Imu, agevolazioni per il coniuge che lavora fuori casa

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Agevolazioni Imu per la prima casa a favore del coniuge che, per motivi di lavoro, è costretto a risiedere in un Comune diverso da quello di residenza. Si tratta di una delle novità contenuta in una circolare del Ministero delle finanze, i cui contenuti sono stati anticipati dal  quotidiano economico Italia Oggi. Il documento, inoltre, contiene chiarimenti riguardanti l’abitazione principale e le pertinenze ai fini Imu.

“Ulteriori chiarimenti”, si legge nell’articolo, “riguarderanno le pertinenze dell’abitazione principale che non potranno che essere quelle classificate nelle categorie catastali C12, C/6 e C/7, nella misura massima di una per ciascuna di tali categorie, tenendo conto, però, anche di quelle iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”.

Abitazione principale
Nella circolare è contenuta una disamina molto dettagliata relativa all’abitazione principale. Secondo le indiscrezioni del quotidiano economico,  “viene chiarito che l’abitazione principale:
1) non può che essere una sola unità immobiliare (così che se il contribuente dimora e risiede in una casa composta da più di una unità immobiliare, le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente ad imposizione, ciascuna per la propria rendita: per una unità è dovuta l’Imu come abitazione principale con applicazione delle agevolazioni e delle riduzioni per questa previste, le altre, invece, vanno considerate come abitazioni diverse da quella principale con l’applicazione dell’aliquota deliberata dal Comune per tali tipologie di fabbricati);
2) è l’unica unità immobiliare in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Pertinenze
La bozza della circolare si sofferma poi sulle pertinenze delle abitazioni principali che non possono che essere quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Entro il suddetto limite il contribuente ha la facoltà di individuare le pertinenze per le quali applicare il regime agevolato essendo preclusa ai comuni la possibilità di regolamentare, in qualsiasi modo, la fattispecie in questione.

Fonte Italia Oggi

Redazione Tecnica

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