Decreto correttivo, cosa cambia nei parametri per importi alla base delle gare di progettazione

Marco Zingales 14/03/17
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In questi giorni tra i professionisti si torna a parlare del “Decreto Parametri”, in relazione al primo via libera ottenuto dal Decreto Correttivo del Nuovo Codice Appalti D.Lgs. 50/2016. Di fatto il 23 Febbraio, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del Decreto Correttivo e adesso comincia il periodo di raccolta dei pareri istituzionali (il decreto è stato depositato il 7 marzo in Parlamento proprio per i pareri istituzionali). L’obiettivo, come riportato sul “il Sole 24ORE”, ha ricordato il Premier Gentiloni è “dare un contributo alla ripresa degli appalti e dei lavori pubblici di cui molto abbiamo bisogno”.

I passi successivi che dovrà superare il Decreto Correttivo prima di essere definitivo saranno:

  • passaggio al Consiglio di Stato e Conferenza unificata, tempo massimo 20 giorni;
  • attesa di massimo 30 giorni per l’ottenimento del parere da parte delle Commissioni parlamentari.

Finito questo giro è previsto il secondo esame in Consiglio dei Ministri che deve concludersi entro e non oltre il 19 Aprile, pena la decadenza della delega. In particolare il Decreto Correttivo apporta circa 245 correzioni al D.Lgs. 50/2016 su una base di uno schema di 84 articoli.

In un intervista al Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), Ing. Armando Zambrano, il commento è stato:

Di questo testo ci soddisfa la modifica del comma 8 dell’articolo 24 del Codice che finalmente ribadisce l’obbligatorietà della determinazione della base di gara attraverso i parametri di cui al dm 143/2013, successivamente confermati con il dm 17 giugno 2016. Con tale modifica finisce, con esito positivo, la lunga battaglia intrapresa dal CNI dopo l’abolizione delle tariffe prodotta nel 2012 dal governo Monti. Gli ingegneri si sono battuti fortemente, nel corso di questi anni, per l’applicazione del ‘decreto parametri’, ritenendo questa una norma di fondamentale importanza per la trasparenza e la corretta applicazione della procedura da porre a base di gara.

La definitiva consacrazione della obbligatorietà dei parametri per la determinazione del base d’asta apre anche la possibilità della reintroduzione della tariffa per le prestazioni rese nei confronti del privato. Sul tema, molto sentito dagli Ingegneri Italiani, il CNI sta lavorando per superare il provvedimento di abolizione delle tariffe professionali e la reintroduzione di parametri di riferimento abbinate a definiti standard delle prestazioni professionali. Per contro dobbiamo evidenziare che le modifiche apportate all’articolo 59 del Codice di fatto riaprono le porte all’Appalto Integrato, in palese contrasto con la delega attribuita dal Parlamento al Governo. Se fosse confermato il testo dell’articolo 24 del Correttivo di fatto sparirebbe uno dei principi cardine del Nuovo Codice e cioè la distinzione tra progettazione ed esecuzione. Naturalmente su questo secondo aspetto esprimeremo nelle consultazioni previste la nostra forte avversità”.

Attualmente il D.Lgs. 50/2016:

  • 24 c.8 “I predetti corrispettivi possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo dell’affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 6”.

Con il Decreto Correttivo si modificherà:

  • 24 c.8 “I predetti corrispettivi devono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo dell’affidamento. …..”.

Inoltre vengono aggiunti i seguenti commi 8-bis e 8-ter che saranno:

  • 8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.
  • 8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall’articolo 151.

Dall’analisi dello schema del Decreto Correttivo, il mio pensiero è del tutto in linea con quanto espresso dal Presidente del CNI, infatti se da un lato si fa un passo decisivo in avanti imponendo l’utilizzo obbligatorio del Decreto Parametri, dall’altro se ne fanno tre indietro reintroducendo la possibilità di andare in gara con il progetto definitivo.

Aggiungerei, inoltre che andrebbe rivisto e integrato il D.M. 17/06/2016,in particolare:

  • l’art. 6 dovrebbe essere declinato più nello specifico per permettere una migliore contabilizzazione delle “ore a vacazione”.
  • i rilievi plano altimetrici, nel caso in cui non si è a conoscenza del valore dell’opera (V) (ad esempio fase di studio preliminare e quindi si ha solo un’idea dell’opera da realizzare ma non si conosce nulla), risultano di difficile contabilizzazione e spesso le gare di affidamento dei Servizi di Ingegneria ed Architettura vanno a vuoto.

Clicca qui per scaricare lo schema del Decreto Correttivo.

Linee guida per i servizi di Ingegneria e Architettura

L’Ebook intende fornire una sintesi articolata contenente le indicazioni di carattere normativo esistenti, alla data attuale, all’interno del d.lgs. 50/2016 e delle nuove linee guida emanate dall’ANAC per i servizi di architettura e ingegneria con delibera 973 del 14 settembre 2016 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n.228 del 29 settembre 2016.Oltre agli elementi strettamente legati a questa tipologia di servizi, il testo contiene commenti e indicazioni sui vari ambiti della definizione del progetto, dell’incarico professionale, dei livelli della progettazione (con i conseguenti elaborati) completati da una serie di analisi e valutazioni utili alla comprensione dei vari processi e delle attività da svolgere da parte dei soggetti coinvolti in questo ambito.Per facilitare la visualizzazione delle procedure indicate e delle attività da svolgere sono stati introdotti, oltre ai box di sintesi contenuti nelle linee guida per i servizi di architettura e ingegneria predisposte dall’ANAC, anche delle tabelle e grafici esplicativi dei vari passaggi da eseguire nello svolgimento delle attività che vanno dalla stesura del progetto alla sua validazione finale.Marco Agliata, Architetto, libero professionista, impegnato da più di venticinque anni nel settore della programmazione, esecuzione e monitoraggio di opere pubbliche e private, esperto di problematiche ambientali, energetiche e della sicurezza. Svolge attività di con- sulenza per Enti pubblici e privati sulla programmazione e monitoraggio delle risorse nazionali e comunitarie, progettazione, direzione lavori, attuazione, gestione e manutenzione degli interventi con particolare riguardo al recupero edilizio, difesa del suolo, valorizzazione territoriale e sostenibilità ambientale. È autore di numerosi volumi in materia di opere pubbliche e problematiche ambientali.

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