Ricostruzione terremoto, ecco le istruzioni per l’invio dei dati

Un nuovo provvedimento delle Entrare: le indicazioni per i finanziamenti erogati dagli istituti di credito per chi lavora nelle zone colpite dal terremoto del 2016 e del 2017 in centro Italia

Scarica PDF Stampa

Il decreto-legge 8/2017 (emanato a febbraio, convertito dalla legge 45/2017) aveva dettato nuovi interventi urgenti a beneficio di imprenditori, lavoratori autonomi e attività agricole operanti nelle zone colpite dal terremoto del 2016 e del 2017 in centro Italia. Il provvedimento del 31 maggio 2017 dell’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti a favore di imprenditori, lavoratori autonomi e attività agricole, operanti nelle zone colpite dal terremoto per la ricostruzione.

Il finanziamento già stabilito dalla legge 45/2017

All’articolo 11, commi 3 e 4, della legge 45/2017 era già prevista per i titolari di reddito d’impresa, di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole, la possibilità di chiedere un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, per:

il pagamento dei tributi sospesi. In questo caso, il finanziamento deve essere erogato entro il 30 novembre 2017. L’articolo, ricordiamo, 48 del Dl 189/2016 ha sospeso i termini degli adempimenti e versamenti tributari e contributivi a favore delle popolazioni terremotate.
il pagamento dei tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre al 31 dicembre 2017. Il finanziamento deve essere erogato entro il 30 novembre 2017.
il pagamento dei tributi per l’anno 2018. Il finanziamento deve essere erogato entro il 20 novembre 2018.

Come funziona il finanziamento?

Il meccanismo si articola in due momenti:
1) il finanziamento erogato da un istituto di credito a favore di uno dei soggetti ammessi al beneficio
2) il riconoscimento a favore del finanziatore di un credito d’imposta, il cui importo corrisponde all’ammontare degli interessi e delle spese relative al mutuo.

Per gli interessi relativi ai finanziamenti erogati e per le spese strettamente necessarie alla loro gestione è corrisposto, ai soggetti finanziatori, un credito d’imposta pari all’importo relativo agli interessi e alle spese medesimi.

La quota capitale viene restituita in 5 anni dai soggetti beneficiari del finanziamento, di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 11, rispettivamente a partire dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021. Il piano di ammortamento è definito nel contratto di finanziamento e prevede che gli interessi e le spese dovuti siano riconosciuti con riferimento al 31 dicembre 2018.

Il credito d’imposta può essere usato in compensazione (senza applicazione dei limiti quantitativi previsti dalla legge) ovvero ceduto in base alla disciplina della cessione delle eccedenze nell’ambito dei gruppi societari (articolo 43-ter, Dpr 602/1973).

Provvedimento del 31 maggio: le novità

Il credito ceduto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d’imposta in cui avviene la cessione, del cessionario. Può essere, cioè, recuperato anche mediante cessione ai sensi dell’articolo 1260 del codice civile.

Per consentire il monitoraggio delle modalità di utilizzo e di restituzione dei finanziamenti agevolati, i soggetti finanziatori devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate le informazioni relative ai mutui erogati e i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, i relativi importi, per la loro successiva iscrizione a ruolo, con gli interessi di mora. Il provvedimento, quindi, approva le specifiche tecniche per la trasmissione telematica di tali informazioni, indicando anche i termini entro cui procedere alla comunicazione:

– i dati relativi ai finanziamenti erogati per il pagamento dei tributi sospesi (ex articolo 48 Dl 189/2016) e per il pagamento dei tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre al 31 dicembre 2017 devono essere trasmessi entro il 30 aprile 2018;

– i dati relativi ai finanziamenti erogati per il pagamento dei tributi dovuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 devono essere trasmessi entro il 30 aprile 2019;

– i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, (e i relativi importi) devono essere trasmessi entro la fine del mese successivo a ciascun semestre solare del periodo di ammortamento, ovvero di quello in cui si verifica l’evento da comunicare.

Scarica il provvedimento del 31 maggio 2017.

Leggi anche Ricostruzione post-terremoto: al via le procedure per i centri storici

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento