli abitati. In questo senso il provvedimento distingue tra abusivismo “di speculazione” e abusivismo “di necessità”.
  • priorità (al primo posto con gli immobili non finiti e non abitati) anche agli immobili di rilevante impatto ambientale costruiti su aree demaniali, protette o con vincoli o a rischio sismico. Vanno abbattuti per primi i fabbricati abusivi edificati in aree sottoposte a vincolo ambientale, paesaggistico, sismico, idrogeologico, archeologico o storico-artistico;
  • al secondo posto, le abitazioni abusive pericolose per l’incolumità pubblica e privata;
  • al terzo, quelle che appartengono ai condannati per mafia, ma non quelli abitati dai familiari dei mafiosi.

Secondo molti, se vengono fissati a priori i criteri per definire le priorità di demolizione, chi ne subisce una potrebbe contestare i motivi per cui il suo edificio è stato collocato in una certa posizione. Inoltre, tutelare per legge gli immobili “stabilmente abitati” potrebbe spingere chi realizza queste opere ad abitarle per evitare che vengano demolite.

Abusi edilizi, le altre novità introdotte nel decreto

Articolo 1: per la demolizione, il pubblico ministero dovrà tenere in considerazione gli immobili di rilevante impatto ambientale.
Articolo 3: istituito un fondo rotativo per le opere di demolizione con una dotazione per i Comuni di 45 milioni di euro per il periodo 2016-2020. L’erogazione sarà subordinata alla presentazione di richieste per le demolizioni da eseguire e le somme dovranno essere restituite dall’amministrazione richiedente in dieci anni. Gli enti locali hanno la possibilità di chiedere anticipazioni ma non è chiaro si integreranno i due strumenti.
Articolo 4: istituita la Banca dati nazionale sull’abusivismo edilizio.

Nel passaggio al Senato erano inoltre stati approvati anche due ordini del giorno: vanno demoliti anche gli immobili di condannati per gravi reati anche se abitati da componenti della loro famiglia; l’iniziativa dell’esecuzione spetta al pubblico ministero, la competenza al giudice. Aspettiamo di vedere se questa settimana si voterà alla Camera oppure no. Intanto, Realacci ha dichiarato: “Dubito che sarà votato così com’è”.

Il ruolo di Comuni e Procure nel nuovo ddl Falanga

Nel nuovo ddl sugli abusi edilizi, entro la fine di ogni anno, il responsabile dell’ufficio del Comune trasmette al Prefetto l’elenco delle opere non sanabili, opere per le quali il responsabile dell’abuso non ha provveduto alla demolizione e per le quali deve essere scaduto il termine entro cui il Comune deve concludere la demolizione (270 giorni).

Ausi edilizi, cosa dice la legge in vigore finora

Il testo unico edilizia (Dpr n. 308/2001) è il riferimento per la demolizione degli abusi edilizi. Comuni, Regioni e Prefetture possono ordinare la demolizione o l’acquisizione di un bene abusivo al patrimonio pubblico. L’autorità giudiziaria agisce invece se la condanna è definitiva del giudice penale per reati di abusivismo.

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Redazione Tecnica

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