RC professionale: pericolo per architetti, ingegneri e geometri

I dubbi e i rischi nascono con l’introduzione della clausola nella Legge sulla Concorrenza che chiede di estendere per 10 anni dopo chiusura del contratto le garanzie assicurative RC professionale

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In seguito all’introduzione, nella Legge sulla concorrenza (124/2017), della clausola che chiede l’estensione di dieci anni, in seguito alla chiusura del contratto, delle garanzie assicurative della RC professionale, anche per le polizze in corso, gli ordini professionali e gli operatori si fanno qualche domanda. Come si applicherà la nuova legge? Quali saranno i costi? I rischi sono due: la sovrapposizione fra coperture con conseguente aumento del contenzioso e la crescita dei costi per gli assicurati.

RC professionale, cosa dice la Legge sulla concorrenza

Secondo la nuova legge, le polizze RC professionale devono offrire un “periodo di ultrattività decennale della copertura” per i fatti avvenuti quando la polizza era attiva, ma esclude la libertà contrattuale delle parti: l’obbligo è per l’offerta di estensione e non per la sua inclusione nella polizza. La norma è stata introdotta dall’Antitrust, secondo il quale le polizze fatte in modo di che coprire le richieste di risarcimento presentate mentre la polizza è attiva, limitano la mobilità dei professionisti. Infatti, nel caso in cui i professionisti decidano di passare a un’altra compagnia, rischiano di non avere una copertura completa per i fatti verificatisi prima o dopo la durata della polizza. L’antitrust aveva richiesto che venissero introdotte misure per ridurre gli ostacoli alla mobilità, è stato il Parlamento a optare per l’ultrattività decennale della copertura.

Cos’altro contiene la Legge sulla Concorrenza?

Perchè si rischia la confusione?

Però, molte assicurazioni includono già periodi di retroattività. La differenza consiste nel fatto che attualmente escludono le denunce già presentate o quelle relative a fatti noti all’assicurato. Includono anche periodi di ultrattività, ma legata alla fine dell’attività. Gli operatori temono per questo il “caos”, cioè la sovrapposizione fra coperture e il conseguente aumento del contenzioso. Gli ordini professionali che hanno stipulato convenzioni hanno avviato un confronto con i loro broker, ma ancora non sono arrivati a una conclusione.

Ora come ora le polizze professionali che prevedono l’estensione delle coperture la legano alla cessazione dell’attività (per questo si chiamano “polizze claims made”). Il costo dipende dal periodo di garanzia aggiuntivo. Se la copertura postuma venisse davvero sganciata dalla chiusura dell’attività, il costo potrebbe aumentare: un professionista non esperto, e di fronte alla giungla assicurativi che può dirsi esperto?, potrebbe essere indotto a pagare l’estensione ogni anno, quando gli serve solo se chiude l’attività o cambia compagnia. E di fronte a costi eccessivi, il professionista potrebbe non sottoscrivere la copertura postuma. A quel punto, a cosa servirebbe la nuova Legge?

La situazione degli Architetti

Il Consiglio nazionale degli architetti offre ai propri iscritti tre convenzioni con Aig Europe, Lloyd’s per l’Italia e sindacato leader Arch dei Lloyd’s, che scadono tutte a dicembre. Le attuali convenzioni non coprono l’ultrattività decennale richiesta dalla legge concorrenza, requisito che sarà introdotto dalla prossima gara. Ancora non si può valutare l’impatto economico. A ottobre (a breve quindi) sarà lanciata la nuova gara per le proposte nuove.

Finora, molti architetti hanno scelto la convenzione offerta da Inarcassa, che propone postuma di dieci anni su comportamenti colposi del professionista in caso di cessazione attività o decesso dell’assicurato. Estendere la polizza costa il 125% del premio annuo, da versare una volta slola. Negli altri casi, la copertura è quinquennale. Anche Inarcassa sta valutando la nuova ultrattività, per offrire la prestazione assicurativa ai sinistri denunciati anche al di fuori del periodo di validità della polizza.

Gli Ingegneri

Su circa 240mila iscritti all’Albo ingegneri, l’obbligo di responsabilità civile professionale riguarda solo circa 100mila di loro. Il 75% svolge l’attività a tempo pieno e gli altri in modo intermittente. Nessuna garanzia è richiesta a chi non ha rapporti diretti con i committenti o ai dipendenti. Il Consiglio nazionale degli ingegneri ha scelto per ora di non stipulare convenzioni proprie. Tre assicurazioni tra quelle disponibili sul mercato per gli ingegneri prevedono una retroattività illimitata, una offre la copertura di cinque anni e in altri casi l’ultrattività decennale è prevista su richiesta con costi aggiuntivi. Un ingegnere su tre ha scelto la convenzione di Inarcassa con i Lloyd’s.

La situazione dei Geometri

La convenzione prevista dal Consiglio nazionale dei geometri vale per le richieste di risarcimento denunciate durante la durata della polizza. La retroattività è illimitata, ma i fatti da cui derivano non dovevano essere già stati denunciati, o noti, prima della sottoscrizione. È prevista anche la possibilità di estendere il periodo di garanzia per un periodo di ultrattività di dieci anni massimo, solo in caso di cessazione dell’attività o di morte. Il costo della “postuma” (quinquennale) è il 120% dell’ultimo premio annuale, mentre il premio per i successivi cinque anni viene indicato dall’assicuratore, prendendo in analisi i singolicasi. È attualmente allo studio l’introduzione di un’offerta relativa a una garanzia postuma decennale svincolata dalla cessazione dell’attività.

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Per tutti, architetti, geometri e ingegneri, c’è il rischio di sovrapposizione fra coperture e del conseguente aumento del contenzioso. Inoltre, visto che attualmente il costo dipende dal periodo di garanzia aggiuntivo e che le assicurazioni sono legate alla cessazione dell’attività, se la copertura postuma venisse sganciata da quest’ultima, il costo potrebbe aumentare. Ma vediamo cosa produrrà il confronto tra i tre Consigli nazionali e le compagnie assicurative scelte da ciascuno di essi.

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