Rimborso spese Professionisti nel Jobs Act Autonomi: tutte le novità

Il Jobs Act Autonomi aggiunge un tassello sui rimborsi delle spese di vitto e alloggio, le spese del committente e la detrazione delle spese per la formazione del professionista

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Il Jobs Act autonomi aggiunge un tassello per quanto riguarda i rimborsi delle spese di vitto e alloggio, le spese del committente e quelle di formazione del professionsita.

L’articolo 54 comma 5 del TUIR (riguardante i rimborsi delle spese di vitto e alloggio) negli anni è stato spesso modificato senza mai però rendere pienamente deducibili le spese sostenute dal professionista per il perseguimento dell’incarico professionale. Partiamo proprio da lì, poi vediamo la detrazione delle spese per la formazione professionale.

Rimborso di vitto e alloggio

Il Jobs Act Autonomi (Legge n. 81 del 22 maggio 2017) ha introdotto diverse novità per i professionisti. Tra queste, la modifica dell’articolo 54, comma 5 del TUIR: “Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nel 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”.

Quindi, dal 1 gennaio 2017 le spese relative a vitto e alloggio, possono essere dedotte interamente anche se sostenute dallo stesso professionista, purché addebitate al committente: il rimborso percepito dal committente rileverà (per il committente) ai fini fiscali, per il professionista ai fini previdenziali. Quando sono sostenute dal committente, tutte le spese legate all’esecuzione di un incarico affidato al professionista non costituiscono compensi in natura per il professionista.

Detrazione per le spese per la formazione

Con il Jobs Act Autonomi arrivano anche alcune importanti agevolazioni fiscali. Scatta infatti la deduzione ad ampio spettro per le spese di formazione a partecipazione a congressi e convegni e anche per la sottoscrizione di eventuali polizze a tutela dei mancati pagamenti da parte dei committenti. Di fatto le somme deducibili sono raddoppiate rispetto al passato.

Con l’articolo 9 della legge diventano deducibili al 100 per cento, e non più solo al 50 per cento come previsto fino al 2016, le spese per la formazione e la certificazione delle competenze. Previsto però un tetto di spesa prefissato che varia a seconda della tipologia di spese. Si tratta comunque di un passo avanti importante dato che per gli iscritti ad Ordini e Collegi la formazione annuale è obbligatoria. La deduzione delle spese alleggerisce parzialmente quest’obbligo.

Leggi l’articolo che tratta i pro e i contro del Jobs Act Autonomi

Jobs Act Autonomi: cosa cambia per i professionisti tecnici

In vigore la legge 22 maggio 2017, n. 81, pubblicata sulla G.U. n. 135 del 13 giugno 2017, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” e meglio conosciuta come Jobs Act dei lavoratori autonomi. L’ebook affronta e commenta tutte le principali novità e i cambiamenti che la disposizione apporta al lavoro autonomo con particolare riferimento alla categoria dei professionisti tecnici (architetti, ingegneri, geometri, periti).Per ognuno dei principali temi di interesse è dedicato un capitolo:- contratti,- garanzie dei pagamenti; – partite IVA; – previdenza e assistenza per gli autonomi, – fiscalità (formazione e agevolazione delle polizze per i mancati pagamenti); – partecipazione agli appalti; – lavoro agile.Lisa De Simone, Esperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione in materia condominiale.

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Elenco delle spese deducibili

Per quel che riguarda l’elenco delle spese per le quali è riconosciuta la deduzione si tratta di:
costi di iscrizione a master, a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, costi sostenuti per la partecipazione a convegni e congressi, comprese tutte le spese relative;
• servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriate in relazione alle condizioni del mercato del lavoro erogati dagli organismi accreditati;
sottoscrizione di polizze contro i mancati pagamenti da parte dei committenti.

Per le prime due voci sono previsti:
• tetto di spesa deducibile di 10.000 per la formazione;
• tetto di spesa deducibile di 5.000 euro per la certificazione.

Una scelta, quella di riservare la deducibilità solo alle spese sostenute per la certificazione presso gli organismi accreditati che non è piaciuta ad alcune associazioni di settore, per le quali si tratta di un vincolo inaccettabile dato che è il lavoratore a pagare i corsi e che dovrebbe quindi poter scegliere quelli in grado di garantirgli i migliori sbocchi occupazionali.

La creazione di organismi accreditati è stata prevista dalla legge “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” (L. 14 gennaio 2013 n. 4) che disciplina la qualificazione delle competenze dei professionisti che esercitano la propria attività al di fuori di albi e Collegi. Ad accreditare gli organismi è Accredia, l’Ente unico nazionale di accreditamento, ossia l’unico ente riconosciuto in Italia ad attestare che gli organismi di certificazione ed ispezione, i laboratori di prova, anche per la sicurezza alimentare, e quelli di taratura abbiano le competenze per valutare la conformità dei prodotti, dei processi e dei sistemi agli standard di riferimento.

Accredia opera sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico e svolge un servizio di pubblica autorità, in quanto l’accreditamento è un servizio svolto nell’interesse pubblico per la qualificazione dei prodotti e servizi che circolano su tutti i mercati. Condizione indispensabile perché un organismo di certificazione possa essere accreditato è che sia conforme ai requisiti applicabili definiti nel regolamento e che mantenga costantemente un comportamento ispirato a correttezza, trasparenza e collaborazione con Accredia.

Redazione Tecnica

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