
Le norme in materia di distanze tra fabbricati sono nell’articolo 9 del Dm 1444/1968. Particolarmente interessante è il problema della distanza tra pareti finestrate e pareti degli edifici antistanti (minimo dieci metri).
Le disposizioni del Dm 1444/1968 non sono derogabili dagli strumenti urbanistici comunali: il Dm è stato infatti emanato su delega dell’articolo 41-quinquies della legge 1150/1942 e ha efficacia di legge. Il divieto ha portata inderogabile, a esclusione delle discrezionalità valutative del giudice (Consiglio di Stato, sentenza 6489/2012). I limiti sulle distanze valgono anche per adeguare i regolamenti edilizi comunali allo schema di regolamento edilizio-tipo (integrato dalle Regioni).
Distanze tra pareti finestrate: gli insegnamenti giurisprudenziali
La giurisprudenza è molto spesso chiamata a chiarire i rapporti tra la normativa e i regolamenti locali (leggi anche:Distanze tra edifici: quali norme regionali sono legittime?), tenendo conto anche dei princìpi introdotti dal regolamento-tipo. Ecco le ultime:
Le norme in materia di distanze sono tassative e vincolano fortemente i Comuni in sede di formazione degli strumenti urbanistici (secondo la sentenza 3522/2016 del Consiglio di Stato).
Il dovere di rispettare le distanze è indipendente dalla differenza di quote su cui si collochino le aperture fra le due pareti frontistanti (Consiglio di Stato, sentenza 856/2016).
È sufficiente che anche una sola delle due pareti interessate sia finestrata (Consiglio di Stato, sentenza 5557/2013).
La norma è applicabile non solo alle nuove costruzioni, ma anche alle sopraelevazioni di edifici esistenti (Consiglio di Stato, sentenza 5759/2011).
L’articolo 2-bis del Dpr 380/2001 pareva consentire un po’ di flessibilità, in realtà eventuali deroghe sono ammissibili solo se sono state inserite in strumenti urbanistici, “funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio”.
Leggi anche Distanze tra fabbricati, i balconi devono essere calcolati?
Mi ritrovo una causa persa il nuovo proprietario ristruturando la casa addiacente si e impossessato del vano sotto scale utilizzando un errore antecedente del catasto. Adeso la mia finestra che dava nel sotto scala da in un altro bagno!!
Quella nei disegni viene menzionato come comune
Riscontrato anche dal CTU incaricato dal giudice ed in seguito rinnega grazie caterina cannizzaro