Prevenzione incendi, prodotti fitosanitari: tutte le informazioni per la sicurezza

Autorizzazioni, controlli, sopralluoghi, relazione tecnica: tutto quello che bisogna fare per la prevenzione incendi per la produzione di fitosanitari

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In base al D. P. R. del 28 febbraio 2012, n. 55, “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” i prodotti fitosanitari sono prodotti (sostanze, miscele di sostanze, compresi i microrganismi) destinati a proteggere i vegetali da tutti gli organismi nocivi, a distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, a controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali stessi.

Autorizzazioni e controlli

Uno stabilimento di prodotti fitosanitari deve richiedere l’autorizzazione da parte del Ministero della Salute secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica –  23 aprile 2001, n. 290 (Capo II, artt. 4, 5, 6, 7 e 8) per la produzione e il confezionamento dei propri prodotti fitosanitari; l’istanza deve essere stipulata sia si tratti di un nuovo stabilimento che di una modifica di uno stabilimento già autorizzato.

La suddetta autorizzazione si presenta come un maggiore controllo sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sulla tutela dell’ambiente. Ai sensi dell’articolo 68 del regolamento n. 1107/2009 del Parlamento Europeo (CE) del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, gli Stati membri effettuano controlli ufficiali che vengono eseguiti periodicamente, in base a una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata. I controlli sono eseguiti dagli Assessorati alla Sanità delle Regioni/Province Autonome attraverso i loro Servizi ASL per le ispezioni e attraverso l’ARPA e l’IZS (Istituto Zooprofilattico Sperimentale) per i controlli analitici, inoltre i controlli vengono effettuati anche da parte del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute (CCTS) attraverso i NAS e dall’Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari.

Finalità del sopralluogo ispettivo

In base a ciò, una volta presentata la domanda, il Ministero, verificata la completezza della documentazione inviata e dispone un sopralluogo ispettivo, finalizzato ad accertare l’idoneità dei locali, degli impianti e delle attrezzature, da cui dipenderanno gli esiti dell’attività.

Innanzitutto è necessario individuare nel dettaglio il tipo di attività in esame, ciò in base al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, si identifica come attività n. 45 se si tratta di “Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l’impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili”, al n. 46 se si tratta di “Depositi di fitofarmaci”, 1B o 2C in base al decreto del 7 agosto 2012.

Una volta individuato il tipo di attività è necessario conoscere se lo stabilimento in questione sia soggetto al D.Lgs 26 giugno 2015, n. 105, “Seveso III”, cioè se sia uno stabilimento a rischio di incidente rilevante connesso a sostanze pericolose e se inoltre sia definito di soglia inferiore o superiore.

Stabilimenti di soglia superiore

In particolare le procedure di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore sono specificate nell’allegato L del D. Lgs. del 26 giugno 2015 n. 105, per le quali il gestore è tenuto a richiedere il parere di conformità al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Il punto 2.1 del suddetto allegato dichiara che l’istruttoria per il rilascio del nulla osta di fattibilità effettuata ai sensi dell’art. 17 del decreto 26 giugno 2015, comprende la valutazione del progetto di tutte le attività di cui al DPR 151/2011. Le conclusioni del CTR (Comitato Tecnico Regionale) vengono acquisite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ai fini dell’emissione del parere di cui all’art. 3, comma 3, del DPR 151/2011.

L’obbligo di presentazione della SCIA di cui all’art. 4 del DPR 151/11, nel caso di stabilimenti di soglia superiore, è assolto con la presentazione del Rapporto di sicurezza di cui all’art. 15 del 26 giugno 2015, nella versione definitiva.

Le verifiche ispettive vengono svolte da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco sia negli stabilimenti di soglia superiore che in quelli di soglia inferiore al fine di accertare l’adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza.

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Relazione tecnica: i contenuti

Nella compilazione della relazione tecnica si identifica la destinazione d’uso dello stabilimento in esame, si da una descrizione generale della sua locazione e delle attività presenti nel circondario. Successivamente vengono trattate tutte le sostanze presenti nello stabilimento e le loro modalità di stoccaggio.

Lo stabilimento viene suddivido in compartimenti per i quali si calcola il carico d’incendio, i requisiti di resistenza al fuoco devono risultare efficienti per un periodo congruo con la gestione dell’emergenza; in funzione del carico d’incendio specifico di progetto si stabiliscono le classi minime di resistenza al fuoco sulla base della tabella 4 del D.M. 09/03/2007, si definisce la classe di resistenza al fuoco delle strutture portanti e di separazione dei vari compartimenti in cui è suddiviso lo stabilimento.

Caratteristiche del processo di lavoro

Vengono descritte le lavorazioni, le macchine e le apparecchiature presenti nello stabilimento oggetto di studio, le movimentazioni interne delle varie sostanze prodotte e utilizzate e gli impianti tecnologici di servizio (elettrico, di riscaldamento, antincendio…). È bene individuare le aree a rischio specifico presenti, cioè per esempio le aree di installazione di caldaie che potrebbero portare all’insorgere di un incendio.

Caratteristiche degli edifici

Dopo una descrizione dettagliata delle condizioni ambientali (distanziamenti, separazioni, isolamento dello stabilimento), si procede a un’esposizione delle caratteristiche tecniche degli edifici.

È importante individuare la superficie totale di aerazione dei locali, il grado di affollamento, il sistema di vie di esodo e le uscite di sicurezza necessarie per una corretta e sicura evacuazione in caso di pericolo.

Caratteristiche necessarie

È necessario che siano correttamente presenti e funzionanti il sistema di illuminazione di sicurezza e la relativa segnaletica. Lo stabilimento deve essere munito di sistema di allarme acustico in grado di avvisare le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso d’incendio e va appurato se sia necessaria l’installazione di rivelazione automatica d’incendio. Lo stabilimento deve essere provvisto di mezzi fissi e mobili di estinzione degli incendi il cui numero e capacità estinguente vengono ricavati dalla tabella presente nel D.M. 10.03.1998.

Nel caso di stabilimenti di soglia superiore potrebbe inoltre essere necessaria una più accurata valutazione del rischio incendio e sua relativa compensazione.

Prevenzione incendi – Procedure, modulistica ed esempi

Come si redige una SCIA antincendio? Come si compilano i modelli PIN? Che documenti bisogna allegare alla SCIA? Come si calcola l’importo dei diritti di istruttoria da versare alla Tesoreria Provinciale dello Stato? Il testo guida il tecnico nell’aggrovigliato mondo normativo dell’antincendio con semplici procedure da seguire ed esempi applicativi per una rapida redazione della SCIA antincendio. L’opera è un valido aiuto per tutti coloro che si occupano della sicurezza contro gli incendi, da una panoramica generale sulle procedure per l’individuazione dell’attività soggette, illustrando nel dettaglio le modalità di compilazione dei modelli per la presentazione della SCIA antincendio, Valutazione progetto, richieste di deroga, nulla osta di fattibilità e voltura. La necessità di semplificazione degli atti amministrativi e l’esigenza di assicurare tempi rapidi per l’avvio delle attività produttive, senza ridurre nel contempo il livello di sicurezza previsto, ha comportato la possibilità di trasferire, secondo il principio di sussidiarietà, parte dei controlli, che venivano effettuati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai professionisti antincendio, esperti del settore, che sono ora tenuti ad asseverare la conformità delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai requisiti di sicurezza antincendio. Il testo ha lo scopo di rendere semplici e comprensibili le disposizioni normative e le procedure di attuazione ai tecnici che operano nel settore dell’antincendio, fornendo le migliori soluzioni alle varie procedure amministrative di prevenzione incendi. Pietro SalomoneIngegnere civile, specializzato in project management e gestione dei patrimoni edilizi. Opera presso la p.a. dove si occupa di gestione dei processi manutentivi degli immobili e collabora con numerose riviste nazionali e internazionali. Curatore del blog Buildingmanagerstrategist

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