Il PSC e il quadro di incidenza della manodopera – Parte II

Enzo De Falco 30/01/17
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È il caso di chiarire quando sussista o meno l’obbligo di redazione del PSC o del DVRI in fase progettuale.

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Il PSC e il quadro di incidenza della manodopera – PARTE I
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Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

L’art. 39 del DPR 207/2010 prevede ai seguenti commi che:

«1. Il piano di sicurezza e di coordinamento è il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l’organizzazione delle lavorazioni più idonea, per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l’individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilità, è specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed è redatto secondo quanto previsto nell’allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stima dei costi della sicurezza derivanti dall’attuazione delle misure individuate rappresenta la quota di cui all’articolo 16, comma 1, punto a.2).

2. I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo quanto riportato nell’allegato XV al medesimo decreto in termini di contenuti minimi. In particolare la relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all’area e all’organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi».

Dunque, il PSC è un elaborato del progetto esecutivo, ove necessario a norma del d.lgs. 81/2008, e analizza i rischi connessi a situazioni di congestione delle aree di lavoro specifici per il singolo cantiere e dipendenti dalla sovrapposizione di più fasi lavorative e dall’interferenza delle attività di più imprese esecutrici che operano nello stesso luogo di lavoro (sia contemporaneamente che in tempi diversi).

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Pper cui i conseguenti oneri di sicurezza da valutare nel PSC si identificano nei costi cantieristici strumentali all’esecuzione in sicurezza dei lavori, connessi perciò all’adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione previste dal coordinatore per la progettazione in ordine alle interferenze e alle sovrapposizioni dei lavori da realizzare a opera delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, in base a contingenze di lavoro particolari e pericolose e perciò di potenziale rischio per la salute dei lavoratori, correlate alla singolarità del cantiere e alla specificità delle lavorazioni da eseguire.

L’art. 90 del d.lgs. 81/2008 stabilisce ai seguenti commi che:

«3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.

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5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese (per impresa esecutrice deve intendersi un operatore economico oltre l’impresa affidataria, che può essere uno o più di uno)».

Quindi è evidente che l’obbligo della nomina del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione sussiste esclusivamente in presenza di più imprese esecutrici in cantiere; di conseguenza anche l’obbligo di redazione del PSC è subordinato ai predetti presupposti in quanto esso è un elaborato di esclusiva pertinenza del coordinatore per la progettazione, o del coordinatore per l’esecuzione nel caso previsto dal predetto comma 5 dell’art. 90. È il caso di ricordare che l’art. 89 del d.lgs. 81/2008 precisa al comma 1 che «Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X;
b) committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto; …
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione; …
i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;
i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;» (si chiarisce che anche i subappaltatori sono imprese esecutrici, cfr. art. 97 comma 3-bis del d.lgs. 81/2008 e l’organigramma di cantiere del modello semplificato del PSC di cui all’allegato II del decreto interministeriale 9/9/2014).

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L’art. 91 comma 1 del d.lgs. 81/2008 dispone che «Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV; …».
L’art. 92 del d.lgs. 81/2008 sancisce ai seguenti commi che:
«1. Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; …
2. Nei casi di cui all’articolo 90, comma 5, il coordinatore per l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b)».

Quindi, il coordinatore per l’esecuzione ha l’onere di redigere il PSC nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione degli stessi o di parte di essi, anche non contemporanea, sia affidata a una o più imprese.

Documento di valutazione dei rischi da interferenze (DVRI)

Per agevolare l’esegesi della normativa in esame, è opportuno riportare prima alcune specifiche “definizioni” elencate all’art. 2 comma 1 del d.lgs. 81/2008 che novella «Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: …

b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;

c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;

e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; …

t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale; …».

L’art. 18 del d.lgs. 81/2008 stabilisce al comma 1 che: «Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
… p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3 (ovvero il DVRI), anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; il documento è consultato esclusivamente in azienda;».

L’art. 26 del d.lgs. 81/2008 prevede ai seguenti commi che:
«1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) …
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente (che per le pubbliche amministrazioni corrisponde alle stesse solo quando il contratto è eseguito presso una sede d’ufficio) promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (DVRI) … In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. … Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell’ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (ora d.lgs. 50/2016), tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto (che per le pubbliche amministrazioni è il dirigente o un apposito preposto).

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3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ora d.lgs. 50/2016), o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente (che per le pubbliche amministrazioni corrisponde all’appaltatore quando il contratto è eseguito presso la sua azienda o un cantiere esterno allo stesso consegnato), il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DVRI) recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto (che può essere il datore di lavoro se il contratto è eseguito presso la sua azienda o un cantiere esterno allo stesso consegnato, o un soggetto terzo presso la cui sede è eseguito il contratto), prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. …

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. …

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ora d.lgs. 50/2016), trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto».

Quindi, in base al principio generale statuito dal comma 7 dell’art. 26, per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, le disposizioni del d.lgs. 81/2008 sono inderogabili per quanto non diversamente disposto dal d.lgs. 50/2016. Di conseguenza, ove non trova applicazione l’obbligo di redazione del PSC, opera necessariamente l’obbligo di redazione del DVRI ove previsto ai sensi del d.lgs. 81/2008.

Enzo De Falco

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