Autorizzazione Paesaggistica Semplificata verso la Gazzetta

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Verso la Gazzetta Ufficiale il regolamento per gli interventi “minori” in aree soggette a vincolo paesaggistico – approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 20 gennaio – ci sono molti interventi che richiederanno una procedura semplificata e debutta la nuova categoria delle interventi liberi, vale a dire non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

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Si tratta, non solo di cose piccole, installazioni temporanee, manutenzione di cancelli o tende, ma anche di opere edilizie rilevanti, purché il nuovo impatto sul paesaggio sia irrilevante, come interventi di consolidamento statico dell’edificio, pannelli solari integrati nella copertura, opere nel sottosuolo.

Quali sono gli interventi soggetti a semplificazione

Sono 42 le tipologie di interventi ritenute di lieve impatto sul territorio, come gli interventi di efficientamento energetico e quelli antisismici, che richiederanno una procedura semplificata. Clicca qui per sapere quali sono le 42 tipologie di interventi semplificati.

In cosa consiste la semplificazione

Dall’articolo 7 all’articolo 12 viene alleggerita la documentazione richiesta e vengono soppressi alcuni passaggi. I termini di tempo sono ridotti: 60 giorni complessivi per l’autorizzazione (compreso il silenzio-assenso sul parere del soprintendente se non si pronuncia entro 20 giorni). La procedura ordinaria prevede 105 giorni.

Quali sono gli interventi liberi

Sono invece 31 i piccoli interventi esonerati dall’autorizzazione paesaggistica, che non hanno rilevanza paesaggistica e che non comportano sostanziali modifiche agli edifici.

Se l’intervento rientri o meno nella casistica libera lo decidono i proprietari, che poi se sbagliano rischiano la sanzione. In caso di “errore” si rientra nell’abuso penale (articolo 17), anche se si tratta solo di una sanzione.

Il nuovo regolamento, dopo l’intesa in Conferenza unificata il 7 luglio scorso, è stato approvato in via definitiva il 20 gennaio 2017 (testo scaricabile sul nostro sito, in pubblicazione in Gazzetta). Entra in vigore da subito.

La vera novità è l’Allegato A, elencando le 31 fattispecie di interventi liberi da autorizzazione paesaggistica. Non sono tutte opere edilizie e l’esenzione sarà solo al parere del soprintendente ma non è una novità piccola, perché il parere del soprintente può bloccare tutto. Le opere di messa in sicurezza antisismica diventano, se non comportano modifiche tipologiche o di volume all’edificio, libere dal parere del soprintendente.

Nella procedura semplificata, il parere del soprintendente non è vincolante “quando l’area interessata dall’intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d’uso nel piano paesaggistico approvato ai sensi del Codice e nel provvedimento di apposizione del vincolo” (articolo 11 c.8).

Rientrano nella procedura semplificata anche “le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, anche rilasciate ai sensi dell’articolo 146 del Codice, scadute da non più di un anno e relative a interventi in tutto o in parte non eseguiti”.

Potranno essere “liberi” anche gli interventi B6, B.13, B.26 e B.36 dell’Allegato B, dove saranno firmati accordi tra Mibact, Regioni ed enti locali.

Alcuni esempi di interventi liberi

– opere interne, anche se comportano mutamento di destinazione d’uso;
– volumi completamente interrati;
– interventi su prospetti e coperture degli edifici nel rispetto dei piani del colore e delle caratteristiche architettoniche;
– consolidamento statico;
– superamento barriere architettoniche;
– condizionatori con unità esterna, parabole, antenne;
– pannelli solari;
– adeguamento di spazi esterni;
– urbanizzazione primaria prevista in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici;
– ricostruzione fedele di edifici crollati per calamità naturali;
– demolizioni seguìte a provvedimenti repressivi di abusi;
– sostituzione di cancelli;
– recinzioni e muri di cinta;
– occupazioni temporanee del suolo;
– tende parasole;
– monumenti, lapidi, edicole funerarie;
– insegne per esercizi commerciali;
– strutture amovibili all’aria aperta;
– strutture stagionali;
– variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non superino il 2% delle misure progettuali.

Quali sono i beni paesaggistici

Secondo il Codice dei beni culturali, Dlgs 42/2004, sono beni paesaggistici:
– le aree e immobili identificate ex art. 142),
– le aree e immobili vincolate con provvedimento specifico Regione-Ministero (art. 136),
– altre aree e immobili individuati dai piani paesistici.

Non sempre è facile capire cosa è vincolato.

Con la legge 124/2015 e la modifica dell’articolo 17-bis della 241/1990 si è stabilito che per pareri o assensi tra amministrazioni vale il silenzio-assenso. Se il soprintendente non rilascia il parere e il Comune va avanti con l’autorizzazione, nessun problema; ma se anche il Comune di blocca, il cittadino può solo far ricorso al Tar.

Scarica a Circolare del Mibact sul silenzio-assenso del soprintendente

Autorizzazione paesaggistica, l’ebook

L’ebook è la guida agli interventi esonerati dalla autorizzazione paesaggistica e agli interventi sottoposti alla procedura di autorizzazione semplificata, a seguito delle novità del d.P.R. n. 31/2017. Contiene la tavola sinottica della tipologia di intervento dell’Allegato “A” e dell’Allegato “B” al d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31.

Autorizzazione paesaggistica semplificata

L’Ebook è una Guida rapida in materia di autorizzazione paesaggistica semplificata, a seguito delle novità introdotte dal d.P.R. 31/2017 (pubblicato nella G.U. del 22 marzo 2017)  che abroga e sostituisce il precedente d.p.r. 139/2010.  Dopo una breve premessa sui  capisaldi della disciplina paesaggistica contenuti nel d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” parte terza “Beni paesaggistici”, l’Ebook analizza la nuova disciplina introdotta dal d.P.R. 31/2017, nel dettaglio: – la struttura del nuovo regolamento – gli interventi esonerati dall’autorizzazione paesaggistica (articoli 2-4-5 e allegato “A”) – gli interventi soggetti a procedura semplificata (articolo 3 e allegato “B”)  – gli accordi di collaborazione (art. 6) – il procedimento autorizzatorio semplificato (articoli da 7 a 11): rinnovo, presentazione dell’istanza e procedimento semplificato – la semplificazione organizzativa (art. 12) – l’entrata in vigore (artt. 13 e 19) – la prevalenza del Regolamento sugli strumenti di pianificazione (art. 14) – le normative di settore (art. 15)  – il procedimento unico (art. 16) – le sanzioni (art. 17)  – le modifiche degli allegati (art. 18) Infine l’Ebook contiene la Tavola sinottica della tipologia di intervento dell’Allegato “A” e dell’Allegato “B” al d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 Valeria Tarroni, Responsabile Servizio Pianificazione, Edilizia Privata e Ambiente di Pubblica Amministrazione

Valeria Tarroni | 2017 Maggioli Editore

11.90 €  10.12 €

Redazione Tecnica

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