Equo compenso, nuovo disegno di legge in Senato: i contenuti

Proporzionalità del compenso, tempistiche dei contratti, voci di costo, preventivi, cosa spetta al progettista, cosa al cliente: i dettagli del nuovo ddl sull’equo compenso

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Il nuovo disegno di legge sull’equo compenso professionale prevede un equo compenso al professionista esercente un’attività intellettuale, scientifica e di elevata specializzazione e l’annullamento dei patti che prevedono compensi sproporzionati alle opere effettivamente prestate, comprensiva del valore economico e di risultato dell’opera, dei costi di produzione e del valore aggiunto eventualmente arrecato al processo di produzione dell’impresa nonché dell’utile da conseguire per il professionista. Tutto ciò in attuazione degli articoli 3 e 36 della Costituzione e nel rispetto dei princìpi del codice civile e dell’ordinamento dell’Unione europea. È questo il contenuto del comma 1 dell’articolo 1 del disegno di legge “Riforma della disciplina in materia di equo compenso dei professionisti”, presentato ieri al Senato. A questo link sul sito del Senato puoi vedere lo stato di avanzamento dei lavori sul disegno di legge.

Come va determinato il compenso?

L’articolo 2 precisa altri dettagli sulle tempistiche del contratto. La misura del compenso è anticipatamente comunicata al committente in un preventivo approssimativo, da definire quando viene stipulato il contratto e da adeguare all’importanza dell’opera. Se non viene preventivamente stabilito tra progettista e cliente, il compenso è determinato con riferimento ai parametri tariffari emanati dal competente Ministero vigilante.

Il compenso è pattuito quando viene conferimento l’incarico, nelle forme previste dall’ordinamento. In quello stesso momento, il professionista deve riferire al committente:
– il grado di complessità della prestazione,
– gli oneri conosciuti e calcolabili dal momento del conferimento dell’incarico fino alla conclusione dello stesso,
– i dati della polizza assicurativa sottoscritta per rifondere i danni eventualmente provocati nell’esercizio dell’attività professionale.

Nel contratto devono essere indicate distintamente, per ogni prestazione, tutte le voci di costo con spese, oneri e contributi.

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Compenso sproporzionato

Al comma 3 viene affrontato il tema della proporzionalità del compenso. È nullo ogni patto che prevede compensi chiaramente sproporzionati all’opera prestata. Per stabilire la sproporzione del compenso, si applica la normativa che disciplina le professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

Il committente (comma 4), “può esercitare l’azione di responsabilità professionale” se il professionista chiede un compenso palesemente sproporzionato. “Il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista”.

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Redazione Tecnica

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