Contabilizzazione del calore: contro le relazioni tarocche ecco le linee guida UE

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Da alcuni anni la contabilizzazione del calore negli edifici con riscaldamento centralizzato è un argomento molto discusso perché interessa milioni di famiglie italiane. I decreti legislativi 102/2014 e 141/2016 sono gli atti legislativi nazionali che hanno recepito la Energy Efficiency Directive numero 27 del 2012, con cui la Commissione Europea ha definito un insieme di misure affinché gli Stati membri raggiungano gli obiettivi obbligatori del 2020 e quelli indicativi del 2030.

Nelle sue premesse la Direttiva 27 cita le conclusioni del Consiglio europeo del 4 febbraio 2011, le quali: “hanno riconosciuto che l’obiettivo di efficienza energetica dell’Unione non è in via di realizzazione e che sono necessari interventi decisi per cogliere le notevoli possibilità di risparmio energetico nei settori dell’edilizia, dei trasporti, nei prodotti e dei processi di produzione”.

L’edilizia quindi è menzionata per prima tra i quattro settori con le maggiori possibilità di risparmio. Infatti, prosegue la Direttiva, “gli immobili rappresentano il 40 % del consumo finale di energia dell’Unione”.

La Direttiva: la contabilizzazione del calore

Tra le possibili misure per il risparmio energetico la Direttiva ha imposto anche l’implementazione della contabilizzazione individuale, partendo dal presupposto che la consapevolezza dell’utente sui propri consumi rappresenti il miglior incentivo per indurre comportamenti virtuosi verso una riduzione degli sprechi.

Fatta la legge, trovato l’inganno… Non è molto difficile, infatti, trovare qualche termotecnico che rediga e firmi una relazione raffazzonata, contenente cifre a caso e calcoli basati su costi stratosferici di valvole e ripartitori, lontanissimi dai costi reali di mercato. Nemmeno fossero costruiti in oro zecchino…

Non è un caso, quindi che la Commissione Europea abbia recentemente ritenuto opportuno fornire delle linee-guida a supporto dell’implementazione dell’articolo 9 della Direttiva, proprio quello che tratta la contabilizzazione individuale. Sviluppate da una società di ricerche tecnologiche su richiesta della Commissione, le linee-guida sono state fatte circolare in una prima bozza nel maggio 2016 e poi pubblicate nel gennaio 2017 (disponibili a questo link). Elemento portante delle linee-guida è l’indicazione di un approccio regolatorio comune per tutti i Paesi membri, partendo da una chiara classificazione degli edifici, con l’obiettivo principale di minimizzare le tipologie di edifici esentati dall’obbligo di implementazione della contabilizzazione. Infatti, quando uno Stato decide di esentare una determinata classe di edifici,

dovrebbe sempre esserci una ragionevole certezza che nessun edificio tra quelli della classe esentata passerebbe la procedura di valutazione, altrimenti i risparmi andrebbero persi.

La classificazione fornita stabilisce le tre seguenti tipologie: le classi praticabili, quelle in cui tutti gli edifici sono obbligati incondizionatamente all’installazione dei dispositivi di contabilizzazione. Le classi esentate, quelle in cui nessun edificio di quel tipo è obbligato a implementare le misure previste dalla Direttiva. Le classi aperte sono invece quelle in cui la valutazione deve essere fatta edificio per edificio.

Contabilizzazione del calore -Frontespizio delle linee guida
Contabilizzazione del calore: il frontespizio delle linee guida UE per la corretta interpretazione dell’articolo 9 della Direttiva Europea 27/2012 sull’efficienza energetica.

Contabilizzazione del calore: quali edifici sì e quali no?

Lo scopo della Commissione europea è quello di massimizzare la dimensione delle classi praticabili per ottenere il maggior beneficio possibile dall’applicazione delle disposizioni dell’articolo 9 della Direttiva (contabilizzazione e termoregolazione). Guarda caso, al contrario della linea di pensiero che si è diffusa in Italia, tra le tipologie di edifici esentati non ci sono quelli posizionati in regioni calde, quelli vecchi o quelli con maggiori dispersioni.

Gli esempi di edifici esentati secondo le linee-guida sono gli hotel, le residenze per anziani o per studenti, gli ospedali e gli edifici a consumo quasi zero (NZEB). Il primo criterio di valutazione si basa quindi sulla destinazione d’uso: la permanenza dell’utente nell’edificio dev’essere tale da consentirgli un reale ed efficace controllo sui consumi individuali. Un altro criterio fa riferimento al consumo energetico di un edificio: mentre in Italia si è diffusa l’errata convinzione che un edificio vecchio o con elevate dispersioni non sia adatto alla contabilizzazione individuale, le linee-guida sottolineano proprio il contrario, annoverando i Nearly Zero Energy Buildings tra le classi che possono essere esentate.

Cosa dicono le linee guida

Le linee-guida poi chiariscono con fermezza che, per stabilire se una determinata classe di edifici ha i requisiti per essere esentata dall’applicazione della Direttiva 27, la valutazione non dovrà essere effettuata su un edificio “medio” di quella tipologia, bensì su un edificio-campione che, con elevata probabilità, potrebbe invece rientrare in una delle classi praticabili, quindi soggette all’implementazione della contabilizzazione. L’esempio fornito dalle linee-guida sgombra il campo da qualsiasi dubbio: se uno Stato volesse valutare di esentare tutti gli edifici in una specifica area geografica, l’edificio-campione su cui basare la valutazione dovrà essere quello di dimensioni maggiori, con il peggior isolamento, con l’impianto di riscaldamento più inefficiente e con il combustibile più caro tra quelli nell’intera regione sottoposta a valutazione! Tutto ciò proprio al fine di limitare i casi in cui eventuali esenzioni non giustificate andrebbero a ridurre il risparmio energetico potenzialmente ottenibile grazie alla contabilizzazione.

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Inoltre, la procedura di valutazione deve stabilire se l’implementazione della contabilizzazione individuale sia tecnicamente fattibile ed economicamente praticabile: non viene usato il termine “conveniente”! Attualmente in Italia si vedono circolare relazioni tecniche che esentano un condominio sulla base del fatto che il risparmio economico ottenuto negli anni grazie alla contabilizzazione sarebbe molto limitato. Le linee-guida europee però partono da un presupposto diverso: visto che l’obiettivo generale è la riduzione degli spechi e dei consumi a livello europeo, non è fondamentale che un intervento abbia chissà quale ritorno sull’investimento. Da nessuna parte la legge (né quella europea né quella nazionale) dice che il proprietario dell’appartamento dovrà per forza avere un guadagno con la contabilizzazione individuale. E’ sufficiente che il costo dell’intervento non sia sproporzionato rispetto ai risparmi potenziali attesi dall’implementazione della contabilizzazione.

A conferma del fatto che, normalmente, è sempre possibile installare i contabilizzatori, in particolare quelli indiretti, si può citare una delle rare situazioni in cui molto probabilmente sarebbe opportuno esentare l’edificio: il caso degli impianti a pavimento senza interruzione tra un’unità immobiliare e quelle confinanti, ove il fluido termovettore circola sotto traccia riscaldando, ad esempio, gli appartamenti di uno stesso piano senza la possibilità di suddividere correttamente i consumi (e quindi la spesa) tra le varie unità. Tecnicamente l’intervento per sezionare l’impianto risulterebbe molto invasivo e oneroso, pertanto questa situazione si configura come uno dei pochi casi in cui la fattibilità tecnica, di per sé già complessa, richiederebbe investimenti estremamente elevati per opere di muratura, di idraulica ecc.

Laddove non si possa far rientrare un edificio, o un’intera tipologia di edifici, all’interno delle classi praticabili o di quelle esentate, la valutazione dovrà essere fatta singolarmente, edificio per edificio, perciò ogni Stato deve stabilire un metodo chiaro, facilmente applicabile e ripetibile. L’Italia, con il decreto legislativo 141/2016, ha scelto di utilizzare la norma tecnica UNI EN 15459, confermando l’obbligatorietà dei contabilizzatori individuali

salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459“.

Il metodo rigoroso imposto dalla suddetta norma tiene in considerazione tutte le variabili tecnico-economiche, compreso il valore residuo che avranno i componenti al termine del periodo preso come riferimento per la valutazione (di solito 10 anni). Le valvole termostatiche e i ripartitori equipaggiati con batteria sostituibile dopo dieci anni avranno ancora un certo valore, che quindi va detratto dall’investimento iniziale fatto per il loro acquisto in quanto il proprietario non dovrà sostituirli.

Esenzioni basate su relazioni tecniche opinabili, non dettagliate e soprattutto non eseguite in conformità alla EN 15459 espongono il condominio, in caso di controllo, al pagamento della sanzione amministrativa e all’obbligo di immediata installazione dei dispositivi per la contabilizzazione e la termoregolazione (entro 45 giorni dal controllo).

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I costi di opere e componenti

Ma quali sono i costi delle opere e i prezzi dei componenti che il progettista termotecnico deve considerare per valutare la fattibilità dell’implementazione della contabilizzazione?

Anche su questo punto le linee-guida europee lasciano poco spazio alle interpretazioni:

In linea con i requisiti minimi forniti dalla Direttiva Europea, i costi di riferimento non dovrebbero essere conservativi dal punto di vista finanziario, bensì dovrebbero essere conservativi per i risparmi, cioè tali da non escludere indebitamente edifici dall’applicazione dei requisiti della Direttiva.

Nel calcolo economico bisogna quindi evitare di inserire voci superflue e accessorie,

evitando costi non necessari («oneri ingiustificati») che rendono la valutazione negativa anche quando dovrebbe essere positiva.

Ecco come appare questo passaggio nella versione inglese delle linee-guida:

It is clearly important to specify which costs are to be taken into account, to avoid unnecessary costs – “gold plating” – tipping the cost-effectiveness balance into the negative when it should be positive

Sulle relazioni “tarocche”

Già… “gold plating”, “oneri ingiustificati”, offerte gonfiate…

Non è raro infatti leggere sulle relazioni tecniche utilizzate per esentare i condomìni che nel calcolo, ad esempio, vengono inserite le antenne per la trasmissione dei dati dei ripartitori anche quando esse sono un optional non necessario. E normalmente il loro costo nella relazione è sovrastimato (anche 10x) al fine di rendere la valutazione economica negativa e quindi esentare il condominio dall’obbligo dell’installazione della contabilizzazione individuale.

Persino il CNI, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con una circolare del 23 dicembre 2016 ha ritenuto opportuno emanare delle linee guida per gli appartenenti all’Ordine, al fine di sensibilizzare professionisti, amministratori condominiali e condòmini sul carattere potenzialmente elusivo di perizie non redatte correttamente in coerenza con la normativa vigente.

Siamo sempre pronti ad arrabbiarci per gli aumenti delle bollette, a riempirci la bocca con parole come “riscaldamento globale” e “cambiamenti climatici”. Ma, anche quando potremmo fare la nostra piccola parte, chiediamo di essere esentati… Con buona pace delle generazioni future.

Roberto Colombo

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