Sicurezza nelle scuole, non c’è male all’infuori della colpa

Tommaso Barone 13/03/17
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Il rischio è il mio pane quotidiano. Non il rischio mio, quello degli altri. Non sono uno spericolato in cerca di ebbrezze, ma solo un consulente ed esperto in sicurezza nei luoghi di lavoro, specie nelle scuole. Sono stato sempre convinto che la vita, solo per una piccola parte è ciò che ti accade, ma per gran parte è come ti prepari o come reagisci a ciò che ti accade. E nel mio lavoro ho trovato robuste conferme a questa mia convinzione.

Nella vita di una scuola, o di un’impresa, o di un ufficio, il rischio di una calamità o di un incidente (terremoto, incendio, allagamento, ecc.) si corre tutti i giorni, ma si vive una sola volta, se si verifica la disgrazia. Pertanto, tutti i giorni ci si impegna a prevenire ed un solo giorno ci si rassegna, eventualmente, a subire. Più ti impegni a prevenire, meno subisci il rischio e le sue dolorose conseguenze.

Sicurezza nelle scuole

Le scuole sono considerate luoghi di lavoro, frequentati da diverse categorie di fruitori: bambini, studenti, amministrativi, collaboratori scolastici, assistenti tecnici e docenti. Per questo motivo, la normativa relativa alla sicurezza sul lavoro negli ambienti scolastici è più articolata e ampia rispetto alle altre (Titolo I, Capo III, Sezione II del D.Lgs. 81/08 – Circolare del Ministero del Lavoro del 18.11.2010, prot.15/SEGR/023692-DPR 151/2011-). Comunque, allo stesso modo che per tutte le aziende, anche a scuola, se il numero dei dipendenti è superiore a 10 unità, è obbligatoria la redazione del Documento di Valutazione Rischi (DVR).

Il dirigente scolastico è a tutti gli effetti il datore di lavoro. A lui competono gli obblighi connessi al ruolo, e cioè:

  • valutare i rischi con il sostegno del personale tecnico degli enti locali;
  • redigere il documento di valutazione rischi (DVR);
  • designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nella scuola.

Il RSPP nominato deve seguire un corso di 76 ore, suddiviso in tre moduli:

  • Modulo A di 28 ore (carattere generale);
  • Modulo B di 24 ore (specifico per la scuola);
  • Modulo C di 34 ore (di carattere generale su aspetti gestionali ed organizzativi).

Il Dirigente Scolastico, nel caso in cui il numero dei lavoratori non superi le 200 unità e dopo aver seguito un apposito corso, può avocare a sé l’incarico di RSPP. In un Istituto Scolastico, il DVR deve aderire ad alcuni criteri metodologici standardizzati, propri dello specifico contesto scolastico.

Il primo adempimento è l’indicazione chiara della denominazione dell’Istituto e l’elenco di tutti i plessi facenti parte della scuola. Occorre poi l’indicazione del numero di dipendenti suddiviso per sede e mansione (docenti, amministrativi, collaboratori scolastici, assistenti tecnici, etc.), il totale degli allievi e l’eventuale personale non dipendente saltuariamente presente (addetti alle pulizie o ai servizi di assistenza).

Vanno descritti con scrupolo gli orari di lavoro, segnalati eventuali corsi serali o la cessione dei locali a enti o società esterne, con relative fasce orarie dedicate. Il DVR deve elencare anche i nominativi contenuti nell’organigramma della sicurezza della scuola, nonché la lista degli addetti alla squadra di emergenza e primo soccorso (Addetti al Primo Soccorso, Antincendio ed Evacuazioni), suddivisa per plesso ed eventualmente per turni (pensiamo alla scuola dell’infanzia) e piani.

A partire dal 20 febbraio fino al 20 marzo, chi (nel 2016) ha installato sistemi di sicurezza o sottoscritto contratti con istituti di viglinza può inviare la domanda di sgravio. Entro il 31 marzo si verrà a sapere qual è la quota del bonus sicurezza 2016, che sarà la risultante dal rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e il credito d’imposta complessivamente richiesto.

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Nella valutazione del rischio intervengono tutte le figure scolastiche interessate, partendo dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza fino ad arrivare agli alunni ed occorre indicare le modalità di individuazione dei fattori di rischio (planimetrie, sopralluogo, registro infortuni, ecc.), i criteri di individuazione dei provvedimenti per contenere i rischi e la programmazione degli interventi, corredati da una chiara indicazione sui titolari dei diversi compiti.

L’RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) è una figura intermedia fra datore di lavoro e lavoratori. Non è oggetto di un obbligo di nomina ma è l’espressione di un diritto dei lavoratori per autotutelarsi. Nella scuola può essere designato all’interno della Rappresentanza Sindacale Unitaria o dell’RSA (rappresentanza Sindacale Aziendale). Il DM 382/98 prescrive la nomina di 1 RLS nelle scuole fino a 200 dipendenti e 3 nelle unità scolastiche da 201 a 1000 dipendenti. Nella scuola l’RLS ha due compiti: avvertire il Dirigente scolastico sui rischi individuati nella scuola e mantenere il segreto d’ufficio (D.Lgs. 196/2003 – Privacy).

Nelle scuole, quando intervengono modifiche strutturali ed organizzative, è necessario aggiornare il DVR, in applicazione del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 106/2009.

La prima azione che a un nuovo Dirigente Scolastico compete è la consultazione del DVR dell’Istituto per valutarne la congruità e rispondenza. Il DVR deve essere progettato e redatto come uno strumento dinamico e non formalmente cristallizzato. Inoltre, è necessario che esso possegga quei requisiti di chiarezza e leggibilità indispensabili a rendere facile l’attività di tutela di un luogo di lavoro particolare come quello della scuola.

Riassumendo in modo completo il quadro degli adempimenti relativi alla sicurezza nell’ambiente scuola, le normative prescrivono, oltre al DVR, il Piano Gestione dell’Emergenza, la modulistica per le designazioni, le figure sensibili, l’RSPP, l’RLS, il Dirigente per la sicurezza e il Preposto o fiduciario di plesso.

Tutto ciò è di fondamentale importanza. Non dimentichiamo che il grande Moliere ammoniva che non è solo per quello che facciamo che siamo ritenuti responsabili, ma anche e forse soprattutto per quello che non facciamo.

E non assolviamo ai suddetti compiti perché qualcuno ci dica “grazie”, ma per principio, per la propria dignità, per il rispetto della legge ma soprattutto per la tutela della vita.

Ricordiamoci che non c’è male all’infuori della colpa!

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di Tommaso Barone, consulente per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, con specializzazione nel settore scolastico, illustra sinteticamente quali sono le figure coinvolte e i principali adempimenti in capo ad esse per garantire la salute di chi opera nelle scuole. In particolare si approfondiscono i contenuti del DVR.

Tommaso Barone

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