Disoccupazione speciale per l’edilizia, si può ancora presentare domanda

L’INPS precisa che il diritto alla concessione del trattamento speciale di disoccupazione può essere esteso anche ai lavoratori licenziati entro i sei mesi successivi al 31 dicembre 2016

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Con il messaggio n. 3616, l’INPS ha fornito, lo scorso 20 settembre, alcuni chiarimenti relativi alla concessione del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia (art. 11 della legge n. 223 del 23 luglio 1991) abrogato a partire dal 1 gennaio 2017.

Vediamo i fatti antecedenti: l’INPS, con la circolare n. 2 del 7 gennaio 2013 in merito a tale abrogazione, aveva dispensato le istruzioni operative e procedurali secondo le quali era possibile accogliere esclusivamente le domande relative ai licenziamenti intervenuti entro il 30 dicembre 2016. Erano stai poi chiesti chiarimenti al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale dato che, in seguito, erano stati emanati alcuni decreti ministeriali di concessione del trattamento di disoccupazione speciale per periodi successivi al 31 dicembre 2016.

Il messaggio n. 3616 (puoi leggerlo qui) intende, appunto, fornire nuove indicazioni sul perfezionamento dei requisiti e sulle decorrenze necessarie per richiedere il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, dopo il chiarimento da parte del Ministero.

Nella nota dell’INPS, infatti, si legge che il Ministero ha precisato che le condizioni e i requisiti (previsti dalla delibera CIPI del 19.10.1993) necessari all’accertamento dei casi di crisi occupazionale che permettono di accedere al trattamento speciale di disoccupazione, incluso il raggiungimento del numero minimo di licenziamenti nell’arco di un semestre, dovevano essere completati entro il 31.12.2016. Entro questa data occorreva fosse ormai conclusa la procedura sindacale con la conseguente presentazione della domanda presso gli uffici competenti.

Si precisa poi che il diritto alla concessione del trattamento speciale di disoccupazione per un periodo di 10 o 27 mesi può essere esteso anche ai lavoratori licenziati entro i sei mesi successivi al 31 dicembre 2016. Rettificando così la circolare 2 del 7 gennaio 2013, l’INPS precisa che le domande della prestazione in parola (domanda tipo “7” con codice “motivo cessazione 80”) potranno essere presentate per i licenziamenti avvenuti entro 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti necessari all’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione.

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Redazione Tecnica

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