Responsabilità dell’appaltatore: deve rispondere anche degli errori del progettista

La Corte di Cassazione stabilisce che l’appaltatore deve rispettare le regole dell’arte ed è responsabile degli errori di progettazione e direzione dei lavori

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L’appaltatore, anche se realizza un progetto altrui, è responsabile e deve tenere sempre presente le regole dell’arte. Questo è quanto afferma la Corte di Cassazione con la sentenza 20214/2017, in cui condanna un’impresa appaltatrice per i danni a un complesso edilizio eseguito non correttamente.

Nella sentenza si precisa infatti che non c’è concorso di colpa tra committente e appaltatore, bensì afferma che l’appaltatore “è soggetto a responsabilità anche in caso di ingerenza del committente, cosicché la responsabilità dell’appaltatore, con il conseguente obbligo risarcitorio, non viene meno neppure in caso di vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori, ove egli, accortosi del vizio, non lo abbia tempestivamente denunziato al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero non abbia rilevato i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alla capacità tecnica da lui esigibili nel caso concreto (Cass., Sez. 2, n. 8813 del 30/05/2003; Sez. 2, n. 8016 del 21/05/2012; Sez. 2, n. 23665 del 21/11/2016; Sez. 2, n. 1981 del 02/02/2016)”.

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Le regole dell’arte quindi possono contrapporsi all’obbligo di eseguire fedelmente un progetto che presenta incongruità. L’eventuale incongruità deve essere resa palese al committente (in particolare se estraneo al settore edile), al progettista e al direttore dei lavori, esplicitando il dissenso (scritto, o dimostrabile con testimoni) prima di procedere all’esecuzione. In caso contrario l’appaltatore è corresponsabile dei danni poiché non si è accorto dei problemi posti dal progetto.

Si ricorda che, secondo il Codice Civile, articolo 1176 comma 2, l’appaltatore è tenuto a realizzare l’opera a regola d’arte con diligenza qualificata. L’ “obbligo di diligenza” dell’appaltatore si ritrova anche nella sentenza 1981/2016 della Cassazione dove si stabilisce che “l’appaltatore ha l’obbligo di segnalare al committente tanto le criticità progettuali quanto quelle esecutive, e di astenersi dal compimento della prestazione ove i lavori non possano essere condotti e portati a termine nel rispetto sia della disciplina edilizio-urbanistica, sia delle norme sulla sicurezza presente e futura del manufatto edilizio”.

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