Incarico professionale per ricostruzione post terremoto: nuovi limiti per i progettisti

È stata fatta una distinzione tra incarichi principali e parziali, tra professionista singolo e professionisti associati. Sono previste sanzioni, in denaro e dal punto di vista deontologico.

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L’Ordinanza 29/2017 ha cambiato le regole legate all’incarico professionale relativo agli interventi di ricostruzione dopo il terremoto: sono cambiati cioè i tetti degli incarichi ogni progettista può prendere in carico. È il caso di sottolineare che nell’assegnazione del tetto agli incarichi, l’ordinanza fa però una distinzione: da una parte ci sono le prestazioni principali, dall’altra quelle parziali. Poi, ci sono le associazioni di professionisti, che hanno limiti diversi. Non mancano le sanzioni per chi non li rispetta.

Prestazioni principali, 30 incarichi e 25 milioni max

Le prestazioni principali sono la progettazione architettonica e la direzione dei lavori degli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione delle attività produttive e degli immobili residenziali. I professionisti possono assumere incarichi per un importo complessivo massimo e che non deve superare i 25 milioni di euro. A prescindere da questo importo, i professionisti possono assumere massimo 30 incarichi professionali.

Prestazioni parziali, tetto di 75 incarichi

Le prestazioni parziali sono i rilievi dell’edificio,la  progettazione impiantistica, la progettazione strutturale, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la contabilità dei lavori, il collaudo statico e la relazione geologica. Il limite massimo di incarichi professionali che un progettista può prendere in carico per le prestazioni parziali è 75.

Prestazioni parziali più prestazioni principali

Se il professionista esegue prestazioni professionali sia principali sia parziali, il numero massimo degli incarichi è pari a 75, di cui 30 per le prestazioni principali e 45 per le prestazioni parziali.

Limiti meno stringenti per i Professionisti associati

Il tetto è elevato infatti del 25% in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un solo ambito o settore tecnico-professionale (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo monodisciplinare);

Il tetto è elevato del 30% se tra i professionisti associati o nel raggruppamento c’è un giovane professionista iscritto nell’albo professionale da meno di cinque anni.

Il tetto è elevato del 30% anche se gli interventi sono realizzati da professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un due o più ambiti o settori tecnici-professionali.

Il tetto è elevato del 35% se c’è un giovane professionista.

Tetto incarichi professionali, le sanzioni

I professionisti che non rispettano i limiti indicati dall’Ordinanza 29/2017 saranno puniti con la cancellazione dall’elenco speciale tenuto dal Commissario per la ricostruzione.  La condotta dei professionisti che sforeranno il tetto potrà essere “valutata” dagli Ordini sul piano deontologico.

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Redazione Tecnica

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