Compensi CTU, non è legittimo pagare a vendita avvenuta

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La norma della legge 132/2015 sul calcolo delle parcelle per i consulenti tecnici d’ufficio lega il compenso del CTU al valore di vendita del bene pignorato e vieta di liquidare ai professionisti acconti superiori al 50% del compenso calcolato sulla stima. Questa norma potrebbe essere dichiarata illegittima.

Non è un argomento nuovo ma, dopo essere già stato oggetto in passato di critiche da parte della Rete delle Professioni Tecniche, è ritornato a galla perchè, nella circolare 45/2017, il Consiglio Nazionale Ingegneri è tornato sull’argomento e ha segnalato l’Ordinanza 849/2016 del Tribunale di Vicenza nella quale viene sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 161 (il “Giuramento dell’esperto e dello stimatore”) delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, disposizioni modificate dalla Legge 132/2015.

Il motivo della contestazione

L’articolo 161 dice: “Il compenso dell’esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall’ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima”.

L’articolo della Costituzione violato è il 36, poiché la liquidazione finale avviene solo al momento della vendita (evento futuro e non sicuro) e consente, prima della vendita, solo la liquidazione all’esperto di acconti non superiori al 50%. Non viene rispettato il diritto del lavoratore a ricevere una retribuzione proporzionale al lavoro svolto.

Ora sulla coerenza o meno alla Costituzione del 161 dovrà esprimersi la Corte Costituzionale.

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I dubbi del TAR sull’articolo 161

Il giudice che ha sollevato la questione afferma: “non si spiega per quale ragione la liquidazione del bene debba avvenire sulla scorta del valore di vendita finale, dal momenti che viene chiesto di effettuare la stima del valore di mercato (…). Prende come valore di riferimento un’entità (il valore di vendita) che non pare pronosticabile a priori e dipende da fattori imponderabili da parte dell’esperto”.

E ancora: “Appare irragionevole porre a carico dell’esperto l’alea degli eventi che possono incidere sul valore finale dell’aggiudicazione e che non dipendono dalla sua condotta o dalle sue capacità di previsione”.

La prestazione dell’esperto estimatore è  “di mezzi e non di risultato”.

Il Tar di Vicenza continua argomentando che, dopo le modifiche del 2015, la norma è “in contrasto con l’art.41 e 117 Costituzione in quanto pare limitare irragionevolmente la libertà di iniziativa economica, e ciò sia nella parte in cui parametra il compenso al valore di vendita, sia nella parte in cui ne rinvia la liquidazione alla vendita del bene, consentendo prima di tale momento solamente la liquidazione di acconti, non superiori al 50%”.

E conclude: “Appare equivalente al non compensare adeguatamente il professionista per il lavoro svolto, il rinviare ‘sine die’ la liquidazione del compenso, in attesa di un evento futuro e incerto quale la vendita dell’immobile pignorato, che potrebbe avvenire dopo diversi anni o addirittura non avvenire mai”.

La parola alla Corte Costituzionale.

Le tariffe e i compensi del C.T.U.

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Redazione Tecnica

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