Abuso edilizio su area demaniale: sanzioni anche a distanza di molto tempo

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Ecco una selezione delle massime di alcune sentenze di interesse per l’edilizia e l’urbanistica pubblicate nella settimana tra il 2 e il 5 gennaio. La selezione diventerà un appuntamento settimanale fisso, ogni lunedi, quindi rimanete sintonizzati. La prima sentenza riguarda le sanzioni per gli abusi edilizi in area demaniale, ma ci sono altri argomenti interessanti oggetto delle pronunce di questa prima puntata:

  •  titolo necessario per le recinzioni con base muraria;
  •  discrezionalità delle scelte pianificatorie;
  •  natura del vincolo cimiteriale;
  •  limite temporale dei 18 mesi per l’annullamento del permesso di costruire.

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Interventi edilizi abusivi su area demaniale

Estremi della sentenza: TAR Campania, sez. I Salerno, sentenza 2 gennaio 2017 n. 7
Massima: In presenza di interventi edilizi abusivamente realizzati su area demaniale l’ente locale deve adottare le sanzioni previste a prescindere dall’epoca dell’abuso

 

In presenza di interventi edilizi abusivamente realizzati su area demaniale l’art. 35, t.u. 6 giugno 2001 n. 380 non lascia all’ente locale alcuno spazio per valutazioni discrezionali ma, una volta accertato che il manufatto è stato realizzato in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire, gli impone di provvedere alla rimozione dello stesso, ponendo le relative spese a carico del responsabile dell’abuso (T.A.R. Potenza Basilicata, sez. I, 06 aprile 2012, n. 168), e ciò a prescindere dall’epoca dell’abuso. Secondo l’insegnamento del Massimo Consesso di GA (Cons. Stato, Sez. V, 21-04-2016, n. 1581), infatti, “L’amministrazione, ai sensi dell’art. 35 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia) è tenuta (recte è vincolata) ad adottare la misura ripristinatoria anche a notevole distanza di tempo dalla commissione dell’abuso edilizio, non incontrando la relativa potestà alcun termine di prescrizione”.

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Recinzioni erette su base muraria: quale titolo edilizio è necessario?

Estremi della sentenza: TAR Umbria, 2 gennaio 2017 n. 5
Massima: Per le recinzioni erette su base muraria serve il permesso di costruire

 

La pur sostenuta natura libera delle recinzioni con rete metallica e paletti di legno o ferro a delimitazione della proprietà immobiliare (ex multis T.A.R. Umbria, sez. I, 7 agosto 2013, n. 434) non riguarda le recinzioni erette su base muraria per le quali è invece richiesto il permesso a costruire (T.A.R. Umbria, sez. I, 18 agosto 2016, n. 571; id. 9 marzo 2015, n. 100; Consiglio di Stato, sez. V, 9 aprile 2013, n.1922; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 22 aprile 2015, n. 887; T.A.R. Piemonte, sez. II, 18 gennaio 2013, n. 58).

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Discrezionalità delle scelte urbanistiche

Estremi della sentenza: TAR Emilia Romagna, sez. Parma, 2 gennaio 2017 n. 1
Massima: Le scelte urbanistiche sono ampiamente discrezionali

 

Come autorevolmente affermato in giurisprudenza, con posizione ormai consolidata, “le scelte effettuate dall’Amministrazione nell’adozione degli strumenti urbanistici costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, sicché anche la destinazione data alle singole aree non necessita di apposita motivazione oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico – discrezionale, seguiti nell’impostazione del piano stesso, essendo sufficiente l’espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione al piano regolatore generale, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni” (Cons. St., Sez. IV, 14.05.2015 n. 2453; TAR Piemonte, Sez. I, 30.10.2015 n. 1524” (TAR Piemonte, Sez. I, 15 aprile 2016, n. 487).

Natura del Vincolo cimiteriale

Estremi della sentenza: TAR Campania, sez. VIII Napoli, 3 gennaio 2017 n. 59
Massima: Il vincolo cimiteriale è un vincolo assoluto di inedificabilità ex lege

 

Il vincolo cimiteriale di inedificabilità (ex art. 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 – Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) viene ad imporsi ex se, con efficacia diretta ed immediata, indipendentemente da qualsiasi recepimento in strumenti urbanistici, i quali non sono idonei, proprio per la loro natura, ad incidere sulla esistenza o sui limiti di tal vincolo. Ed ancora è stato sottolineato che: “Poiché sia la disposizione di cui all’art. 338, primo comma, del testo unico approvato col R.D. n. 1265 del 1934 , sia quella di cui all’ art. 57 del D.P.R. n. 285 del 1990, dispongono il divieto di costruire o ampliare edifici intorno ai cimiteri, imponendo una fascia di rispetto, si deve ritenere che tali disposizioni determinino il regime giuridico delle aree rientranti nella fascia di rispetto cimiteriale e si applichino indipendentemente da quale sia la loro destinazione prevista dal piano regolatore (Cons. di Stato, Sez. IV, 22 novembre 2013, n. 5544).

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Il vincolo imposto dall’art. 338 R.D. n. 1265/1934 e dall’art. 57 D.P.R. n. 285/1990 è un vincolo assoluto di inedificabilità ex lege, tale da prevalere addirittura anche su eventuali disposizioni urbanistiche contrarie (cfr. T.A.R. Toscana Firenze, Sez. III, 2 febbraio 2015, n. 181). Trattasi di un vincolo assoluto di inedificabilità, che non consente in alcun modo l’allocazione sia di edifici, sia di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla inumazione ed alla sepoltura, nel mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 14 novembre 2014, n. 5942).

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Sul punto la giurisprudenza è costante (cfr. Cons. Stato, V, 14 settembre 2010, n. 6671, 30 maggio 2007, n. 1935), nell’affermare pure che esso è tale da precludere il rilascio della concessione, anche qualora essa sia richiesta in sanatoria, senza necessità di compiere valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell’opera con i valori tutelati dal vincolo (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 9 marzo 2016, n. 949 cit., T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, 2 febbraio 2015, n. 184, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 18 gennaio 2012, n. 77).

Annullamento del permesso di costruire: limite temporale dei 18 mesi

Estremi della sentenza: TAR Campania, sez. VIII Napoli, 3 gennaio 2017 n. 60
Massima: Il nuovo limite dei diciotto mesi dall’adozione per l’annullamento d’ufficio del permesso di costruire si applica anche ai titoli edilizi già in essere alla data della novella legislativa (Legge 7 agosto 2015 n. 124)

 

Il ricorso all’autotutela (mediante annullamento d’ufficio) può avvenire solamente ricorrendo le condizioni di cui all’art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990, ovvero sussistendo le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

Peraltro, alla luce della novella di cui all’art. 6 della legge 7 agosto 2015, n. 124, sussiste ora uno sbarramento temporale all’esercizio del potere di autotutela, fissato in “diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 31 agosto 2016, n. 3762, 10 dicembre 2015, n. 5625).

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La norma introdotta dalla legge n. 7 agosto 2015, n. 124 sia applicabile in ogni caso in cui il provvedimento di autotutela sia intervenuto successivamente alla novella legislativa, ancorché riguardi un titolo abilitativo rilasciato sotto il regime precedente (T.A.R. Puglia Bari, Sez. III, 17 marzo 2016, n. 351, T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 22 settembre 2016, n. 4373).

Inoltre l’annullamento d’ufficio del permesso di costruire richiede necessariamente un’espressa motivazione in ordine all’interesse pubblico concreto ed attuale al ripristino dello status quo ante, ai sensi dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990, preminente su quello privato alla conservazione del provvedimento, che giustifichi il ricorso al potere di autotutela della P.A., entro un termine ragionevole, non essendo, pure nella materia edilizia, sufficiente l’intento di operare un mero astratto ripristino della legalità violata (T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, 20 ottobre 2016, n. 1602; T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 24 febbraio 2016, n. 446).

Redazione Tecnica

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