
Consentiti gli interventi di natura idraulica finalizzati al buon regime delle acque nel territorio della Regione Toscana. È stata formulata da parte della giunta regionale una proposta di modifica degli artt. 141 e 142 della legge regionale 66/2011 (Legge Finanziaria per l’anno 2012) in materia di governo del territorio e difesa del rischio idraulico per “risolvere problemi interpretativi emersi in fase di prima applicazione e quindi per garantire una corretta e uniforme attuazione su tutto il territorio regionale”.
Nello specifico, l’art. 141 sarà riscritto in maniera più “esplicativa”, cioè, come sopra indicato sarà chiaramente detto che “sono consentiti gli intereventi di natura idraulica finalizzati al buon regime delle acque”. La proposta, inoltre definisce anche tutti gli interventi, non strettamente connessi a migliorare la funzionalità idraulica del corso d’acqua, ma funzionali a favorire la tutela del fiume e la sua fruibilità, che possono essere realizzati nell’alveo e nella fascia di rispetto dei 10 metri, previa autorizzazione dell’autorità idraulica competente.
Più complessa e sostanziale la modifica all’articolo 142, che, si legge nel comunicato della giunta, intende “arrivare a procedure applicabili omogeneamente su tutto il territorio regionale”. Per particolari tipologie di intervento in determinate situazioni morfologiche del territorio, sono state introdotte “procedure applicative semplificate che non inficiano l’obiettivo della preventiva messa in sicurezza idraulica degli interventi”.
Confermata “l’importanza delle opere di messa in sicurezza la cui preventiva realizzazione costituisce presupposto irrinunciabile per la regolarità degli interventi consentiti dai titoli abilitativi edilizi”.
volevo sapere se è stato modificato l’art.142 della regionale toscana del dicembre 2011.
ho una pratica presentata nel dicembre 2009 e per inerzia del comune di lucca mi è cascata la “TEGOLA” DEL SUDDETTO ARTICOLO 142.
Vorrei spiegazioni se fosse possibile.
GRAZIE
Buongiorno Massimiliano,
la proposta di modifica dell’art. 142 è stata avanzata dalla giunta regionale ma non è ancora stata inserita in alcuna legge regionale. Per ora, dunque, continua a valere la “vecchia” formulazione!
Se una domanda di permesso a costruire era rilasciabile per tutto l’anno 2010 e 2011 ed il comune nei termini non risponde ed attualmente non è rilasciabile causa art. 142, il cittadino ha diritto ad un risarcimento o ad una ssistemazione anche in deroga alla legge regionale, visto che c’è un errore chiaro da parte dell’ ufficio dell’ edilizia privata?
Con 24 voti a favore, 16 astensioni e 5 contrari è passato il testo per la riformulazione di due articoli di legge. Soluzione dei problemi interpretativi, sblocco dell’ingessatura del sistema, trasparenza e omogeneità: questi i principi del nuovo dispositivo
salve,ma c’è gia un testo approvato con le modifiche riportate?avrei necessita di tale legge modificata per poter ritirare alcune pratiche dai comuni.grazie!