Competenze geometri: possono progettare in cemento armato in Sicilia?

Ai geometri non può essere negata la competenza in materia di progettazione e direzione dei lavori di opere in cemento armato. Le motivazioni della sentenza e i precedenti.

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L’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Sicilia ha emanato la circolare 82824 del 18 settembre 2012 che riguarda le competenze dei geometri e in cui si sottolinea come “non possa essere negata, in generale, ai geometri liberi professionisti la competenza in materia di progettazione e direzione dei lavori di opere in cemento armato, ma che essa debba essere valutata singolarmente,e in relazione all’opera che deve essere progettata e conseguentemente diretta ed eseguita”.

La Circolare lascia la valutazione di merito alla discrezione dei Dirigenti che “vorranno valutare in che termini la costruzione che la committenza intende realizzare ed eseguire possa definirsi modesta, e conseguentemente consentire ai geometri liberi professionisti l’espletamento delle attività di progettazione direzione dei lavori delle costruzioni che abbiano i suddetti requisiti”.

Recentemente, il Consiglio nazionale degli Architetti si è detto di nuovo contrario al ddl 1865 attualmente in discussione al Senato, il cui intento è quello di estendere le competenze progettuali dei geometri e dei periti alla progettazione architettonica. Di conseguenza, la guerra delle competenze continua. Naturalmente, la legge (anche se molto vecchia) tratta la questione e alcune sentenze hanno definito l’argomento.

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Competenze professionali del Geometra secondo la legge

Le competenze professionali del Geometra sono definite dall’articolo 16 del Regio Decreto 11 febbraio 274/1929, contenente il Regolamento per la professione di geometra che all’articolo 16 lettere l) ed m), recita testualmente: “L’oggetto e i limiti dell’esercizio professionale di geometra sono regolati come segue: l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d’industrie agricole, di limitata importanza di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d’arte, lavori d’irrigazione e di bonifica, provvista d’acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione; m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili”.

Uno dei grandi problemi della Sicilia è il rischio sismico. Per quanto concerne le costruzioni in zona sismica bisogna seguire le NTC del 2008 (che saranno rinnovate.. tra poco?) e redigere progetti strutturali che richiedono particolari capacità in operazioni di calcolo.

Le competenze progettuali dei professionisti tecnici

La materia del riparto delle competenze progettuali fra i professionisti tecnici è di estremo interesse pratico; individuare correttamente la figura professionale che può progettare un determinato intervento è, infatti, fondamentale per tutti i soggetti interessati:- per il professionista, onde evitare responsabilità e rischi nello svolgimento della propria prestazione;- per il cittadino, che deve avere cognizione di quale sia il professionista a cui rivolgersi per l’intervento che vuol realizzare; – per la pubblica amministrazione (in primis, il Comune attraverso l’ufficio tecnico) che deve valutare il progetto presentato e, conseguentemente, anche verificare che il progettista abbia le adeguate competenze secondo quanto previsto dalle norme in materia.Le difficoltà nell’individuare correttamente la ripartizione della progettazione sono legate a plurime motivazioni:• la vetustà di disposizioni normative palesemente risalenti e le inevitabili sovrapposizioni nell’interpretazione;• il miglioramento delle tecniche costruttive e dei materiali;• l’azione degli ordini professionali che, legittimamente, intervengono per difendere le proprie aree di competenza e, possibilmente, individuarne di nuove;• la mancanza di coraggio del Legislatore che, a distanza di quasi un secolo, non è ancora intervenuto con un disegno normativo organico che possa fare definitiva chiarezza e ridurre al minimo i margini di incertezza nella materia.In questa breve trattazione, senza alcune pretesa di esaustività, evidentemente non possibile in questa sede, cercheremo di fornire le linee guida per individuare correttamente le competenze progettuali dei singoli professionisti tecnici, alla luce delle norme in materia e dei chiarimenti forniti dalla giurisprudenza.Mario Petrulli, Avvocato (www.studiolegalepetrulli.it), collabora con siti giuridici (tra i quali www. ediliziaurbanistica.it) e società di consulenza; esperto in edilizia, urbanistica e diritto degli enti locali; è coautore, insieme ad Antonella Mafrica, di pubblicazioni per Maggioli Editore.

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Competenze dei geometri: due sentenze-chiave

Riportiamo la conclusione di due sentenze che hanno segnato la discussione sulla competenze dei geometri.

Corte di Cassazione n. 6402 del 21 marzo 2011: il geometra non aveva diritto ad un compenso per aver compiuto un’attività professionale riservata dalla legge agli ingegneri.

Corte di Cassazione n. 18038 del 7 giugno 2011: il geometra non ha diritto al compenso per la progettazione di opere in cemento armato, in quanto nella sua competenza professionale rientrano solo le costruzioni agricole che non richiedono particolari operazioni di calcolo.

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Redazione Tecnica

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