Servitù di passaggio: il mancato esercizio di una servitù prediale

Davide Galfrè 17/03/17
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Le servitù prediali sono un particolare rapporto tra beni consistenti nel peso imposto su un fondo, detto servente, per l’utilità di un altro fondo, detto dominante, in capo a un differente proprietario.

Le servitù prediali rappresentano una delle fondamenta dell’ordinamento giuridico italiano ed in tal senso il Codice Civile rappresenta la guida comportamentale per tutti coloro i quali hanno a che fare con una servitù prediale. Sono, infatti, moltissimi i casi di servitù che si possono verificare, basti pensare alle servitù di passaggio, per l’attraversamento di acquedotti, per il passaggio di cavi elettrici, per la somministrazione di acqua ad un fondo agricolo e così via.

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Tralasciando le modalità con cui una servitù può essere costituita e l’eventuale calcolo dell’indennità spettante al fondo servente, ci si vuole ora soffermare sul mancato esercizio di una servitù prediale.

In tal senso il Codice Civile è molto chiaro ed esplicito, tramite gli articoli 1073 e 1068 dove si elencano i casi particolari estinzioni delle servitù a causa del mancato utilizzo.
In particolare se la possibilità derivante dall’esistenza della servitù non viene esercitata dal titolare del fondo dominante per un periodo di vent’anni, la stessa si estingue per prescrizione (art. 1073 del Codice Civile). La data di inizio del ventennio è rappresentata dal giorno in cui si è cessato di esercitare la servitù e non sono sufficienti la dimostrazione di un esercizio sporadico o della quasi completa scomparsa o scarsa visibilità del tratturo (sentenza n. 26636 del 12/12/2011 della Cassazione).

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Nel caso particolare in cui la servitù di passaggio risulti gravare su una parte determinata del fondo servente, dall’atto costitutivo e dalle modalità di esercizio, l’impossibilità di fatto del suo esercizio in tale luogo non attribuisce al fondo dominante la possibilità di spostare in altro luogo la servitù, bensì comporta unicamente la possibilità dell’estinzione per prescrizione a causa del mancato utilizzo.

L’impossibilità di usare la servitù e di conseguenza il venir meno dell’utilità della stessa possono causare l’estinzione della servitù se è decorso il termine per la prescrizione, quand’anche l’impossibilità dell’utilizzo derivi da modificazioni nel tempo dello stato dei luoghi sia che avvenga da parte del titolare del fondo servente sia che avvenga a causa del comportamento di terzi.

Insomma, non interessa quale sia la causa scatenante l’impossibilità di utilizzo, ma conta unicamente il trascorrere del ventennio senza utilizzo per l’eventuale prescrizione (sentenza 13263 del 09/06/2009 della Cassazione).
Quando, invece, la servitù prediale non viene praticata nella sua integrità, ma solo parzialmente (magari a causa delle caratteristiche non idonee del fondo servente), la servitù è valida sempre nella sua interezza, così come era stata ideata in sede di costituzione (sentenza n. 4794 del 25 febbraio 2008 della Cassazione).

Chiaramente esistono alcuni casi, ad esempio il fondo intercluso, in cui il fondo dominante viene tutelato dando la possibilità di eventuali modifiche della servitù stessa purché non si crei un danno al titolare del fondo dominante che, altrimenti, non sarebbe fruibile.
L’avvenuta prescrizione con la conseguente estinzione della servitù dovrà essere formalizzata tramite sentenza del giudice.

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