La Prevenzione incendi nelle attività commerciali

D.M. 7 Agosto 2012: presentare la domanda di valutazione del progetto di nuovi impianti, le modifiche, la documentazione e la relazione tecnica per la quale si fa riferimento al D.M. 27/07/2010

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La norma di prevenzione incendi a cui bisogna far riferimento per la realizzazione di nuove strutture ospitanti attività commerciali è il D.M. 27/07/20110: “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 m²”. Le attività commerciali che in precedenza rientravano al n. 87 del D.M. 16/2/1982, “Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi”, dal 7 ottobre 2011, data di entrata in vigore del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, nuovo regolamento di prevenzione incendi, rientrano al punto 69 dell’allegato I del suddetto decreto.

Tutte le attività soggette alla Prevenzione Incendi di categorie B e C (D.M. 7 Agosto 2012) devono presentare al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco la domanda di valutazione del progetto di nuovi impianti o costruzioni, nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. Per ottenere la valutazione del progetto occorre inoltre allegare alla domanda tutta la documentazione richiesta conformemente all’allegato I del D.M. 7 Agosto 2012; di codesta documentazione fa parte la relazione tecnica che deve far riferimento ai decreti di cui è soggetta l’attività oggetto dell’esame progetto. Per lo sviluppo della relazione tecnica per le attività commerciali è dunque necessario riferirsi al D.M. 27/07/2010.

Prevenzione incendi: la relazione tecnica

Le disposizioni tecniche riportate nella regola tecnica allegata al suddetto decreto ministeriale si applicano “per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle attività commerciali all’ingrosso o al dettaglio, ivi compresi i centri commerciali, aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, nonché degli spazi comuni coperti, superiore a 400 m2”; non sussiste l’obbligo di adeguamento alla suddetta regola tecnica per le attività commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 27/07/10 ove si configuri una delle seguenti situazioni:

  1. a) sia stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi, o ne sia regolarmente in corso il rilascio;
  2. b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando Provinciale dei Vigili del fuoco.

Inoltre per i centri commerciali soggetti al D. M. 27/07/2010, nei quali coesistono più esercizi commerciali, il certificato di prevenzione incendi ricomprende anche le parti comuni a servizio degli stessi esercizi commerciali.

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Durante lo svolgimento della relazione per la valutazione del progetto si fa riferimento ai termini, alle definizioni e alle tolleranze dimensionali riportate nel D.M 30/11/1983 e sue successive modifiche e integrazioni e alle disposizioni riportate nella specifica regola tecnica allegata al D.M. 27/07/10.  Inoltre per le aree e impianti a rischio specifico classificate come attività soggette a controllo, ai sensi del D.P.R. del 01/08/2011 n. 151, si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all’art. 15 del D. Lgs. n. 139/2006.

Si dà un’iniziale descrizione del sito dell’attività commerciale, quanti m2 ricopre e di cosa si occupa nello specifico l’attività; successivamente si descrive se siano presenti dei locali interrati, delle comunicazioni o separazioni con altre attività e le caratteristiche dell’accesso all’area che deve essere tale da non intralciare le operazioni di intervento dei mezzi di soccorso.

Secondo il punto 3 della regola tecnica si descrivono poi le caratteristiche tecniche dell’edificio ospitante l’attività commerciale, la resistenza al fuoco delle strutture, specificandone il carico di incendio.

Poiché le attività commerciali devono essere suddivise in compartimenti antincendio, distribuiti sul medesimo livello o su più livelli, di superficie singola non superiore a 2.500 m2, estendibile fino a 30.000 m2 secondo i criteri stabiliti dalla regola tecnica, è necessario specificare le compartimentazioni di cui è costituita l’attività oggetto dell’esame progetto.

In particolare gli elementi di separazione dei compartimenti devono possedere una classe di resistenza al fuoco non inferiore a quella indicata nella tabella 1 del punto 3.1 della regola tecnica; anche le scale facenti parte del sistema di vie di esodo devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto da tale tabella, le ulteriori caratteristiche delle scale sono riportate al punto 3.4.

Le vie d’uscita

Seguendo la regola tecnica al punto 4 della relazione deve essere sviluppato il dimensionamento delle vie di esodo, quindi bisogna calcolare la densità di affollamento e la capacità di deflusso, bisogna descrivere tutte le caratteristiche delle vie di esodo, i sistemi di apertura delle porte e il sistema di controllo dei fumi.

Gli impianti tecnologici ed elettrici

Nel punto 5 vengono trattati le aree e gli impianti a rischio specifico; tutti gli impianti tecnologici devono essere realizzati a regola d’arte e secondo le norme tecniche vigenti e devono essere intercettabili da posizioni segnalate e facilmente accessibili.

Gli impianti elettrici vengono descritti al punto 6 e devono essere realizzati e installati in conformità alla Legge n. 186 del 01/03/1968.

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La segnaletica

Al punto 7 vengono individuati i mezzi e gli impianti di estinzione degli incendi adottati nell’attività commerciale oggetto di esame. Nelle attività commerciali tutte le aree devono essere protette da impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, progettato, installato, collaudato e gestito secondo le norme di buona tecnica vigenti, in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio di incendio. L’impianto deve anche essere corredato di segnalatori del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati in prossimità delle uscite; ciò viene segnalato al punto 8.

Inoltre in ogni attività commerciale soggetta al D. M. 27/07/2010 deve essere installata la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (punto 9).

Organizzazione e gestione dell’antincendio

L’ultimo punto della regola tecnica allegata al D. M. 27/07/10, punto 10, descrive l’organizzazione e la gestione della sicurezza antincendio. L’organizzazione e la gestione della sicurezza deve rispondere ai criteri contenuti nel decreto del Ministero dell’interno 10 marzo 1998 (S.O.G.U. n. 81, del 7 aprile 1998) e per i centri commerciali deve essere di tipo unitaria. All’interno dell’edificio ospitante l’attività commerciale devono essere collocate in vista le planimetrie semplificate dei locali, recanti la disposizione delle indicazioni delle vie di esodo e dei mezzi antincendio e deve essere predisposto un apposito locale o punto di gestione delle emergenze commisurato alla complessità dell’attività stessa.

Prevenzione incendi – Procedure, modulistica ed esempi

Come si redige una SCIA antincendio? Come si compilano i modelli PIN? Che documenti bisogna allegare alla SCIA? Come si calcola l’importo dei diritti di istruttoria da versare alla Tesoreria Provinciale dello Stato? Il testo guida il tecnico nell’aggrovigliato mondo normativo dell’antincendio con semplici procedure da seguire ed esempi applicativi per una rapida redazione della SCIA antincendio. L’opera è un valido aiuto per tutti coloro che si occupano della sicurezza contro gli incendi, da una panoramica generale sulle procedure per l’individuazione dell’attività soggette, illustrando nel dettaglio le modalità di compilazione dei modelli per la presentazione della SCIA antincendio, Valutazione progetto, richieste di deroga, nulla osta di fattibilità e voltura. La necessità di semplificazione degli atti amministrativi e l’esigenza di assicurare tempi rapidi per l’avvio delle attività produttive, senza ridurre nel contempo il livello di sicurezza previsto, ha comportato la possibilità di trasferire, secondo il principio di sussidiarietà, parte dei controlli, che venivano effettuati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai professionisti antincendio, esperti del settore, che sono ora tenuti ad asseverare la conformità delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai requisiti di sicurezza antincendio. Il testo ha lo scopo di rendere semplici e comprensibili le disposizioni normative e le procedure di attuazione ai tecnici che operano nel settore dell’antincendio, fornendo le migliori soluzioni alle varie procedure amministrative di prevenzione incendi. Pietro SalomoneIngegnere civile, specializzato in project management e gestione dei patrimoni edilizi. Opera presso la p.a. dove si occupa di gestione dei processi manutentivi degli immobili e collabora con numerose riviste nazionali e internazionali. Curatore del blog Buildingmanagerstrategist

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