Decreto materiali, chi progetta male va in galera. Ma non solo.

Tutte le sanzioni e i pericoli per chi contribuisce a realizzare in malo modo una costruzione e a renderla insicura: dal progettista al costruttore, dal direttore lavori al collaudatore, fino al produttore

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Il Decreto Materiali è in vigore dal 9 agosto e prevede che “il progettista dell’opera che prescrive prodotti non conformi alla norma venga punito con l’ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro” e che “qualora la prescrizione non conforme riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o antincendio, il professionista sarà punito con l’arresto fino a tre mesi, e dovrà pagare una ammenda dai 5.000 euro ai 25.000 euro”.

“Progettare, quindi, diventa altamente rischioso” dice Lavoripubblici.it, ma noi diciamo piuttosto che se un progettista è già abituato a scegliere materiali di qualità, non deve temere nulla, e che ovrebbe essere in teoria una responsabilità di cui non avere paura mai, se i materiali scelti per costruire sono di buona qualità. Cosa che non sempre succede, in effetti, quindi, di sicuro, qualche progettista che deve avere paura c’è, in giro per l’talia. Possiamo dire che il progettista non deve essere l’unico responsabile, questo si. E infatti il decreto prevede sanzioni e prigione anche per altri attori coinvolti nelle costruzioni.

Decreto materiali: gli altri responsabili oltre al progettista

Il Decreto Materiali è quindi legge: in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2017, dal 9 agosto 2017 aumentano le responsabilità per i progettisti e i fabbricanti che prescrivono materiali da costruzione non realizzati in base alle direttive CE.

Dal 9 agosto, progetti, materiali e collaudi dovranno essere conformi sia alla direttiva del Parlamento Europeo UE 305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LLPP. Le nuove regole sono quelle contenute nel  cosiddetto Decreto Materiali, dlgs 106/2017 riguardante il “Regolamento dei prodotti da costruzione”, che, appunto, adegua la normativa italiana in tema di materiali per l’edilizia al Regolamento europeo.

I progettisti non sono gli unici destinatari del decreto materiali. Anche il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore, ognuno secondo la propria competenza, saranno tenuti a rispettare l’obbligo di impiego di prodotti da costruzione contenuti nel Regolamento UE. Per la prima volta scattano sanzioni “professionali” al di fuori del diritto penale. Che riguardano anche il produttore.

Le responsabilità del produttore

Anche chi fabbrica i prodotti, giustamente, ha delle responsabilità. Il fabbricante dovrà certificare, redigendo una dichiarazione, la prestazione del prodotto secondo le nuove direttive. Se le vìola, dovrà pagare tra i 4000 e i 24000 euro di sanzione, o potrà anche essere arrestato se il materiali prodotto è stato destinato a uso strutturale o antincendio.

Il Decreto materiali disciplina anche gli adempimenti del fabbricante, che sarà obbligato a certificare che il prodotto rispetta la nuova norma nei seguenti casi:
a) se il prodotto messo in vendita rientra nell’ambito di una norma armonizzata,
b) se il prodotto è conforme a una valutazione tecnica europea (ETA) ma ancora non disciplinata da una norma armonizzata europea, come nel caso di materiali innovativi appena messe in commercio.

Le sanzioni

Le sanzioni sono quelle riportate all’interno del decreto, dall’articolo 19 all’articolo 23. Ferme restando (naturalmente) le disposizioni nazionali che stabiliscono regole tecniche su progettazione, esecuzione, collaudo e manutenzione delle opere da costruzione, la parte sanzionatoria riguarda:

All’art. 19. Violazione obblighi di dichiarazione di prestazione e marcatura CE da parte del fabbricante
All’art. 20. Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione
All’art. 21. Violazione degli obblighi degli operatori economici
All’art. 22. Violazione degli obblighi di certificazione
All’art. 23. Modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Il Comitato di Coordinamento Nazionale

Il decreto materiali istituisce il Comitato nazionale di coordinamento dei prodotti da costruzione, presieduto dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che, in qualità di coordinatore delle attività delle amministrazioni competenti per il settore, avrà il compito di promulgatore degli indirizzi per controllare le procedure per le certificazioni e i collaudi dei materiali e per renderle uniformi.

E, al fine dell’integrazione delle nuove procedure connesse al rilascio della ETA (valutazione tecnica europea), è prevista la costituzione della ITAB (Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea). Saranno a carico dei richiedenti le spese per il rilascio di: valutazione tecnica europea (ETA); valutazione, autorizzazione, notifica e controllo di alcuni organismi; vigilanza sul mercato e nei cantieri per i materiali e i prodotti da costruzione.

Le sanzioni contenute nel D.Lgs. 106/20176 avranno una ripercussione sul patrimonio edilizio abusivo e su chi l’ha realizzato? Domanda a cui è difficile dare una risposta certa. I controlli quando avverranno? Se le verifiche saranno fatte dopo un terremoto o dopo un qualsiasi incidente non cambierà tanto: magari i responsabili andranno in prigione, ma la casa sarà già crollata e sotto alle macerie ci saranno già dei morti. Andrebbe, quindi, pensato un sistema di controllo super-vincolante prima di costruire. A quel punto, se il materiale acquistato e messo a disposizione per la costruzione sarà scadente e non armonizzato, dovrebbero partire le sanzioni, o l’arresto.

Foto: “Mezza Galera” © Giovanni De Angelis

Redazione Tecnica

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