Gazebo, quale titolo edilizio serve per farne uno?

Un gazebo stagionale piccolo può essere fatto senza permessi, ma bisogna fare sempre attenzione ai regolamenti locali e alle caratteristiche costruttive.

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Il gazebo è una struttura di arredo leggera e amovibile, solitamente in legno o metallo, priva di fondazioni e ancorata al terreno, con piccoli pilastri di sostegno, aperta su tutti i lati, con una copertura in tela, legno, stuoie o plastica. Storicamente si trattava di una struttura collocata nella sommità dei parchi quale punto di osservazione e di riparo dagli agenti atmosferici.

In linea generale, è corretto affermare che un gazebo di modeste dimensioni utilizzato solitamente durante il periodo primaverile-estivo può essere fatto rientrare nella categoria degli arredi per spazi esterni di cui all’art. 6 comma 1 lett. e-quinques) del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001) e, quindi, può essere installato senza necessità di alcun titolo (T.A.R. Lombardia, sez. II Brescia, sent. 7 aprile 2011, n. 526). Per esempio, è stato affermato che “la realizzazione del gazebo […], costituito da struttura portante in legno posta su pedana con copertura in telo plastificato, riguardando un’opera non stabilmente infissa nel terreno, di facile rimozione e volta a soddisfare esigenze limitate nel tempo (permettere ai componenti della famiglia di utilizzare a pieno il terrazzo durante i mesi estivi, riparandosi dal sole nelle ore più calde)” non deve essere preceduta dal rilascio del permesso di costruire, visto il carattere precario del manufatto (T.A.R. Piemonte, sez. II, sent. 17 dicembre 2011 n. 1309).

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Realizzazione di un gazebo: attenzione ai regolamenti locali

In realtà, è necessario porre la massima attenzione ai regolamenti locali (in primis, il regolamento edilizio). Questo perché l’art. 6 richiamato mantiene ferme le prescrizioni urbanistiche locali: ciò significa, per esempio, che se tali prescrizioni prevedono il rispetto di determinate dimensioni o materiali, solo rispettando tali limiti l’installazione del gazebo potrà farsi senza necessità di alcun titolo edilizio.

In alcuni casi, poi, esistono disposizioni locali che espressamente prevedono per un gazebo un determinato titolo edilizio, solitamente individuato nella SCIA, come nel caso del regolamento edilizio del Comune di Trissino (VI) e del regolamento per gli interventi edilizi minori di Castelfidardo (AN): è evidente che, in tali ipotesi, sarà necessario ottenere il suddetto titolo e l’installazione del gazebo non sarà attività edilizia libera.

Gazebo: importanza delle caratteristiche costruttive

Ancora, ma non meno importante, bisogna considerare anche le caratteristiche costruttive del gazebo. La giurisprudenza, infatti, ha ritenuto necessario il permesso di costruire per un gazebo di un gazebo di 200 mq adibito a punto vendita per arredi da giardino (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 15 marzo 2013, n. 1569), per uno di 7,25 metri x 3,80 metri, con altezza variabile da 2,25 metri a 2,80 metri, destinato a posto auto coperto (T.A.R. Umbria, sent. 16 febbraio 2015, n. 81) e nel caso di gazebo chiuso con vetrate e utilizzati per finalità commerciali (T.A.R. Emilia Romagna, sez. I Parma, sent. 10 maggio 2011, n. 137).

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Gazebo, il TAR ha richiesto una SCIA/DIA

Segnaliamo, infine, che dinanzi a ungazebo in legno delle dimensioni di tre metri per tre coperto con tetto a padiglione poggiante su quattro pilastrini in legno inseriti su staffe in ferro incollate al terreno”, invece, è stato affermato che l’intervento realizzato “non può rientrare in attività edilizia libera, non essendo né una serra mobile stagionale funzionale allo svolgimento dell’attività agricola né una opera diretta a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità (essendo appunto asseritamente esistente da cinque anni), né può rientrare nelle ulteriori categorie di cui all’art. 6”, la recente giurisprudenza ha affermato la necessità di una SCIA/DIA: in tal senso, infatti, si è espresso il T.A.R. Lazio, sez. II ter Roma, nella sent. 24 marzo 2017 n. 3910.

Redazione Tecnica

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