Normativa Antisismica, le Regioni non possono adottare deroghe

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È stata pubblicata la sentenza 51683 del 5 dicembre 2016 della Corte di Cassazione che boccia le deroghe regionali alle norme antisismiche: la sentenza interviene su un ricorso proposto da un privato in merito ad una sentenza del Tribunale di Cosenza aveva lo stesso privato alla pena di euro 200 di multa per i reati cui agli artt. 93 e 95 del D.P.R. n. 380/2001 (per avere realizzato in zona sismica due piattaforme in cemento e tre strutture metalliche, omettendo di darne comunicazione al Comune) e 94 e 95 dello stesso D.P.R., per avere realizzato le opere (due piattaforme in cemento e tre strutture metalliche) in zona sismica senza l’autorizzazione scritta dell’ufficio tecnico regionale.

Le Regioni non possono derogare per nessuna opera

La Corte di Cassazione, nella sentenza in argomento, precisa che il reato previsto dall’art. 95 del D.P.R. n. 380/2001 “è configurabile in relazione a qualsiasi opera, eseguita in assenza della prescritta autorizzazione antisismica, in grado di esporre a pericolo la pubblica incolumità, senza che le Regioni possano adottare in via amministrativa deroghe per particolari categorie di interventi”.

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Quindi, la delibera della Giunta regionale della Calabria n. 330 del 22/7/2011, che aveva individuato gli interventi edilizi per cui era disposta l’esenzione da qualsiasi comunicazione al comune e dalla preventiva autorizzazione scritta regionale, tra cui rientravano quelli contestati, compresi tra le opere minori, è nulla.

Interventi di recupero strutturale degli edifici in muratura

Le costruzioni in muratura, in molti casi caratterizzate da intrinseci valori artistici ed architettonici, rappresentano una parte importante del patrimonio strutturale italiano. Materiali e tecniche di consolidamento caratterizzate da alte prestazioni e minimo impatto sulla struttura svolgono un ruolo cruciale nell’ambito della ristrutturazione e riabilitazione di tali strutture. Molti dei difetti riscontrabili nelle costruzioni in muratura sono dovuti sia a tecniche costruttive e materiali impiegati nel tempo non adeguati alle azioni orizzontali (sisma e vento), sia a cedimenti di fondazioni e deterioramento connesso agli agenti atmosferici. In aggiunta, durante la vita della struttura, questa può essere stata oggetto di modifiche di destinazione d’uso, inducendo sugli elementi strutturali portanti incrementi delle sollecitazioni agenti. La conservazione ed il restauro di costruzioni esistenti assumono un ruolo di primaria importanza per il raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza strutturale, soprattutto alla luce delle Norme Tecniche per le Costruzioni, che definiscono le strategie di intervento ed i requisiti che le strutture devono possedere, soprattutto nelle regioni ad alto rischio sismico. Il volume, dopo aver affrontato il comportamento sismico sia delle strutture che delle costruzioni in muratura, illustra la valutazione e la verifica della sicurezza sismica delle costruzioni tradizionali e di quelle storiche, con esempi di applicazione del metodo dell’analisi limite. Vengono, quindi, dettagliati i diversi metodi di intervento strutturale su strutture tradizionali e su quelle storiche. Sono, infine, forniti due esempi completi di calcolo applicati rispettivamente ad un edificio tradizionale e ad uno storico. Giuseppe Albano, è ingegnere civile, specializzato in ingegneria strutturale e sismica. è noto autore di numerosi testi sulla materia, relatore in convegni e seminari e istruttore esterno esperto di antisismica presso l’Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (ex Genio Civile) di Foggia. collabora con docenti del Dipartimento di Ingegneria strutturale del Politecnico di Torino. Roberto Cuzzilla, è ingegnere civile e dottore di ricerca in ingegneria dei materiali e delle strutture. si occupa di progettazione strutturale antisismica con particolare riguardo alle strutture storiche e monumentali. collabora con l’Università Federico II di Napoli.

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Il principio esposto dalla Corte di Cassazione ribadisce quanto già affermato dalla stessa Cassazione nella sentenza n. 19185 del 14 gennaio 2015, sulla realizzazione di opere di sostegno di cartellonistica pubblicitaria di grandi dimensioni illegittimamente qualificate da una delibera della Regione Calabria come “opere minori”, che come tali sono sottratte alle leggi nazionali e regionali in materia di edilizia sismica.

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Eventuali delibere regionali non possono creare ex novo la categoria delle “opere minori” che, come tali, non sarebbero soggette alla disciplina antisismica. Questa creazione sarebbe infatti una violazione dell’articolo 83 del d.P.R. n. 380 del 2001, che prevede che tutte le costruzioni la cui sicurezza può interessare la pubblica incolumità siano soggette alla normativa antisismica, e le Regioni non possono adottare deroghe per nessuna opera.

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Redazione Tecnica

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