Per una roulotte, serve il permesso di costruire?

Se avete residenza abitativa in roulotte o in una casa mobile, vi serve il permesso di costruire

Scarica PDF Stampa

Arriva la selezione delle sentenze della settimana scorsa su edilizia e urbanistica. Gli argomenti questa volta sono: il permesso di costruire per le case mobili e le roulotte; il cambio destinazione d’uso da industriale a commerciale e il conseguente aggravio degli oneri concessori; il permesso di costruire per un muro di contenimento; osservazioni al PRG; la lottizzazione abusiva è esclusa se l’attività lottizzatoria è già stata intrapresa dal precedente proprietario?

Roulotte, serve il permesso di costruire?

Estremi della sentenza: TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 18 settembre 2017 n. 1824
Massima: Per le case mobili e le roulotte utilizzate come residenza abitativa serve il permesso di costruire

 

Come ha di recente chiarito il Consiglio di Sato, per effetto di quanto disposto dal citato art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, “…l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper e case mobili, può ritenersi consentita in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti se sono diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, non determinandosi una trasformazione irreversibile o permanente del territorio su cui insistono, mentre l’installazione stabile di mezzi (teoricamente) mobili di pernottamento determina una trasformazione irreversibile o permanente del territorio, con la conseguenza che per tali manufatti, equiparabili alle nuove costruzioni, necessita il permesso di costruire” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 1 aprile 2016, n. 1291).

Di conseguenza, case mobili e roulotte per le quali i relativi utilizzatori richiedono l’iscrizione nel registro della popolazione residente nel Comune e con allacciamento diretto alla rete elettrica, alla rete idrica e a quella fognaria, non possono essere considerate strutture precarie non necessitanti del permesso di costruire. Al contrario, trattasi di strutture effettivamente idonee a essere utilizzate come unità abitative e, quindi, prive della precarietà funzionale, oltre che di quella strutturale e, pertanto, subordinate al rilascio del suddetto titolo edilizio.

Cambio destinazione d’uso da industriale a commerciale

Estremi della sentenza: TAR Lazio, sez. II bis Roma, sent. 19 settembre 2017 n. 9818
Massima: Il mutamento di destinazione d’uso, anche senza realizzazione di nuove opere, da industriale a commerciale comporta un incremento del carico urbanistico e conseguente aggravio degli oneri concessori

 

Il mutamento di destinazione d’uso, anche senza realizzazione di nuove opere, da industriale a commerciale, integra un mutamento tra categorie funzionali distinte e non omogenee che determina un incremento del carico urbanistico, soggiacendo, pertanto, all’onere di sopportare gli oneri concessori conseguenti all’aggravio del carico urbanistico.

L’incremento del carico urbanistico, ancorché discendente da un mutamento di destinazione d’uso senza opere, è dunque presupposto sufficiente a determinare la debenza degli oneri concessori, rapportati agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, in considerazione del vantaggio economico che ritrae il richiedente e l’aggravio urbanistico in relazione all’incremento dei flussi di traffico e di clientela che la destinazione commerciale (rispetto alla iniziale destinazione industriale) necessariamente implica.

Ti potrebbe interessare anche..

Leggi anche… Cambio destinazione uso, nei centri storici si può

Muro di contenimento: serve il permesso di costruire?

Estremi della sentenza: TAR Molise, sent. 22 settembre 2017 n. 317
Massima: Serve il permesso di costruire per il muro di contenimento

 

Come chiarito dall’univoco orientamento della giurisprudenza, i muri di contenimento possiedono una struttura idonea, per consistenza e modalità costruttive, a sorreggere le spinte del terreno medesimo e dunque, pur potendo avere concomitante funzione di confine, quest’ultima è solo accessoria ed eventuale, mentre quella principale ne rappresenta un’utilità specifica per il proprietario, autonomamente valutabile e comunque comportante un’alterazione significativa dello stato dei luoghi, con conseguente soggezione al regime del permesso a costruire (cfr. TAR Calabria, sez. dist. Reggio Calabria, 16 aprile 2014, n. 186; TAR Napoli, sez. IV, 26 ottobre 2012, n. 4275; cfr. anche TAR Piemonte, 18 dicembre 2013, n. 1368; TAR l’Aquila, 14 febbraio 2013, nr. 145; TAR Lazio, Roma, sez. I, 5 febbraio 2013, nr. 1210; TAR Milano, sez. II, 8 novembre 2012, nr. 2687 ed altre).

Natura delle osservazioni al PRG

Estremi della sentenza: TAR Toscana, sez. I, sent. 19 settembre 2017 n. 1095
Massima: Le osservazioni formulate dagli interessati in sede di formazione degli strumenti di pianificazione e governo del territorio costituiscono un mero apporto collaborativo e non danno luogo a peculiari aspettative

 

Per consolidata giurisprudenza, le osservazioni formulate dagli interessati in sede di formazione degli strumenti di pianificazione e governo del territorio costituiscono un mero apporto collaborativo e non danno luogo a peculiari aspettative, con la conseguenza che il loro rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente dimostrare che siano state esaminate e ragionevolmente ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 dicembre 2014, n. 6386; id., 7 novembre 2014, n. 5482).

Lottizzazione abusiva

Estremi della sentenza: TAR Campania, sez. IV Salerno, sent. 19 settembre 2017 n. 4446
Massima: La lottizzazione abusiva non è esclusa dalla circostanza che l’attività lottizzatoria fosse già stata intrapresa dal precedente proprietario del fondo

 

La fattispecie della lottizzazione abusiva non è esclusa dalla circostanza che l’attività lottizzatoria fosse già stata intrapresa dal precedente proprietario del fondo, atteso che l’eventuale abuso commesso dal precedente proprietario non esclude l’abuso a opera dell’attuale (Consiglio Stato, sez. IV, 11 ottobre 2006 , n. 6060).

Inoltre, “la lottizzazione abusiva opera in modo oggettivo e indipendentemente dall’animus dei proprietari interessati, i quali se del caso potranno far valere la propria buona fede nei rapporti interni con i propri danti causa” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 08/01/2016, n. 26; nello stesso senso, Consiglio di Stato, Sez. IV, 19/06/2014, n. 3115).

Cosa si intende per lottizzazione abusiva?

Lottizzazione abusiva: definizione e verifica di conformità della trasformazione edilizia

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento