Permesso di costruire arrivato in ritardo? La PA deve procedere con il risarcimento

Danno “ingiusto” e obbligo di risarcimento se non si sono ragioni per cui il permesso di costruire debba essere concesso ma ciò avviene in ritardo

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È un danno “ingiusto” e quindi deve essere risarcito il ritardo del rilascio del permesso di costruire nel caso in cui il procedimento si fosse potuto concludere con un provvedimento favorevole o nel caso in cui ci siano fondate ragioni per ritenere che l’interessato avrebbe potuto ottenerlo.

Il Tar della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) si è pronunciato, con la sentenza n. 1223/2017, proprio sul riconoscimento del risarcimento del danno dovuto al ritardo nella procedura di rilascio del permesso di costruire per l’ampliamento di un fabbricato ad uso commerciale.

Vediamo i fatti.

Nel 2018 i ricorrenti avevano presentato la domanda per il rilascio del permesso di costruire per l’aumento volumetrico e di superficie di un locale commerciale. Nel 2012 la Conferenza di Servizi dichiarava che il permesso non poteva essere concesso per l’entrata in vigore del D.p.r. n. 160 del 7 settembre 2010, secondo il quale, a partire dal 30 settembre 2011, non era più possibile avvalersi del Suap per l’autorizzazione all’apertura delle medie e grandi strutture commerciali.

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Danno “ingiusto” e obbligo di risarcimento

Dato che il procedimento di richiesta del permesso di costruire si era poi concluso oltre il termine di legge, i ricorrenti hanno mandato avanti la richiesta di risarcimento nei confronti del Comune.

Il Collegio dei giudici di primo grado ha ritenuto il riscorso fondato e a tal proposito la sentenza rammenta “la consolidata giurisprudenza secondo cui quando il procedimento debba concludersi con un provvedimento favorevole per il destinatario, o se sussistano fondate ragioni per ritenere che l’interessato avrebbe potuto ottenerlo, il solo ritardo nell’emanazione del provvedimento finale può ritenersi elemento sufficiente per configurare un danno “ingiusto”, con conseguente obbligo di risarcimento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 dicembre 2014, n. 6407; sez. V, 13 gennaio 2014, n. 63).

Il Collegio ha così accolto la domanda condannando il Comune al pagamento delle spese legali e alla formulazione di una proposta di risarcimento da presentare entro 90 giorni dalla comunicazione e/o notifica della Sentenza, per le voci risarcibili ossia la perdita di incremento di valore dell’immobile, incluso il suolo cui accede, “sulla base della volumetria e superficie effettivamente realizzabile e sulla base dei prezzi di mercato rilevabili nella zona di riferimento, anche desunti da pubblici atti o registri” e “le spese tecniche connesse alla predisposizione del progetto (di ampliamento) e della pratica amministrativa)”.

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Il commento di ANCE

L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) commenta la sentenza ricordando che “l’art. 2 bis della legge 241/1990 prevede l’obbligo di risarcimento a carico delle pubbliche amministrazioni per il danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza “dolosa o colposa” del termine di conclusione del procedimento. La norma contenuta nell’art.2 bis non comporta il diritto al risarcimento del danno per il cd. “mero ritardo”. L’illecito è, infatti, costituito da una condotta omissiva individuata nell’inosservanza dei termini del procedimento “colposa o dolosa” che abbia causato al privato un “danno ingiusto”. E’ quindi necessario dar prova specifica degli elementi costituitivi della fattispecie e dei danni“.

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Redazione Tecnica

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