Equo compenso, Ddl Sacconi in Senato: i contenuti

Riferimento al DM parametri bis per calcolare l’equo compenso, determinazione del “dies a quo” e separazione tra i Professionisti iscritti a un Ordine (o Collegio) e quelli non iscritti

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L’esame del Ddl Sacconi sull’equo compenso è stato avviato ieri dalla Commissione Lavoro del Senato: per determinare il compenso dovuto, il testo del Ddl richiama i parametri già vigenti dal DM parametri bis (DM 17 giugno 2016) ma attualmente utilizzati solo in caso di contenzioso. Il Ddl Sacconi vuole garantire agli autonomi iscritti a un Ordine o a un Collegio livelli della remunerazione minimi e inderogabili.

Il Ddl Sacconi – il n. 2858, composto di 4 articoli (ecco il testo) – stabilisce che per compenso equo si deve intendere un compenso proporzionato sia alla quantità sia alla qualità del lavoro svolto, determinate dalla natura, dal contenuto e dalle caratteristiche della prestazione professionale. Per determinare con più precisione la misura del compenso si fa riferimento ai parametri vigenti del DM Parametri bis che ora vengono usati solo i caso di contenzioso. Il compenso inferiore ai minimi stabiliti dai parametri vigenti è iniquo: sono inique tutte le clausole contrattuali che stabiliscono un compenso al di sotto dei parametri minimi.

Ma vediamo nel dettaglio il testo del Decreto.

Ddl Sacconi: definizione dei contenuti (art.1)

Comma 1. In attuazione dell’articolo 36 comma 1 della Costituzione, il Ddl Sacconi è finalizzato a tutelare l’equità del compenso dei professionisti iscritti a un Ordine o Collegio professionale e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente.

Comme 2. Per compenso equo si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.

Clausole che prevedono un compenso non equo (art. 2)

Comma 1. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo.

Comma 2. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all’opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli Ordini o Collegi definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, o inferiore ai corrispettivi minimi definiti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Comma 3. La nullità della clausola o del patto opera a vantaggio del professionista iscritto all’Ordine o al Collegio che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.

Prescrizione per la responsabilità professionale (art. 3)

Comma 1. Il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista iscritto all’ordine o al collegio professionale.

(L’articolo 4 è una clausola di invarianza finanziaria: dall’attuazione del Ddl Sacconi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica).

Da quando inizia la responsabilità civile

Una proposta interessante è quindi quella di stabilire il “dies a quo”, cioè stabilire che il giorno della prestazione sia il momento da cui decorre il termine di prescrizione della responsabilità civile dei professionisti, per evitare “le incertezze giurisprudenziali che li rendono difficilmente assicurabili” (dice Sacconi). Fissare un preciso riferimento temporale dà una certezza importante.

La presidente del Cup (Comitato unitario delle professioni) e del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, Marina Calderone, ha dichiarato che il Ddl Sacconi sull’equo compenso per i professionisti “guarda al mondo delle professioni in modo dinamico, fornendo degli strumenti, dall’equo compenso allo stop alle clausole vessatorie, con l’intenzione di non mettere in competizione e in contrasto le categorie dei lavoratori autonomi“.

Compenso dei Professionisti senza Ordine

Riflettendo sul contenuto (in progress) del Ddl Sacconi, per Marina Calderone è giusto che il Ddl Sacconi riguarda principalmente gli Ordini Professionali: “vedo difficile far coesistere una strategia per il riconoscimento del diritto all’equo compenso per le categorie professionali non regolamentate perché si fa riferimento all’uso di parametri per misurare l’equità dei compensi che sono stati già definiti dai ministeri vigilanti” degli stessi Ordini.

Redazione Tecnica

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