Inquinamento acustico, disciplina dei Tecnici competenti: ok al decreto

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La bozza del decreto che disciplina la figura di Tecnico professionale competente in materia di acustica e inquinamento acustico è stata approvata venerdi dal Consiglio dei ministri in attuazione della delega di cui all’articolo 19 della legge 30 ottobre 2014, n. 161.

È stata inoltre approvato una seconda bozza di decreto, che recepisce la Direttiva 2000/14/CE sulle macchine rumorose e mira a prevenire possibili procedure di infrazione nei confronti dell’Italia.

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Decreto sui Tecnici Professionisti

Il primo decreto disciplina la figura professionale di tecnico competente in materia di acustica: modifica la Legge 447/1995 e armonizza la normativa sulla gestione del rumore ambientale (D.lgs. 194/2005).

Cosa stabilisce il decreto per Tecnici in inquinamento acustico?

Il tecnico deve avere una laurea o laurea magistrale a indirizzo tecnico scientifico (compresa tra quelle indicate nell’Allegato 2) e avere superato almeno uno dei seguenti titoli:
master universitario da 12 crediti, di cui almeno 3 di laboratori di acustica;
corso in acustica: 12 crediti universitari in materie di acustica;
– titolo di dottore di ricerca con una tesi in acustica ambientale.

Per cinque anni potranno iscriversi all’elenco anche i diplomati a indirizzo tecnico o in possesso della maturità scientifica che abbiano almeno quattro anni di esperienza non occasionale come dipendenti pubblici o di un tecnico competente. Devono aver superato un corso in acustica.

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La professione di tecnico competente in acustica rientra tra le professioni non organizzate in ordini e collegi, ai sensi della Legge 4/2013.

Il decreto contiene inoltre il programma dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica. Non valgono i corsi e-learning ma solo quelli con almeno 50% di lezioni frontali e la possibilità di alternare momenti di formazione a distanza.

In base alla bozza di decreto, inoltre, il Ministero dell’Ambiente terrà un elenco dei tecnici competenti in acustica. Verrà creato inoltre un tavolo tecnico nazionale di coordinamento.

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Mappatura acustica

Il decreto stabilisce che i Comuni, entro il 30 giugno 2017, completino la mappatura acustica richiesta dalla Direttiva 2007/2/CE. I piani d’azione, che partono proprio dalle mappe acustiche, dovranno essere pronti entro il 18 luglio 2018 ed essere aggiornati ogni cinque anni.

Cosa cambia rispetto alla vecchia normativa? In fase di progettazione di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime, nella valutazione di impatto acustico bisogna tener presente altre infrastrutture rumorose.

Il decreto aggiunge gli impianti eolici alle sorgenti rumorose fisse. Verranno emanati nuovi regolamenti per le sorgenti di rumore finora non considerate dalla normativa (aviosuperfici, elisuperfici, idrosuperfici, attività e discipline sportive e attività di autodromi e piste motoristiche).

Secondo decreto, macchine rumorose

Gli organismi che devono certificare la conformità delle macchine devono essere accreditati dal Ministero dell’Ambiente.

Il decreto stabilisce inoltre i requisiti minimi della strumentazione tecnica che i certificatori devono possedere e fissa ad un minimo di 2,5 milioni di euro il massimale della polizza di assicurazione per la responsabilità civile.
Il personale che farà controlli dovrà avere la qualifica di tecnico competente in acustica ambientale o aver superato un corso di formazione in acustica ambientale, compresa l’applicazione della direttiva 2000/14/CE, che attribuisca almeno tre crediti. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo, il Ministero dell’Ambiente definirà argomenti e struttura dei corsi con un decreto.

Multe più consistenti per chi mette in commercio o in servizio macchine o attrezzature per cui è stato accertato il superamento del livello di potenza sonora garantito. A svolgere i sopralluoghi sarà Ispra.

Infrazioni UE

Il decreto mira inoltra a prevenire possibili procedure europee di infrazione nei confronti dell’Italia, recependo la Direttiva 2000/14/CE sulle macchine rumorose che operano all’aperto, importate da Paesi extra Ue e senza marcatura CE.

Redazione Tecnica

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