Terre e rocce da scavo: sottoprodotti, non rifiuti

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Pubblicato in Gazzetta il decreto n. 264 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che stabilisce il “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”. Il decreto si applica quindi anche a terre e rocce da scavo estratte nei cantieri per lavori edili.

I produttori e gli utilizzatori di materiali classificabili come sottoprodotti, e non come rifiuti, devono quindi iscriversi alla Camera di Commercio e per questi materiali sarà necessaria la redazione di apposite schede tecniche. Il Ministero dell’Ambiente e anche l’Ance hanno fatto il punto della situazione e approfondito alcune tematiche.

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Lo scopo del DM 264/2016

Lo scopo del DM 264/2016 è quello di indicare alcune linee guida per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge. Infatti, l’articolo 10 del decreto prevede che presso le Camere di Commercio venga istituito un elenco al quale si possono iscrivere, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti, tra i quali vanno annoverate anche le terre e rocce da scavo. Questa procedura permetterà di creare una piattaforma di scambio tra domanda e offerta facilitandone la gestione. L’iscrizione, precisa il Ministero, non rappresenta un requisito abilitante per produttori o utilizzatori e non influisce sulla qualifica di un materiale come sottoprodotto (a questo scopo bisogna far riferimento all’art. 184 bis del Codice Ambientale (D.Lgs. 152/2006). Inoltre le Camere di Commercio, riporteranno i dati negli elenchi senza svolgere attività istruttorie.

Le schede tecniche

Stesse procedure e modalità della normativa sui registri iva per la numerazione, vidimazione e gestione delle  schede tecniche, predisposte dal produttore del sottoprodotto. Come precisa il Ministero dell’Ambiente, è una formulazione analoga a quella dell’articolo 190 del D.Lgs. 152/2006, sul registro di carico e scarico, ovvero è possibile procedere con le stesse modalità utilizzate per i registri relativi alla gestione dei rifiuti, senza nessun onere per i privati.

Le schede tecniche dovranno contenere tutte le informazioni che permettano di identificare i sottoprodotti, le loro caratteristiche e il settore di attività dove vengono utilizzati, le tempistiche e le modalità per il deposito e la movimentazione.

Redazione Tecnica

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