Cessione del credito Ecobonus e Sismabonus in condominio: come fare

Mancava il Provvedimento delle Entrate: eccolo, con le istruzioni, sia per il Sismabonus sia per l’Ecobonus

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La cessione del credito d’imposta per interventi di Ecobonus e Sismabonus sulle parti comuni dei condomìni è possibile a fornitori o altri soggetti privati, ma non a banche e a intermediari finanziari (gli incapienti – unica eccezione – possono cederlo anche a banche, in base alla Manovrina). I privati che ricevono il credito, a loro volta, possono ritrasferirlo ad altri soggetti. Lo ha stabilito dalla Legge di Stabilità per il 2017, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

L’Agenzia delle Entrate, con due provvedimenti dell’8 giugno, definisce le modalità di cessione dei crediti d’imposta corrispondenti all’Ecobonus e al Sismabonus condomini. (avevamo detto: Cessione del credito Ecobonus e Sismabonus: lavori fermi, manca il Provvedimento delle Entrate). La nuova norma ignorava della Manovrina ignorava il Sismabonus, ma l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le regole anche per quello.

Come fare la cessione del credito: chi deve fare cosa

Per effettuare la cessione del credito, i condòmini, se i dati della cessione non sono indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi, devono comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito indicando, oltre ai propri dati, anche denominazione e codice fiscale del cessionario che ha accettato.

L’amministratore del condominio, comunica annualmente all’Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio, i dati identificativi e l’accettazione del cessionario nonché l’ammontare del credito d’imposta ceduto sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente. L’amministratore consegna al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate (il cui mancato invio rende inefficace la cessione del credito).

I condòmini appartenenti ai condomini “minimi”, che non hanno nominato un amministratore in quanto non obbligati, possono cedere il credito d’imposta incaricando un condòmino di effettuare gli adempimenti con le modalità e nei termini previsti per gli amministratori di condominio.

L’Agenzia delle Entrate rende visibile il credito nel “Cassetto fiscale” del cessionario, che potrà essere utilizzato solo dopo la procedura di accettazione (informazione sarà visibile anche nel “Cassetto fiscale” di chi cede il credito).

Il cessionario che intende a sua volta cedere il credito attribuitogli deve comunicare la circostanza all’Agenzia tramite le stesse funzionalità telematiche presenti nel “Cassetto fiscale”.

Cessione credito per Riqualificazione energetica

Il primo provvedimento riguarda gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) effettuati sulle parti comuni di edifici. L’intervento deve interessare l’involucro con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e deve essere finalizzato a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.

Il credito d’imposta cedibile corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda sul reddito, prevista nella misura del 70% delle spese sostenute, se relative a interventi che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, ovvero del 75%, in caso di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva che conseguono almeno la qualità media di cui al decreto 26 giugno 2015 del Mise. La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 40mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Cessione credito per antisismica

Il secondo decreto disciplina la cessione del credito per la detrazione delle spese per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e opere per la messa in sicurezza statica sulle parti comuni di edifici. Ne deve derivare una riduzione del rischio sismico.

Il credito d’imposta cedibile corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda sul reddito, prevista nella misura del 75% delle spese sostenute, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe inferiore di rischio, ovvero dell’85%, se c’è passaggio a due classi inferiori di rischio. La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 96mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

Sia per l’Ecobonus sia per il Sismabonus, il condòmino può cedere l’intera detrazione calcolata sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.

Il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta solo dopo che sia diventato disponibile, cioè dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa.

Il credito ceduto ai fornitori, invece, si considera disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo.

Chi può cedere il credito d’imposta

Il credito d’imposta può essere ceduto da:
tutti i condòmini teoricamente beneficiari della detrazione d’imposta prevista per gli interventi che rientrano nell’agevolazione fiscale, compresi quindi gli eventuali “incapienti”
– i cessionari del credito che a loro volta possono effettuare ulteriori cessioni.

Chi può ricevere il credito d’imposta

Il credito può essere ceduto a:
fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolati
– altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti.

Il credito non può essere ceduto in favore di istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche. C’è un’eccezione: nella “Manovrina”(DL 50/2017), approvata dalla Camera e attualmente all’esame del Senato per il via libera definitivo, è stata inserita una norma che consente agli incapienti di cedere l’ecobonus condomini anche a banche e intermediari finanziari.

La nuova norma ignorava della Manovrina ignorava il Sismabonus, ma l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le regole anche per quello. Quindi, dobbiamo pensare che la cessione del credito sia possibile anche per il bonus sugli interventi di sicurezza antisimica.

Leggi anche Ecobonus: via libera alla cessione del credito per gli incapienti. Ma…

Il credito d’imposta non oggetto di successiva cessione si può usare in compensazione – senza applicazione dei limiti previsti dall’articolo 34 della legge 388/2000 – con modello F24, da trasmettere esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. La quota di credito non fruita nel periodo di spettanza è riportabile nei periodi d’imposta successivi, ma non può essere chiesta a rimborso.

I controlli

L’amministrazione finanziaria metterà in atto alcuni controlli. In particolare, il recupero dell’importo, maggiorato di interessi e sanzioni, avverrà nei confronti del condòmino, se manca anche solo una parte dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione, e del cessionario, se lo stesso fruisce in modo indebito – anche parzialmente – del credito.

Redazione Tecnica

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