Prevenzione incendi: norme tecniche per le attività scolastiche

Le regole tecniche per la prevenzione incendi nelle scuole entrate in vigore il 25 agosto

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Con Decreto 7 agosto 2017 il Ministero dell’Interno approva la nuova Regola Tecnica per le attività scolastiche, come previsto dall’art. 15 decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il decreto di riordino delle funzioni del Corpo VV F. Il decreto è già in vigore dal 25 agosto 2017, pubblicato sulla Gazzetta n. 197 del 24 agosto 2017. Trascorsi più di tre anni dalla messa a punto della prima bozza, è finalmente diventa realtà la normativa antincendio per le scuole. La nuova regola tecnica che può facilitare la messa in sicurezza delle tante scuole ancora non in regola sul fronte antincendio (secondo Legambiente, nel 2015, sarebbero mancate le certificazioni di prevenzione incendi al 58% delle scuole italiane).

Scarica il decreto e l’allegato sulle Regole tecniche verticali.

Applicazione della Regola Tecnica Scuole

Le norme tecniche si possono applicare alle attività scolastiche di cui all’allegato I  del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 67, esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 7 agosto 2017, ovvero a quelle di nuova realizzazione, a esclusione degli asili nido.

Le norme tecniche si possono applicare alle attività scolastiche in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992. All’esito del monitoraggio di cui all’art. 4 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, sono verificati, entro il 31 dicembre 2019, gli elementi raccolti al fine di determinare l’esclusiva applicazione delle disposizioni, in sostituzione delle norme di prevenzione incendi per le attività scolastiche di cui al decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992.

La verifica viene effettuata dal Ministero dell’interno d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e, in relazione agli esiti della verifica medesima, con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca si procede all’eventuale abrogazione del decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992.

Con la norma appena pubblicata vengono superati i rigidi obblighi che normalmente caratterizzano le norme precettive, derivanti da una valutazione effettuata direttamente dal legislatore e valida per l’insieme di tutte le scuole del territorio italiano.  Il Dm del 26 agosto 1992 rimane in vita, ma il progettista può ora scegliere tra il nuovo metodo prestazionale e la vecchia normativa prescrittiva.

Con questo spirito che anima la nuova norma che il D.M. 7 agosto 2017 si inserisce all’interno del nuovo apparato normativo, di tipo prestazionale, per la prevenzione incendi, che ha preso forma con il decreto del ministero dell’Interno del 3 agosto 2015, il cui campo di applicazione è stato col tempo ampliato attraverso l’introduzione di più regole tecniche verticali, tra le ultime, quelle per gli alberghi, gli uffici e le autorimesse. Con la pubblicazione delle nuove misure per le scuole salgono a 38 le attività da esso regolate.

Il Dm del 3 agosto 2015, il Codice prevenzione incendi, nel quale la nuova normativa per le scuole è confluita, prevede, infatti, la coesistenza a tempo indeterminato tra le disposizioni in esso contenute e le vecchie regole prestazionali, lasciandole in vigore.
Il legislatore ha ritenuto di dover testare la nuova disciplina, monitorarne l’applicazione, riservandosi la possibilità di apportarvi delle correzioni, se necessario, prima di prendere decisioni sull’abrogazione delle regole tecniche verticali precettive.
Nulla vieta, nel caso gli occupanti siano meno di 100, di far riferimento alla norma appena emanata. Inoltre, sono esclusi dal campo applicazione le scuole aziendali e ambienti didattici ubicati all’interno di attività non scolastiche, per i quali le nuove disposizioni possono comunque costituire un utile riferimento.

Significativa la pubblicazione delle nuove norme antincendio quasi in concomitanza con l’uscita dei decreti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che stanziano nuove risorse, circa un miliardo, per l’attuazione di interventi di prevenzione, di manutenzione e di messa in sicurezza delle scuole, che riguardano anche la prevenzione incendi. L’impiego delle nuove norme antincendio prestazionali, infatti, dovrebbe permettere il raggiungimento di un livello di sicurezza almeno equivalente a quello che si otterrebbe applicando la normativa del 1992, ma con un risparmio di risorse.

Attività n. 67 dell’allegato i al d.p.r. n. 151/2011
Regole tecniche verticali (scaricale qui in pdf)

Capitolo V.7: Attività scolastiche
V 7.1 Scopo e campo di applicazione

La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti edifici o locali adibiti ad attività scolastica di ogni ordine, grado e tipo, collegi e accademie, con affollamento superiore a 100 occupanti [1].

Sono esclusi dal campo applicazione le scuole aziendali e ambienti didattici ubicati all’interno di attività non scolastiche per le quali le presenti norme possono costituire un utile riferimento.

Nota [1]. Corrisponde all’attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuata con il numero 67, ad esclusione degli asili nido.

V 7.2 Classificazioni delle aree

Ai fini della presente regola tecnica verticale, le attività scolastiche sono classificate come segue:

a) in relazione al numero degli occupanti n:

OA: 100 < n. 300 occupanti;
OB: 300 < n. 500 occupanti;
OC: 500 < n. 800 occupanti;
OD: 800 < n.1200 occupanti;
OE: n > 1200 occupanti .

b) in relazione alla massima quota dei piani h:

HA: h 12 m;
HB: 12 m < h 24 m;
HC: 24 m < h 32 m;
HD: 32 m < h 54 m;
HE: h > 54 m.

Le aree dell’attività sono classificate come segue:

TA: locali destinati ad attività didattica e spazi comuni;
TM: depositi o archivi di superficie lorda maggiore di 25 m2 e carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m2;
TO: locali con affollamento >100 persone;
Nota: per esempio aula magna, mensa, …

TK: locali ove si detengano o trattino sostanze o miscele pericolose o si effettuino lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione; locali con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2 ;
Nota. Per esempio: laboratori chimici, officine, sale prova motori, laboratori di saldatura, locali per lo stoccaggio di liquidi infiammabili, …

TT: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
Nota: per esempio centri elaborazione dati, stamperie, cabine elettriche, …
Nota: per esempio, le aule di informatica possono rientrare sia in TA che in TT, in tal caso devono rispettare tutte le relative prescrizioni.

TZ: altre aree.
Sono considerate aree a rischio specifico (Capitolo V.1) almeno le seguenti aree dell’attività: aree TK.

V 7.3 Profili di rischio

I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.
Rvita (δocc , δα):
− Scuole Rvita = A2   (occupanti con familiarità con velocità di crescita dell’incendio media)

V 7.4 Strategia antincendio

Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo punto 3.

Devono essere altresì applicate le prescrizioni dei capitoli V.1 e, ove pertinente, V.2 e V.3.

Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO. È ammesso l’uso dei locali per altre attività non funzionalmente connesse all’attività scolastica (es. attività sportive di società esterne, conferenze aperte al pubblico, attività teatrali, …) nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi applicabili e compatibilmente con la sicurezza di tutte le attività contemporaneamente esercite.

Sono riportate, per alcune misure antincendio, indicazioni complementari alle soluzioni conformi previste nella RTO.

  1. S.1 Reazione al fuoco
  2. S.2 Resistenza al fuoco
  3. S.3 Compartimentazione
  4. S.5 Gestione della sicurezza antincendio
  5. S.6 Controllo dell’incendio
  6. S.7 Rivelazione ed allarme

V.7.4.1 Reazione al fuoco

Nelle vie d’esodo verticali, passaggi di comunicazione delle vie d’esodo orizzontali (es. corridoi, atri, spazi calmi, filtri, …) devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 (arredamento, scenografie, tendoni per coperture, rivestimenti e completamenti, materiale per impianti, materiali di isolamento…) di reazione al fuoco (Capitolo S.1).

Negli ambienti è ammesso l’impiego di materiali appartenenti al gruppo GM3 (materiale per impianti, materiali di isolamento,….)  di reazione al fuoco (capitolo S.1) con l’incremento di un livello di prestazione delle misure richieste per il controllo dell’incendio ( capitolo S.6) e per la rivelazione ed allarme (capitolo S.7).

V.7.4.2 Resistenza al fuoco

La classe di resistenza al fuoco (Capitolo S.2) non può essere inferiore a quanto previsto in tabella V.7-1

Prevenzione incendi: norme tecniche per le attività scolastiche Immagine 1

Qualora l’attività scolastica si sviluppi al solo piano terra, in opere da costruzione destinate esclusivamente a tale attività e non adiacenti ad altre opere da costruzione, e tutte le aree TA e TO dispongano di uscite dirette su luogo sicuro, è ammesso il livello di prestazione 1 per la misura antincendio resistenza al fuoco ( Capitolo S.2).

V.7.4.3 Compartimentazione

Le aree di tipo TA, TO devono essere ubicate a quota di piano non inferiore a -5 m. Le aree dell’attività devono avere le caratteristiche di compartimentazione (Capitolo S.3) previste in tabella V.7-2.

Prevenzione incendi: norme tecniche per le attività scolastiche Immagine 2

V.7.4.4 Gestione della sicurezza antincendio

Nelle aree TA e TO deve essere affissa cartellonistica indicante il massimo affollamento consentito (Capitolo S.4). Nell’attività in cui è richiesto il livello di prestazione I di rivelazione e allarme (Capitolo S.7), deve essere prevista una procedura gestionale di sorveglianza periodica, durante l’orario di svolgimento dell’attività, delle aree TM e TK, se presenti;

Nota: la sorveglianza periodica, che deve essere codificata nella pianificazione di emergenza (Capitolo S.5), si esplica attraverso ispezioni visive delle aree, effettuate da parte di personale addetto appositamente incaricato, per la verifica dell’assenza di anomalie rispetto alle normali condizioni di esercizio.

V.7.4.5 Controllo dell’incendio

Le aree dell’attività devono essere dotate di misure di controllo dell’incendio (Capitolo S.6) secondo i livelli di prestazione previsti in tabella V.7-3.

Aree dell’attività Classificazione dell’Attività
HA HB HC HD HE
TA, TM, TO, TT II III III III III
TK III[1] III[1] IV IV IV
TZ Secondo risultanze dell’analisi del rischio
[1] livello IV qualora ubicati a quota di piano inferiore a -5 m

 

Ai fini dell’applicazione della norma UNI 10779, deve essere prevista la protezione interna e devono essere adottati i seguenti parametri di progettazione minimi riportati in tabella V.7-4. Sono forniti i livelli di prestazione:

Prevenzione incendi: norme tecniche per le attività scolastiche Immagine 4

Per la progettazione dell’eventuale impianto automatico di controllo o estinzione dell’incendio di tipo sprinkler secondo norma UNI EN 12845 devono essere adottati i parametri riportati in tabella V.7-5.

Prevenzione incendi: norme tecniche per le attività scolastiche Immagine 5

V.7.4.6 Rivelazione e allarme

L’attività deve essere dotata di misure di rivelazione e allarme (Capitolo S.7) secondo i livelli di prestazione di cui alla tabella V.7-6.

Rivelazione e allarme

Prevenzione incendi: norme tecniche per le attività scolastiche Immagine 6

V.7.5 Vani degli ascensori

Fatte salve le indicazioni contenute nella tabella S.9-3, laddove siano previsti vani scala di tipo protetto o a prova di fumo, i vani degli ascensori (Capitolo V.3) a servizio dell’attività devono essere almeno di tipo SB qualora attraversino elementi orizzontali di compartimentazione.

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foto: statoquotidiano.it

Patrizia Cinquina

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