SCIA 1, SCIA 2 e gli altri adeguamenti obbligatori 2017

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La disciplina dell’edilizia è un work in progress.

Non c’è stato anno, a partire dal 2010, in cui non siano state apportate modifiche più o meno rilevanti, col comune denominatore di perseguire la finalità di semplificare le procedure, ridurre i tempi per l’avvio delle attività, incentivare gli interventi.

La crisi del settore delle costruzioni ha portato a una sovrabbondanza di produzione normativa, spesso disorganica e di non univoca applicazione, con l’effetto che il contenzioso, che nell’edilizia si può dire in certa misura “fisiologico”, ha così trovato nuovi stimoli.

Il 2017 si annuncia ricco di novità.

Potrebbe interessarti il libro sulle procedure edilizie da adottare in seguito ai decreti 126 e 222/2016:

Nell’agenda dell’edilizia possiamo infatti già annotare i seguenti adeguamenti e le emanazioni di alcuni decreti:

SCIA 1 e SCIA 2: gli adeguamenti previsti

Adeguarsi alla SCIA 1 entro il 1° gennaio

1° gennaio 2017: scade il termine che il D.lgs. 30 giugno 2016 n. 126 c.d. “SCIA 1”, in vigore dal 28 luglio 2016, ha assegnato ai Comuni per adeguarsi alle modifiche apportate alla L. 241/1990.

Pertanto da tale data:

  • per ogni istanza, segnalazione o comunicazione presentata all’amministrazione, anche in via telematica, deve essere rilasciata una ricevuta che attesta l’avvenuta presentazione; [1]
  • trova applicazione la nuova disposizione “concentrazione di regimi amministrativi” che prevede, la SCIA unica nelle attività soggette a SCIA che per essere intraprese richiedono altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni notifiche. Mentre per l’attività soggetta a SCIA ma condizionata da atti di assenso o pareri di altri uffici e amministrazioni, l’interessato deve presentare la relativa istanza allo sportello unico che dovrà indire la conferenza di servizi per acquisire i nulla osta necessari [2].

Adeguarsi alla SCIA 2 entro il 30 giugno 2017

30 giugno 2017: è il termine entro il quale Regioni e Comuni devono adeguarsi alle nuove disposizioni di cui al D.lgs. 25 novembre 2016 n. 222 c.d. “SCIA 2”, in vigore dall’11 dicembre 2016. Il decreto apporta diffuse modifiche al D.P.R. 380/2001 “Testo Unico dell’Edilizia” e attraverso la tabella A censisce un numero corposo di interventi edilizi e di adempimenti successivi agli interventi (complessivamente sono 105 le attività in elenco).

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SCIA 2, cosa cambia nella disciplina edilizia

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Adeguamento al Regolamento Edilizio Tipo

15 ottobre 2017:  è il termine entro il quale i Comuni devono adeguare il proprio regolamento edilizio al regolamento edilizio tipo con relative definizioni tecniche uniformi, approvato dalla  Conferenza Unificata con l’Intesa del 20 ottobre 2016[3].

L’Intesa assegna alle Regioni un termine di giorni 180 per il recepimento. In fase di prima applicazione, le Regioni verificata la propria disciplina regionale, possono on l’atto di recepimento dare indicazioni tecniche di dettaglio per la corretta interpretazione delle definizioni tecniche uniformi e possono stabilire disposizioni transitorie per i procedimenti in itinere.

Il recepimento delle definizioni tecniche uniformi non deve comportare alcuna modifica alle previsioni dimensionali della pianificazione comunale vigente o adottata alla data del 20 ottobre 2016. I Comuni, nel termine assegnato dalle Regioni entro il massimo di ulteriori 180 giorni, adeguano il proprio regolamento edilizio.

Dopo il 15 ottobre 2017, le definizioni tecniche uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia, trovano diretta applicazioni e prevalgono sulle disposizioni comunali con esse incompatibili.

Nella Gazzetta Ufficiale 268 del 16 novembre 2016 è stata pubblicata l’intesa del 20 ottobre 2016 tra Governo, Regioni e Comuni riguardante l’adozione del Regolamento edilizio unico(detto anche tipo, visto che dovrà essere un modello su cui basarsi per le specificità delle singole Regioni). Leggi tutto

Decreti previsti

Glossario Unico delle opere edilizie

9 febbraio 2017: è il termine entro il quale è prevista l’emanazione del Glossario Unico che dovrà essere approvato con Decreto Interministeriale previa intesa in Conferenza Unificata. Il glossario deve contenere l’elenco delle principali opere edilizie, con l’individuazione delle categorie di intervento a cui le stesse appartengono e del regime giuridico a cui sono sottoposte [4].

Requisiti igienico-sanitari degli edifici

11 marzo 2017: è il termine entro il quale è prevista l’emanazione di un Decreto del Ministro della salute, previa intesa in Conferenza unificata, che dovrà definire i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici. L’art. 20, comma 1-bis introdotto nel TUE dal D.lgs. 222/2016 è la norma che dispone tale adempimento, in raccordo con l’eliminazione del parere dell’azienda sanitaria locale (ASL) per interventi edilizi, anche ove comportante valutazioni tecnico-discrezionali.

(ndr: come andranno a finire questi due decreti in seguito alla crisi di Governo e all’elezione di Gentiloni come Primo Ministro?)

NOTE

[1] Si veda l’art. 18-bis aggiunto alla L. 241/1990 dall’art. 3, comma 1, lett. a) del  D.lgs. 126/2016.

[2] Si veda l’art. 19-bis  aggiunto alla L. 241/1990 dall’art. 3, comma 1, lett. c) del  D.lgs. 126/2016.

[3] Il regolamento edilizio-tipo è previsto dall’art. 4, comma 1-sexies del D.P.R. 380/2001 introdotto dalla L. 164/2014. L’Intesa è stata pubblicata sulla G.U. n. 268 del 16 novembre 2016.

[4] Previsto dall’art. 1, comma 2 del D.lgs. 222/2016.

Valeria Tarroni

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