Gare d’appalto: obbligatoria la dichiarazione di tutte le condanne

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Le valutazioni circa la gravità delle condanne riportate dai concorrenti e circa la loro incidenza sulla moralità professionale non spettano al concorrente stesso ma alla stazione appaltante. Il concorrente deve indicare tutte le condanne, senza alcun filtro personale.

 

Lo dice il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, che con la sentenza n. 2507 del 2 maggio 2012, a conferma della sentenza del Tar Puglia. L’esclusione è stata decisa dalla stazione appaltante per la mancata dichiarazione (obbligatoria) della condanna riportata dall’amministratore unico dell’impresa ausiliaria per la violazione di una norma relativa alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Secondo le due società ricorse in appello, l’obbligo della dichiarazione andrebbe riferito alle clausole di esclusione di cui all’art. 38, primo comma, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, tra le quali non può essere ricondotta la condanna in esame, riportata nel 1996 e relativa ad ammenda di 250.000 lire, per la quale è stata concessa la riabilitazione.
La tesi è però bocciata dal Consiglio di Stato. L’esclusione dalla gara infatti “procede non già dall’applicazione dell’art. 38 d.lgs. citato, ma da quanto espressamente prevede il disciplinare di gara che, all’art. 2.1, N.B. 2, è specifico e chiaro nel pretendere la dichiarazione di tutti i reati commessi, anche se ritenuti non rilevanti o non incidenti sulla moralità professionale. (…) Ogni difformità tra quanto risultante dal predetto certificato del casellario giudiziale e la dichiarazione resa, a prescindere dalla natura del reato, comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara e la sua segnalazione alle competenti Autorità”.

 

Infine, sottolinea il Consiglio di Stato, “l’omissione, o la non veridicità, della dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici, specificamente richiesta dal disciplinare nella fattispecie in esame, rileva, quindi, non solo in quanto non consente alla stazione appaltante una completa valutazione dell’affidabilità del concorrente, ma anche, e soprattutto, in quanto interrompe il nesso fiduciario che necessariamente deve presiedere ai rapporti tra pubblica Amministrazione e soggetto aggiudicatario del contratto posto in gara”.

Redazione Tecnica

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