Ecobonus in condominio: ecco le regole per avere la detrazione

Le regole dell’ENEA per ottenere la detrazione del 70 o 75% per gli interventi di efficienza energetica nelle parti comuni in condominio

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L’ENEA ha pubblicato la guida aggiornata al 10 luglio 2017 per gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni dei condomini, con detrazioni fiscali del 70% o del 75%. Trovi la guida qui. Puoi inviare la documentazione (allegati A ed E del “decreto edifici”) tramite finanziaria2017.enea.it a partire dal 15 settembre 2017.

Ecobonus parti comuni dei condomini: quali interventi sono ammessi

a) Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (detrazione fiscale del 70%).

b) Stessi interventi del punto a) finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al decreto 26/06/2015 “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26/06/2009. Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Decreto linee guida”.

Ecobonus parti comuni dei condomini: chi può usufruirne

Può usufruire dell’Ecobonus parti comuni dei condomini:
– chi sostiene le spese di riqualificazione energetica;
– gli aventi diritto sulle unità immobiliari costituenti l’edificio in regola con il pagamento dei tributi previsti.

Riqualificazione energetica in Condominio: la cessione del credito d’imposta 65%

LA Guida in formato ebook descrive con chiarezza le regole per la cessione del credito d’imposta per lavori di riqualificazione energetica (c.d. Ecobonus 65%) in condominio. La Legge di Stabilità 2016 ha infatti previsto la possibilità di barattare il credito fiscale con le rate condominiali per il pagamento degli interventi di risparmio energetico, demandando al recente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 43434 del 22 marzo 2016 la predisposizione delle regole per accedere a questa opportunità.I soggetti interessati sono i singoli condomini, che devono verificare i requisiti per poter usufruire della cessione del credito ai fornitori, e gli amministratori di condominio che sono chiamati a predisporre la documentazione, inviarla ai soggetti responsabili e a seguire un complesso iter per garantire la buona riuscita della procedura.Questa Guida spiega gli obblighi di pagamento dei condomini, illustra tutti i lavori che possono essere ammessi alla procedura agevolata con il corredo dei vademecum all’uso realizzati dall’ENEA, con numerosi esempi e focus di chiarimento dei concetti più complessi, un formulario e una ampia raccolta di casi concreti risolti.Lisa De Simone, Esperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione in materia condominiale.

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Cessione del credito

Tutti i contribuenti, al posto delle detrazioni, possono optare per la cessione del credito. Leggi anche: Ecobonus e Sismabonus: la cessione del credito per i condomìni

Limiti di spesa

Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Sono ammesse alla detrazione le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2017.

Requisiti generali dell’immobile

– alla data della richiesta di detrazione, deve essere “esistente”, accatastato o con richiesta di accatastamento in corso;
– deve essere dotato di impianto di riscaldamento (centralizzato o impianti autonomi) secondo la definizione del D.lgs 192/05 e successive modificazioni;
– per gli interventi di tipo b) con riferimento alle tabelle 3 e 4 del “decreto linee guida”, l’involucro edilizio dell’intero edificio deve avere, nello stato iniziale, qualità bassa sia per la prestazione energetica invernale che per la prestazione energetica estiva.

Sono agevolabili anche le opere provvisionali e accessorie funzionali alla realizzazione degli interventi (punto 1a dell’Art.3 del “decreto edifici”: ponteggi, nuove soglie o davanzali, rifacimento intonaci etc.).

Requisiti tecnici dell’intervento

deve riguardare le parti comuni di edifici condominiali delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e/o i vani non riscaldati e/o il terreno e deve interessare più del 25% della superficie disperdente;
– deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova realizzazione in ampliamento);

– deve riguardare solo le strutture i cui valori delle trasmittanze termiche (U) siano superiori a quelli riportati nella tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11 marzo 2008 come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010;
– può comprendere, se i lavori sono eseguiti contestualmente, anche la sostituzione degli infissi e l’installazione delle schermature solari purché inseriti nei lavori previsti nella stessa relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 8 del D.lgs. 192/005 e s.m.i. e insistenti sulle stesse strutture esterne oggetto dell’intervento;

– deve rispettare le condizioni riportate nel vademecum “schermature solari” nel caso dell’eventuale installazione delle schermature solari;
– devono essere rispettate le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.

Documentazione necessaria

documentazione da trasmettere all’ENEA entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere, esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (per il 2017: finanziaria2017.enea.it). La richiesta di detrazione può essere trasmessa a ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra FAQ n. 43 e si seguano le procedure in essa riportate.
scheda tecnica redatta da un tecnico abilitato, con i dati di cui all’Allegato A al “decreto edifici” opportunamente modificato e integrato;
– scheda descrittiva dell’intervento (Allegato E).

Documenti da conservare

Conservare l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio albo professionale) che deve contenere:

  1. la dichiarazione che l’intervento riguardi parti comuni dell’edificio e che abbia incidenza superiore al 25% della superficie disperdente dell’edificio verso l’esterno e/o vani non riscaldati e/o il terreno;
  2. i valori delle trasmittanze termiche dei vecchi elementi strutturali (strutture opache e/o trasparenti);
  3. i valori delle trasmittanze termiche dei nuovi elementi strutturali (strutture opache e/o trasparenti);
  4. la verifica che i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali rispettino i pertinenti limiti riportati nella tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010;
  5. i valori di gtot delle schermature solari nel caso che esse siano state installate;
  6. per gli interventi di tipo b), con riferimento alle tabelle 3 e 4 del “decreto linee guida”, la dichiarazione che l’involucro dell’intero edificio, sia per la prestazione energetica invernale che per la prestazione energetica estiva, abbia qualità bassa prima della realizzazione degli interventi, e che sia stata conseguita dopo la realizzazione degli interventi almeno la qualità media per entrambe le suddette prestazioni;

Inoltre bisogna conservare la dichiarazione che tutti gli interventi realizzati rispettano le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica;

c) copia degli attestati di prestazione energetica (APE) dell’intero edificio, ante e post intervento redatti esclusivamente ai fini della richiesta delle detrazioni fiscali, prendendo in considerazione l’edificio nella sua interezza, per valutare le qualità delle prestazioni invernale ed estiva dell’involucro edilizio (tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al “decreto linee guida”). Se non ci sono gli impianti centralizzati di climatizzazione estiva e invernale, possono essere sostituiti dai corrispondenti impianti virtuali standard di cui alla tabella 1 del paragrafo 5.1 dell’allegato 1 al “decreto linee guida” con le caratteristiche ivi indicate;

– copia degli attestati di prestazione energetica (APE) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali.
– copia delle relazioni tecniche, necessarie, ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.lgs. 192/05 e s.m.i.;
originali degli Allegati inviati all’ENEA debitamente firmati); (per ulteriori informazioni, si rimanda alla nostra FAQ n. 13).
schede tecniche dei materiali e dei componenti;
fatture relative alle spese sostenute;
delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale della ripartizione delle spese;
ricevuta del bonifico bancario o postale che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione (codice fiscale) e i dati del beneficiario del bonifico (numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto beneficiario);
ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale ricevuta della raccomandata postale.

prontuario per la gestione dell’APE

Questo manuale è indirizzato a tutti coloro che frequentemente hanno la necessità di gestire casi o proble- matiche relative agli Attestati di Prestazione Energetica (APE): come conoscere se occorre l’attestato nel caso di immobili soggetti a vendita, affitto od altri tipi di contratti; individuare esattamente gli obblighi da adempiere, le modalità e le tempistiche; gestire situazioni di dubbio, contestazione o controversie.L’opera è uno strumento pratico e immediato, ma al tempo stesso rigoroso, organico e completo. Grazie a comode tabelle facili da consultare, il prontuario analizza 44 tipologie di edifici differenti (dal residenziale, agli edifici commerciali e industriali, dalle case rurali ai ruderi, dalle strutture ricettive a quelle religiose, ecc.) e 32 tipi di atti di trasferimento immobiliare (a titolo oneroso e non oneroso), per un totale di oltre1.400 casi possibili esaminati.Questo quaderno tecnico consente al lettore:• di conoscere se occorre l’attestato nel caso di immobili soggetti a vendita, affitto od altri tipi di contratti;• individuare esattamente gli obblighi da adempiere, le modalità e le tempistiche;• gestire situazioni di dubbi, contestazione o controversie.Struttura del manuale- concetti e principi di base- casistica generale (tipologie di immobile, contratti e impianti)- caratteristiche dell’APE (validità e sanzioni)- approfondimenti (istruzioni pratiche, problematiche frequenti, comportamenti consigliati)- elenco ed evoluzione normativa di riferimento- definizioni legali più comuni sull’argomentoPaolo Zanoli, perito industriale. Ha sempre operato nell’ambito dei servizi tecnici. Nel 2006 ha fondato a Villar Dora, provincia di Torino, Studio Saparo, specializzato ed affermato nell’ambito dei calcoli energetici e delle consulenze rela- tive alle agevolazioni pubbliche per interventi edilizi ed impiantistici. Dalla sua fondazione, Studio Saparo ha svolto e svolge numerose e prestigiose consulenze per aziende, enti pubblici e privati.

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Redazione Tecnica

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