Danni post ristrutturazione o nuova costruzione, è colpa dell’impresa per 10 anni

Scarica PDF Stampa

L’impresa è responsabile per dieci anni dei difetti dell’opera, non solo in caso di nuova costruzione, ma anche in caso di ristrutturazione. È arrivata a questa conclusione la Corte di Cassazione, che con la sentenza 7756/2016: l’articolo 1669 del Codice Civile si applica a tutti gli interventi che influiscono sul godimento dei beni. L’impresa è stata condannata al risarcimento e alla riparazione dei danni.

Il caso

I condòmini avevano fatto causa alla società venditrice e all’impresa che, su incarico della società, aveva effettuato gli interventi di ristrutturazione. Dopo i lavori erano emersi dei danni che testimoniavano una condizione di degrado.

In primo grado, i giudici avevano dato ragione ai condòmini sulla base dell’articolo 1669 del Codice Civile, che prevede che, se l’opera causa difetti all’immobile, l’appaltatore, cioè l’impresa che ha realizzato i lavori, sia responsabile. L’impresa risponde dei danni se si verificano entro dieci anni dalla fine dei lavori. I committenti devono però denunciare i danni entro un anno dalla loro scoperta.

In appello, era emerso che l’articolo 1669 potesse essere applicato solo alle nuove costruzioni e non alle ristrutturazioni.

Articolo del Codice Civile

Art. 1669. Rovina e difetti di cose immobili.
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.

La Cassazione ha ribaltato la situazione ribadendo che l’impresa è responsabile non solo in caso di lavori di nuova costruzione, ma anche per le ristrutturazioni.

La sentenza della Cassazione

Anche le opere più piccole possono rovinare l’immobile. I “gravi difetti” sono quelli riguardanti le parti essenziali e strutturali degli immobili, quelle cioè che garantiscono la stabilità e la conservazione (pavimentazione, scale, recinzioni, impianti, umidità). Bisogna spostare il baricentro dell’articolo 1669 dall’incolumità di terzi alla compromissione del godimento normale del bene. Scarica la sentenza.

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento