Proroga permesso di costruire, cosa succede se non la richiedo?

L’analisi di due casi pratici ci fa capire come dobbiamo comportarci… se capita a noi

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Ecco due casi, collegati tra loro, riguardanti la proroga del permesso di costruire. Il primo riguardante la mancanza di richiesta di proroga, il secondo il caso in cui il comune non la concede. Lo schema con cui li esponiamo è questo: per prima cosa, troverete la richiesta del richiedente, poi l’analisi del caso specifico.

Proroga permesso di costruire, assenza di richiesta dell’interessato

Il richiedente dice “A causa di una sopravvenuta necessità di effettuare una bonifica sull’area, non prevista in fase di progettazione dei lavori assentiti con il permesso di costruire, non sono riuscito ad avviare i lavori entro il termine previsto. La circostanza della necessità della bonifica era comunque nota all’ufficio tecnico comunale; ciononostante, è stata dichiarata la decadenza del permesso di costruire per mancanza di una formale istanza di proroga del permesso di costruire”.

Il comportamento del comune è corretto, come ricordato dal TAR Lombardia, sez. II Milano, nella sent. 4 agosto 2016 n. 1564. Il comma 2 dell’art. 15 del Testo Unico Edilizia stabilisce espressamente che, decorsi i termini di inizio e di conclusione dei lavori, “il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga”, la quale può essere concessa nelle ipotesi previste dalla legge, tra le quali il verificarsi di “fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso”.

Il legislatore ha quindi espressamente stabilito che la proroga possa essere concessa solo se sia stata richiesta prima della scadenza del titolo edilizio, e ciò anche nei casi di forza maggiore o di c.d. factum principis, che sono sostanzialmente riconducibili nel novero dell’ampia casistica dei “fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso”, prevista dalla disposizione normativa richiamata.

In questo senso si è del resto pronunciata la giurisprudenza, la quale ha avuto modo di rimarcare che “il termine di durata del permesso di costruire non può mai intendersi automaticamente sospeso, essendo al contrario sempre necessaria, a tal fine, la presentazione di una formale istanza di proroga, cui deve comunque seguire un provvedimento da parte della stessa amministrazione, che ha rilasciato il titolo ablativo, che accerti l’impossibilità del rispetto del termine, e solamente nei casi in cui possa ritenersi sopravvenuto un factum principis ovvero l’insorgenza di una causa di forza maggiore” (1).

Alla luce delle precedenti osservazioni, i giudici hanno ritenuto condivisibile l’affermazione secondo la quale la “scoperta” della necessità di operare la bonifica, a causa di pregresse attività inquinanti non dipendenti dal titolare del permesso di costruire, potrebbe astrattamente dare luogo, sussistendone i presupposti, a una ipotesi di forza maggiore, tale da giustificare la proroga dei termini di efficacia del permesso di costruire. Deve però escludersi che il prolungamento della scadenza del titolo possa operare automaticamente, in assenza di un’apposita istanza di proroga da parte dell’interessato, che possa mettere l’amministrazione in condizione di valutare se effettivamente sussista un evento, estraneo alla volontà del titolare del permesso di costruire, tale da impedire l’esecuzione delle opere, nonché – in caso affermativo – di stabilire l’entità della proroga da concedere.

Tale istanza però è del tutto mancata nel caso di specie. Per questa ragione, non può assumere alcuna rilevanza la circostanza che l’amministrazione fosse a conoscenza dello svolgimento della bonifica, poiché tale conoscenza non poteva di per sé comportare uno slittamento automatico del termine di ultimazione dei lavori, in assenza di un provvedimento espresso e motivato che avesse disposto in tal senso.

I due casi che trovate in questo articolo sono estratti dal libro “Casi pratici risolti: decadenza e proroga del permesso di costruire

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Il richiedente dice: “Dopo aver ottenuto il permesso di costruire, non sono riuscito a completare i lavori per interdizione al traffico veicolare della strada che conduce all’area di cantiere, disposta dal comune e reiterata in più occasioni; ho richiesto, conseguentemente, la proroga del titolo edilizio senza precisare i motivi, visto che il comune era perfettamente a conoscenza della problematica legata all’interdizione del traffico, visto che le relative ordinanze erano state adottate dallo stesso ente. Il comune, però, non ha concesso la proroga ed ha dichiarato comunque la decadenza. Secondo il TAR Calabria, Reggio Calabria, sent. 25 agosto 2015, n. 864, il comune ha dichiarato illegittimamente la decadenza”.

Secondo i giudici, la proroga del termine triennale di ultimazione dei lavori dalla data di rilascio della concessione edilizia può avvenire solo in presenza di fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione, l’onere della cui sussistenza incombe esclusivamente sul richiedente la proroga stessa;

I detti fatti sopravvenuti, che possono legittimare la proroga del termine di inizio o completamento dei lavori ai sensi dell’articolo 15, comma 2, non hanno un rilievo automatico, ma possono costituire oggetto di valutazione in sede amministrativa qualora l’interessato proponga un’apposita domanda di proroga, il cui accoglimento è indefettibile affinché non sia pronunciata la decadenza del titolo edilizio (2).

Peraltro, secondo un orientamento in materia, nel caso in cui l’amministrazione sia a conoscenza di eventi che hanno impedito al titolare della concessione edilizia di ultimare i lavori, la stessa non può adottare un provvedimento di decadenza della concessione, trovando applicazione, anche senza richiesta del concessionario, la proroga del termine per la ultimazione dei lavori per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione (3).

Senza necessariamente dovere giungere a condividere le predette conclusioni, tuttavia, secondo i giudici può fondatamente ritenersi che, in presenza di una tempestiva istanza di proroga che non contenga la puntuale indicazione dei fatti sopravvenuti non imputabili sulla base dei quali sia stata formulata la richiesta, nel caso in cui l’amministrazione sia comunque a conoscenza piena ed effettiva dei detti fatti, legittimamente la stessa possa provvedere a concedere la richiesta proroga del termine di ultimazione dei lavori edilizi (4).

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Note
(1) Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 1870/2013; sez. IV, sent. 23 febbraio 2012, n. 974.
(2) Consiglio di Stato, sez. IV, 10 agosto 2007 n. 4423.
(3) TAR Calabria, Reggio Calabria, sent. 20 aprile 2010, n. 420; TAR Sicilia, Palermo, sez. III, sent. 19 febbraio 2007, n. 560.
(4) TAR Lazio, Roma, sez. II-ter, sent. 16 dicembre 2011, n. 9600.

Redazione Tecnica

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