Materiali da costruzione: in sintesi, cosa dice il nuovo decreto

La guida dell’Ance al decreto sui materiali da costruzione: sanzioni, tipologie di prodotti e materiali per i diversi utilizzi, marcatura CE e deroghe alla dichiarazione di prestazione, attività in cantiere.

Scarica PDF Stampa

Il relativo decreto legislativo Dlgs n. 106 del 16 giugno 2017 sui materiali da costruzione è entrato in vigore il 9 agosto 2017. Il testo adegua la normativa nazionale sui materiali da costruzione alle disposizioni europee, semplificandola e rendendola più trasparente, e fissa le regole da rispettare in questo mercato, per garantire la sicurezza e la qualità delle costruzioni. Le nuove regole sui materiali da costruzione prevedono tra le altre cose più responsabilità per produttori e progettisti e stabiliscono nuove sanzioni per chi non rispetta l’obbligo di impiego di prodotti conformi al Regolamento UE. L’Ance ha pubblicato una guida alla nuova normativa, che riportiamo qui sotto.

Materiali da costruzione: la guida Ance

I princìpi e le modalità di impiego di prodotti e materiali da costruzione in edilizia sono stabiliti, a livello europeo, dal Regolamento UE n. 305/2011, e, in Italia, coerentemente col Regolamento e limitatamente ai materiali e prodotti ad uso strutturale, dalle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (di seguito NTC).

Qui il testo e gli allegati del decreto. Di seguito invece una sintesi del quadro normativo vigente per le diverse tipologie di prodotti e materiali.

Prodotti e materiali a uso strutturale

Ai sensi delle NTC, Capitolo 11.1 “Generalità”, ogni prodotto o materiale ad uso strutturale da impiegarsi in cantiere deve essere:
– identificato univocamente a cura del produttore;
– qualificato sotto la responsabilità del produttore;
– accettato dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione […].

Per quanto riguarda la qualificazione del prodotto, lo stesso capitolo stabilisce in generale che in presenza di una norma europea armonizzata in vigore, derivante dal Regolamento UE n. 305/2011, il medesimo prodotto deve possedere la marcatura CE.

Qualora invece non sia disponibile oppure non sia ancora in vigore una norma europea armonizzata per uno specifico prodotto, e al contempo le NTC prevedano una specifica procedura di qualificazione, sarà questa procedura a dover essere seguita. È questo il caso, per esempio, dell’Attestato di qualificazione dell’acciaio, previsto per gli elementi base in acciaio non coperti da norma armonizzata, destinati a un centro di trasformazione per la successiva lavorazione. Per quanto riguarda invece l’acciaio da carpenteria metallica proveniente da un centro di trasformazione, in virtù dell’evoluzione della normativa nel corso degli anni, si rimanda allo specifico “focus” nell’ambito del presente paragrafo.

La terza e ultima casistica riguarda i materiali e prodotti innovativi o comunque non ricadenti in una delle due precedenti casistiche. In tali casi il fabbricante può pervenire alla Marcatura CE in conformità a Benestare Tecnici Europei (ETA), ovvero, in alternativa, deve essere in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica all’Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

In sintesi, le NTC stabiliscono l’obbligo per il produttore di qualificare il prodotto da costruzione ad uso strutturale, e di accompagnare la fornitura in cantiere con la documentazione di qualificazione prevista per il prodotto stesso. Il progettista delle strutture dovrà quindi prescrivere i prodotti e materiali da costruzione facendo corretto riferimento alla casistica applicabile in materia di qualificazione. Il Direttore dei lavori è tenuto a controllare che la fornitura richiesta dall’impresa sia accompagnata da tutta la documentazione necessaria e a rifiutare le eventuali forniture non conformi.

I materiali in acciaio da carpenteria metallica

Per tali tipologie di prodotti strutturali, provenienti dai centri di trasformazione, la disciplina specifica della qualificazione è contenuta nel punto 11.3.1.7 delle NTC. In esso si fa riferimento alla “dichiarazione di inizio attività del centro di trasformazione”, che al tempo dell’emanazione del decreto (2008) costituiva riferimento esclusivo per la qualificazione dell’acciaio da carpenteria metallica. Oggi, tuttavia, l’entrata in vigore nel luglio 2014 della norma armonizzata UNI EN 1090 ha reso obbligatoria e sufficiente la marcatura CE per determinati tipi di acciaio per carpenteria metallica.

La marcatura CE va quindi a sostituirsi alla dichiarazione di inizio attività del centro di trasformazione per gli stessi prodotti che rientrano nel campo di applicazione della norma UNI EN 1090. A seguito di dubbi sorti in merito all’applicabilità o meno della stessa norma ad alcune tipologie di prodotti, il CEN (Comitato europeo di normazione) ha diffuso un elenco esteso, sebbene non esaustivo, dei prodotti in carpenteria metallica non ricadenti nell’ambito di applicazione della norma armonizzata EN 1090-1.

Pertanto, per tali tipologie di prodotto non si applica la marcatura CE ai sensi della norma UNI EN 1090-1, sebbene possa eventualmente applicarsi la marcatura CE ai sensi di altra specifica norma.

Riguardo gli obblighi del fornitore/officina di trasformazione, come si legge nello stesso punto delle NTC, risulta che: “Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata:
a) da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione di attività, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;
b) dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata. Qualora il Direttore dei Lavori lo richieda, all’attestazione di cui sopra potrà seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata effettuata. Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione.”

Deve intendersi che, laddove il prodotto sia sottoposto a obbligo di marcatura CE (se fornito dopo il luglio 2014), detta marcatura sostituisce la dichiarazione di inizio attività citata nel passaggio sopra riportato.

Prodotti e materiali sottoposti a marcatura CE

Dal 1° luglio 2013 è in vigore il Regolamento UE n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga la Direttiva 89/106/CEE. A partire da quella data, per essere immessi sul mercato[1], i prodotti da costruzione ricadenti nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata, o conformi a una valutazione tecnica europea, devono essere muniti di dichiarazione di prestazione e marcatura CE secondo le nuove regole.

L’elenco dei prodotti coperti da norma armonizzata, e quindi sottoposti a marcatura CE, è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (vedi il documento allegato alla presente nota, che rappresenta l’ultimo aggiornamento disponibile) oppure sul sistema NANDO. Per quanto riguarda il Regolamento UE n. 305/2011 (già illustrato in precedenti note), si richiamano i seguenti punti principali.

La dichiarazione di prestazione

Per essere immessi sul mercato, e essere conseguentemente utilizzati in cantiere, i prodotti da costruzione ricadenti nell’ambito di applicazione di una norma europea armonizzata in vigore, o conformi a una valutazione tecnica europea, devono essere muniti di dichiarazione di prestazione e marcatura CE. Sono fatti salvi, in quanto ritenuti conformi al Regolamento, i prodotti immessi sul mercato ai sensi della Direttiva 89/106/CEE prima del 1° luglio 2013, con la relativa documentazione.

La dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali. I contenuti della dichiarazione di prestazione sono riportati nell’Allegato III al Regolamento e comprendono, tra l’altro:

  • il riferimento del prodotto-tipo;
  • il sistema di valutazione delle prestazioni (1+, 1, 2+, 2, 3 o 4) e i riferimenti delle specifiche tecniche armonizzate applicabili;
  • l’uso previsto del prodotto;
  • l’elenco delle caratteristiche essenziali, di cui almeno una deve essere dichiarata;
  • le lettere NPD laddove la prestazione non sia determinata.

La dichiarazione di prestazione è accompagnata dalla marcatura CE, l’unica marcatura che attesta la conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto, su un’etichetta ad esso applicata, oppure, se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento. Essa è seguita da:

  • ultime due cifre dell’anno in cui è stata apposta per la prima volta;
  • nome e indirizzo del fabbricante;
  • riferimento del prodotto-tipo;
  • numero di riferimento della dichiarazione di prestazione;
  • livello o classe della prestazione dichiarata;
  • riferimento alla specifica tecnica armonizzata applicata;
  • numero di identificazione dell’organismo notificato, se del caso;
  • uso previsto del prodotto.

Deroghe alla dichiarazione di prestazione

Il Regolamento prevede delle deroghe alla dichiarazione di prestazione. Tali deroghe, indicate all’articolo 5, intervengono quando un prodotto è fabbricato in esemplare unico o su misura in un processo non di serie, su ordine specifico di un committente, ed è installato in un’opera singola ed identificata; oppure quando un prodotto è fabbricato sul cantiere dell’opera cui è destinato; oppure ancora quando il prodotto è fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio storico-architettonico e mediante un processo non industriale per il restauro di opere di rilevanza storica o architettonica.

Relativamente alla dichiarazione di prestazione, per i seguenti prodotti da costruzione erano stati emanati decreti interministeriali (vedi allegato) che stabiliscono le caratteristiche essenziali da dichiarare obbligatoriamente (per le caratteristiche essenziali non obbligatorie il fabbricante può riportare la dicitura NPD):

  • Accessori per serramenti (D.M. 5 marzo 2007)
  • Isolanti termici (D.M. 5 marzo 2007)
  • Aggregati (D.M. 11 aprile 2007)
  • Appoggi strutturali (D.M. 11 aprile 2007 e D.M. 16 novembre 2009)
  • Geotessili e prodotti affini (D.M. 11 aprile 2007)
  • Aggregati per conglomerati bituminosi (D.M. 16 novembre 2009)

Disciplina nazionale di dettaglio e attuazione della marcatura CE

È entrato in vigore il 9 agosto 2017 il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, recante l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE n. 305/2011 sulla marcatura CE dei prodotti da costruzione.

Tale decreto abroga e sostituisce il D.P.R. n. 246/1993, che costituiva l’attuazione italiana della precedente normativa europea sui prodotti da costruzione. Ad oggi, pertanto, riferimento operativo per la marcatura CE, la commercializzazione e l’utilizzo dei prodotti da costruzione rimane il Regolamento UE n. 305/2011, cui si aggiunge il decreto in oggetto, relativo agli aspetti di dettaglio lasciati al livello nazionale come l’autorizzazione degli organismi di valutazione, gli strumenti di controllo del mercato e le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal Regolamento.

Di più specifico interesse per le imprese di costruzione è l’articolo 20, che stabilisce le sanzioni per le diverse tipologie di soggetti in caso di violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione.

Materiali da costruzione: le sanzioni

Ecco il quadro delle sanzioni:

  • sanzioni amministrative (da 2.000 a 12.000 euro) per il progettista dell’opera che prescriva prodotti non conformi ai già citati obblighi di marcatura CE. Nel caso di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio, le sanzioni sono penali oltreché amministrative (arresto fino a 3 mesi e ammenda da5.000 euro a 25.000 euro);
  • sanzioni amministrative (da 4.000 a 24.000 euro) per il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che, nell’ambito delle specifiche competenze, utilizzino prodotti non conformi agli obblighi in materia di marcatura CE e dichiarazione di prestazione stabiliti dal Regolamento UE n. 305/2011. Nel caso di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio, le sanzioni a carico degli stessi soggetti sono penali oltreché amministrative (arresto

fino a 6 mesi e ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro);

Altri tre articoli completano il quadro delle sanzioni (amministrative e/o penali) a carico dei fabbricanti dei materiali, dei distributori e degli organismi di certificazione.

Vademecum per le attività in cantiere

Si raccomanda di porre attenzione a che il progettista abbia fornito le specifiche tecniche del prodotto, conformemente ai requisiti di qualificazione come sopra descritti, ai fini di un corretto approvvigionamento del prodotto stesso.

In fase di accettazione dei prodotti, è bene accertarsi che il Direttore dei Lavori proceda a verificare la conformità di quanto riportato nella documentazione di qualificazione o marcatura CE (dichiarazione di prestazione), con i requisiti richiesti dallo specifico progetto, sia per i prodotti ad uso strutturale e antincendio, sia per le altre tipologie di prodotti.

[1] Il Regolamento definisce immissione sul mercato “la prima messa a disposizione di un prodotto da costruzione sul mercato dell’Unione” (articolo 2).

Scarica qui il pdf della guida Ance al decreto materiali da costruzione

Ti potrebbe interessare..

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento